
LEGGE 12 novembre 2015, n. 182
G.U.R.I. 18 novembre 2015, n. 269
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 novembre 2015
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
FRANCESCHINI, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, n. 146
All'articolo 1 è premesso il seguente:
"Art. 01. (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione".
All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "l'apertura al pubblico" è inserita la seguente: "regolamentata", dopo le parole: "di musei" sono inserite le seguenti: "e altri istituti", dopo le parole: "all'articolo 101" sono inserite le seguenti: ", comma 3," e le parole: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. (Clausola di neutralità finanziaria). - 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".