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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 29 ottobre 2015, n. 29

G.U.R.S. 13 novembre 2015, n. 47

Art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato".

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSORATI REGIONALI

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI DELLA REGIONE

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Si ricorda che il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni ha operato il riordino degli obblighi di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni. In particolare, secondo l'art. 22 del citato decreto, ciascuna P.A. deve pubblicare ed aggiornare annualmente gli elenchi degli enti pubblici, delle società e degli altri enti di diritto privato, come individuati nel novero di cui al comma 1, e deve, altresì, predisporre apposite rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione pubblica ed i predetti soggetti.

Per ciascun soggetto, pubblico o privato, (partecipato, controllato, finanziato o vigilato) la P.A. pubblica le funzioni attribuite, le attività svolte da tali soggetti in suo favore e le attività di servizio pubblico ad esso affidate, nonché i dati indicati al successivo comma 2 dell'art. 22;

questi ultimi sono:

- la ragione sociale;

- la misura della eventuale partecipazione dell'Amministrazione;

- la durata dell'impegno;

- l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione;

- il numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo;

- il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;

- ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;

- i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Inoltre il comma 3 dell'art. 22 prevede che "Nel sito dell'Amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15": l'articolo 14 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, mentre l'articolo 15 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza. Per maggiori dettagli si rimanda alle chiare elencazioni contenute in detti articoli.

Il successivo comma 4 stabilisce che "nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata".

Si ritiene quindi opportuno istituire procedure uniformi che garantiscano che la Regione osservi il predetto divieto di erogare contributi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013.

Per la corretta applicazione delle citate disposizioni è utile segnalare il recente orientamento dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 24 del 23 settembre 2015: esso chiarisce che il divieto in parola riguarda le erogazioni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i corrispettivi per le prestazioni rese dai soggetti controllati, vigilati, finanziati o partecipati alla P.A. erogatrice delle somme.

Viene chiarito inoltre che tale divieto si applica quando i dati non sono pubblicati a causa della mancata comunicazione da parte degli enti e delle società destinatarie dei contributi, sempre che l'Amministrazione erogante non possieda già i dati in questione.

Pertanto, prima dell'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti o delle società di cui all'art. 22, comma 1, lett. da a) a c) del D.Lgs. n. 33/2013, le Amministrazioni sono tenute a verificare se effettivamente tutti i dati previsti dallo stesso art. 22 siano stati pubblicati nel proprio sito e se siano stati pubblicati anche i dati di cui agli articoli 14 e 15 nel sito degli enti e delle società vigilati, controllati o partecipati come previsto dal comma 3.

I Dipartimenti regionali, a supporto dei propri provvedimenti di erogazione di somme, daranno dimostrazione di avere accertato che gli enti o le società beneficiari abbiano comunicato i dati da pubblicare e che gli accertamenti sopra indicati siano stati svolti ed hanno avuto esito positivo.

Le Ragionerie centrali, nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa e contabile di propria competenza, vigileranno sul rigoroso rispetto delle disposizioni di legge in parola, secondo le modalità della presente circolare.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad assicurare la più ampia diffusione delle direttive contenute nella presente circolare, anche presso i soggetti indicati al comma 1 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., lett. da a) a c), confidando nella scrupolosa osservanza delle stesse.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito Internet della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it), nella home-page del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO