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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 ottobre 2015.

G.U.R.S. 31 dicembre 2015, n. 55

Istituzione di biglietti e servizi a pagamento nelle aree naturali protette.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali" che attribuisce all'art. 7, comma 1m, all'Assessorato regionale del territorio dell'ambiente la competenza in materia di parchi e riserve naturali regionali;

Vista legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette ed in particolare gli artt. 22 e 23;

Visto la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 "Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali";

Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni in materia di parchi e riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, art. 6, recante disposizioni inerenti l'applicazione del biglietto per la fruizione delle aree attrezzate e dei servizi organizzati nelle aree protette che al comma 2 recita: "le somme derivanti dalla vendita dei biglietti sono acquisite dagli enti parco, dai gestori delle riserve, delle oasi naturali e delle aree attrezzate sono destinate alla manutenzione delle aree protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi";

Vista la legge regionale n. 33 dell'1 giugno 2012 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che così recita: "a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, al fine di incrementare i servizi ai visitatori e le attività di tutela delle aree protette, fatta eccezione per quelle ubicate nelle isole minori, è previsto il pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate da individuare con successivo decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emanato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentiti gli enti gestori delle aree naturali protette ed i comuni nei quali sono ricomprese le aree interessate";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 15 marzo 2013, recante indicazioni sull'istituzione di un biglietto d'ingresso per l'accesso nei parchi e nelle riserve naturali di diretta gestione della Regione, al fine di potenziare la qualità dei servizi offerti dalle aree protette e quale strumento per incrementare le risorse economiche regionali e consentire con il reddito prodotto una più elevata qualità di fruizione delle predette aree;

Considerato che, a seguito del deliberato della Giunta, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, ha istituito, con D.A. n 85/Gab. del 18 marzo 2015, il biglietto a pagamento nelle riserve naturali direttamente gestite dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale (ex Azienda regionale foreste demaniali);

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che stabilisce all'articolo 59 "entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto di istituzione di biglietti e servizi a pagamento delle aree naturali protette e dei demani forestali";

Considerato che gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali sono autorizzati ad avviare servizi a pagamento in funzione della classificazione e delle caratteristiche di ciascuna area naturale protetta;

Considerato che i parchi e le riserve naturali garantiscono, anche attraverso la Rete Natura 2000, beni e servizi ecosistemici, garantendo così il miglioramento delle attività turistiche e di fruizione sociale dell'intero sistema delle aree protette siciliane;

Sentiti gli enti gestori delle aree naturali protette nelle riunioni del 20 luglio 2015 e del 3 agosto 2015;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, ai sensi del citato art. 59 della legge regionale n. 9/2015, alla istituzione di biglietti e servizi a pagamento nelle aree naturali protette, ad esclusione delle riserve naturali di diretta gestione regionale, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per le motvazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate, a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con effetto di notifica del presente decreto, è istituito il biglietto di ingresso a pagamento per l'accesso in zone o lungo peculiari itinerari di visita dei parchi e delle riserve naturali ricadenti in aree appartenenti al demanio regionale, nonché in aree a qualsiasi titolo nella disponibilità degli enti gestori. Qualora le zone e gli itinerari di visita a pagamento ricadono in aree del demanio forestale regionale gestite dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale, l'ente gestore dovrà stipulare appositi accordi, per la gestione degli stessi, con il Dipartimento medesimo.

Ogni ente gestore dovrà porre in essere gli adempimenti necessari per la relativa attuazione, entro i termini indicati al successivo articolo 2, commi 2 e 3.

L'ingresso all'interno dell'area naturale protetta comporta, da parte del visitatore, il rispetto delle norme di tutela della flora e della fauna selvatica ed il rispetto del regolamento per la fruizione adottato dall'ente gestore.

Insieme al biglietto d'ingresso, l'ente gestore dovrà fornire al visitatore le informazioni essenziali relative alle norme di tutela e alla corretta fruizione dell'area.

Alle disposizioni del presente decreto è altresì sottoposto l'utilizzo, per fini di fruizione, del demanio marittimo regionale ricadente all'interno delle aree naturali protette, in attuazione del comma 12 dell'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

Art. 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di fruizione ed i servizi a pagamento che possono essere attivati nei parchi e nelle riserve naturali sono quelli indicati nel presente provvedimento e quelli che potranno essere individuati dagli enti gestori delle aree naturali protette nell'ambito delle prevista regolamentazione di cui al comma 1 del successivo articolo 4.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori provvedono ad effettuare una completa ricognizione delle attività esistenti presso l'area protetta e trasmettono l'esito delle verifiche all'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Entro i successivi 30 giorni, le attività in essere, in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto, vengono ricondotte a conformità, d'intesa tra l'ente gestore e l'Assessorato del territorio dell'ambiente.

Art. 3

Il costo minimo, a persona, del biglietto di ingresso nelle aree di cui all'articolo 1 viene stabilito secondo le seguenti tariffe:

- biglietto intero euro 4,00

- biglietto ridotto euro 2,00

- biglietto gratuito euro 0,00

- abbonamento settimanale euro 20,00

- abbonamento settimanale ridotto euro 10,00

Gli enti gestori potranno prevedere la riduzione o l'aumento delle superiori tariffe, fino ad un massimo del 50%, in funzione della stagionalità, dell'affluenza dei visitatori, della qualità del servizio reso e dell'eventuale attivazione del biglietto integrato.

E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore d'interdire e/o regolare l'accesso al pubblico, anche in via temporanea, per fini di tutela naturalistica connesse alla conservazione di habitat e specie presenti nell'area protetta e/o per altre motivazioni di urgenza e necessità, dandone immediata comunicazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente e assicurando adeguata pubblicità con avvisi rivolti al pubblico.

Il biglietto ridotto viene riservato a:

- cittadini entro i 18 anni e studenti universitari mediante esibizione del tesserino universitario o documento equipollente;

- ai cittadini residenti nei comuni in cui ricade l'area naturale protetta;

- gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dall'ente gestore;

- gruppi organizzati in numero superiore a 20 persone, previa prenotazione e nel contingente stabilito dall'ente gestore;

- gruppi o comitive organizzate da associazioni scout e associazioni ambientaliste riconosciute a livello regionale, nazionale e comunitario, previa prenotazione e nel contingente stabilito dall'ente gestore;

- alle guide, in accompagnamento a gruppi di visitatori.

Il biglietto gratuito viene riservato a:

- cittadini entro i 6 anni;

- cittadini portatori di handicap e ad un loro accompagnatore;

- studiosi e ricercatori, per motivi di studio o di ricerca attestati da istituzioni scolastiche, universitarie ed enti di ricerca, o in accordo con l'ente gestore previa autorizzazione dell'ente gestore medesimo;

- delegazioni italiane e straniere in visita istituzionale.

L'accesso gratuito deve comunque essere consentito, anche attraverso pass, ad unità di personale adibito al servizio pubblico, di vigilanza, sorveglianza e soccorso, nonché per quanti devono accedere, sulla base di idoneo titolo, nelle aree interessate in ragione del possesso e/o uso di immobili, per lo svolgimento di attività lavorative e per coloro che svolgono attività di volontariato a beneficio dell'area protetta. E' possibile, altresì, prevedere giornate ad ingresso libero, nell'ambito di manifestazioni nazionali e internazionali a cui l'ente gestore aderisce e/o di eventi organizzati dallo stesso, finalizzate all'educazione ambientale e alla promozione delle aree naturali protette e alla tutela della biodiversità, previa comunicazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

L'ente gestore è autorizzato ad attivare i servizi di sbigliettamento cartaceo e/o elettronico e ad attivare accordi con enti pubblici e soggetti privati per l'attivazione del biglietto integrato e/o per le attività e i servizi aggiuntivi a pagamento, al fine di incentivare la fruizione e la valorizzazione dell'intero sistema delle aree naturali protette, anche in connessione con quello dei beni culturali e del turismo.

Art. 4

L'ente gestore, nel rispetto dei principi di autonomia e sussidiarietà, e nel rispetto delle previsioni dei piani e dei regolamenti che disciplinano l'area naturale protetta ed i siti Natura 2000 connessi, è autorizzato a realizzare attività e servizi aggiuntivi a pagamento la cui quantificazione, fruizione, modalità di fornitura e durata vengono stabiliti e regolamentati nell'ambito delle previste convenzioni di affidamento da stipularsi tra l'ente gestore delle riserve e l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, e dagli Enti Parco.

Le attività a pagamento vengono individuate, in funzione della classificazione e delle caratteristiche di ciascuna area protetta, tra le seguenti:

- itinerari di visita in particolari zone dell'area protetta o in specifiche strutture dedicate alla fruizione, accesso a centri visita e musei dell'ente gestore anche ubicati all'esterno dell'area;

- visite guidate, escursioni, attività didattiche e/o formative, stage, tirocini, seminari, campi di volontariato, fruizione di aree e locali attrezzati;

- utilizzo di foresterie, rifugi, bivacchi, spazi aperti dei centri visita, per attività ed eventi culturali compatibili con le finalità di conservazione e fruizione, parcheggi a servizio dell'area protetta anche ubicati all'esterno della stessa;

- noleggio di attrezzature per escursioni, birdwatching, ect.;

- vendita di materiali promozionali, divulgativi, pubblicazioni in tema, prodotti tipici, gadgets;

- utilizzo di documentazione foto/video/audio cartografica e tecnico-scientifica di proprietà dell'ente gestore;

- diritti per riprese fotografiche, cinematografiche e video per scopi commerciali, pubblicitari e scientifici;

- abbonamenti stagionali e/o annuali per consentire l'ingresso continuativo a operatori del settore per la realizzazione di reportage fotografici anche amatoriali;

- utilizzo del logo e della denominazione dell'area protetta per attività promozionali e di marketing territoriale.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso alle aree naturali protette nonché dei servizi aggiuntivi a pagamento formano entrate degli enti gestori e sono destinate alla copertura dei costi sostenuti per l'attivazione dei servizi, le attività di manutenzione, gli interventi di conservazione naturalistica, l'incremento delle dotazioni di servizi e strutture per la fruizione.

I proventi derivanti dall'erogazione dei biglietti d'ingresso alle aree protette sono esenti da imposta IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 10, comma 1, n. 22. Le prestazioni di servizi direttamente esercitate dall'ente gestore sono invece assoggettate alla disciplina IVA (art. 16, legge n. 394/91).

Il presente decreto integra le disposizioni contenute nelle convenzioni di affidamento in essere, in gestione delle riserve naturali, e si applica a tutte le aree protette naturali del territorio della Regione Siciliana, ad esclusione delle riserve naturali di diretta gestione regionale, fermo restando la compatibilità delle disposizioni regolamentari in atto vigenti.

Il presente decreto sarà sottoposto a visto della competente Ragioneria centrale, quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Palermo, 20 ottobre 2015.

CROCE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 26 ottobre 2015 al n. 1278