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LEGGE 2 ottobre 2015, n. 171

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 58 G.U.R.I 26 ottobre 2015, n. 249

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2014, n. 191, sono introdotte, per l'anno finanziario 2015, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 191, le parole: "1.200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.500 milioni di euro".

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2014, n. 191, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:

"32-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritti nel programma "Oneri per il servizio del debito statale" e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione iscritti nel programma "Rimborsi del debito statale", al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

32-ter. Per l'anno 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" - programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dai capitoli della categoria 2 - consumi intermedi ai capitoli della categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge".

Art. 3

Disposizioni diverse

1. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, è incrementata di 254.295.088 euro per l'anno 2015.

2. All'articolo 17 della legge 23 dicembre 2014, n. 191, il comma 24 è sostituito dal seguente:

"24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonchè da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 2015

MATTARELLA

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri

PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

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