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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 settembre 2015

G.U.R.S. 2 ottobre 2015, n. 40

Piano regionale di monitoraggio radioattività negli alimenti 2015-2018.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

Vista le legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998 [N.d.R. recte: D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112] e s. m. e i;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che stabilisce norme sull'igiene dei prodotti di origine animale;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che stabilisce norme per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento CE n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari che individua le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti del c.d. "pacchetto igiene";

Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14 giugno 2011, con il quale è stato adottato l'accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome, relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009, recante "Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che stabilisce norme sull'igiene dei prodotti di origine animale" e l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e della sanità pubblica veterinaria";

Visto il decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili);

Visto il verbale n. 47564/2015 del SG1 dell'ARPA, relativo alla riunione svoltasi c/o il servizio 4 in data 13 luglio 2015, avente come oggetto il raccordo ARPA - DASOE in particolare per il coordinamento delle attività di monitoraggio della radioattività degli alimenti in ottemperanza al sopra citato decreto legislativo n. 230/1995;

Considerato di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale n. 21/2014, art. 68;

Considerata la necessità di dare attuazione in ambito regionale al Piano regionale monitoraggio radioattività negli alimenti 2015-2018;

Ritenuto di dover procedere nel merito;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati, è approvato il Piano regionale di monitoraggio radioattività negli alimenti 2015-2018 allegato al presente decreto e di cui fa parte integrante, con relativa tabella.

Art. 2

Il presente provvedimento integrerà il Piano regionale integrato dei controlli 2015-2018.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Assessorato.

Palermo, 11 settembre 2015.

TOZZO

Allegato

PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO RADIOATTIVITA' NEGLI ALIMENTI 2015-2018

Obiettivi del Piano regionale:

Il presente piano di monitoraggio 2015-2018 ha lo scopo di programmare e coordinare le attività di monitoraggio mirate alla valutazione della contaminazione radioattiva degli alimenti di origine animale e vegetale.

Il campionamento sarà effettuato contestualmente all'azione ispettiva e potrà essere effettuato sui punti vendita, presso gli stabilimenti di produzione o presso i centri di deposito o stoccaggio.

Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995;

- trattato EURATOM 1957.

I laboratori regionali ai quali dovranno essere conferiti i campioni oggetto di monitoraggio sono:

- ARPA struttura territoriale di Palermo per i campioni provenienti dalle ASP di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;

- ARPA struttura territoriale di Catania per i campioni provenienti dalle ASP di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Le AA.SS.PP. effettueranno il prelievo e il conferimento dei campioni alle strutture territoriali dell'ARPA, che analizzeranno i campioni. Si raccomanda la buona conservazione del campione dal momento del prelievo al momento della consegna e durante il trasporto. I campioni possono anche essere conservati in congelatore. In particolare, per quanto riguarda il latte fresco pastorizzato, si raccomanda di effettuare la consegna prima della data di scadenza riportata sulla confezione; anche in questo caso si consiglia di congelare il campione. In caso contrario il campione non potrà essere accettato per le analisi.

Per quanto riguarda i campioni di carne bovina, suina e pollame, si raccomanda che siano prelevate esclusivamente le parti muscolari (senza ossa) al fine di ridurre i tempi e le difficoltà connesse con la preparazione del campione per l'analisi. Per lo stesso motivo, per quanto riguarda il pesce, si raccomanda di campionare pesce da taglio. Per quanto riguarda gli ortaggi, il campionamento va esteso a tutte le tipologie.

Per quanto riguarda il latte occorre prelevare almeno 3 litri di latte per ogni campione per garantire la ricerca dei radionuclidi mediante spettrometria gamma (1 litro) e Sr-90 (2 litri).

Il campionamento, per tutte le matrici e le tipologie di matrice indicate e in considerazione delle esigenze della tipologia di analisi, potrà essere effettuato consegnando aliquota singola, nella quantità necessaria a riempire un volume utile di almeno un litro. Per quanto riguarda il miele, è preferibile prelevare miele proveniente da produzioni locali siciliane; analogamente, per quanto riguarda i funghi freschi, si ritiene di maggiore utilità prelevare funghi provenienti dal territorio siciliano.

Flussi informativi e di rendicontazione

Entro il 31 marzo dell'anno successivo al campionamento, ARPA trasmetterà al servizio 4 - Sicurezza alimentare, alle AA.SS.PP. e all'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale (ISPRA), cui compete la registrazione dati nel database europeo, il risultato delle analisi aggregando le informazioni per ASP.

Allegato