
REGOLAMENTO (UE) 2015/1475 DELLA COMMISSIONE, 27 agosto 2015
G.U.U.E. 28 agosto 2015, n. L. 225
Modifica del regolamento (UE) n. 284/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per le procedure concernenti i prodotti fitosanitari. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 17 agosto 2015
Applicabile dal: 17 agosto 2015
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione (2) ha abrogato il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione (3) e ha stabilito nuovi requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari.
2) Per dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di conformarsi ai nuovi requisiti il regolamento (UE) n. 284/2013 stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda sia la presentazione di dati per le domande di approvazione, rinnovo dell'approvazione o modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, sia la presentazione di dati per le domande di autorizzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che comprende il rinnovo dell'autorizzazione o la modifica dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari.
3) Si prevedeva che tutte le domande di rinnovo delle autorizzazioni di prodotti contenenti sostanze attive la cui iscrizione è stata rinnovata a norma del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4) sarebbero state presentate entro il 31 dicembre 2015. Il regolamento (UE) n. 545/2011 si sarebbe pertanto applicato a tali domande. Sembra tuttavia che alcune di tali domande dovranno essere presentate dopo il 31 dicembre 2015.
4) Al fine di garantire che tutte le domande di rinnovo delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive la cui iscrizione è stata rinnovata a norma del regolamento (UE) n. 1141/2010 siano soggette ai medesimi requisiti relativi ai dati, è opportuno prevedere disposizioni transitorie in modo che i requisiti relativi ai dati di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 si applichino a tutte le domande in questione.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 309 del 24.11.2009.
Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013).
Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011).
Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010).
All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 284/2013 è aggiunto il seguente comma:
"Il regolamento (UE) n. 545/2011 rimane applicabile per quanto riguarda le procedure relative al rinnovo delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in seguito al rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva effettuato in conformità del regolamento (UE) n. 1141/2010."
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER