
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 13 febbraio 2021.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 agosto 2015
G.U.R.I. 11 settembre 2015, n. 211
Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 13 febbraio 2021.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, e in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concernente il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo, e in particolare l'art. 17;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 13 febbraio 2021.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle attività autorizzative, di verifica, controllo e ispezione previste dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, effettuate dal personale del Corpo delle capitanerie di porto destinato presso il Comando generale o gli uffici marittimi periferici.
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Tariffe
1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dei richiedenti; le relative tariffe sono quelle stabilite nell'allegato 1 al presente decreto e sono aggiornate ogni due anni.
2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresì, gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attività.
3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
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Modalità di pagamento
1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento è specificato:
a) il riferimento all'art. 7 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 3570, art. 2, dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 3 agosto 2015
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO
Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare registro n. 1 foglio n. 3100
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ALLEGATO 1
(articolo 2)
Tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di Porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407:
procedure di cui all'art. 14 |
Tariffa |
euro 1.001,14 |
procedure di cui all'art. 14 fuori sede |
Tariffa aggiuntiva |
euro 1.832,63 |
procedure di cui all'art. 15 |
Tariffa |
euro 437,98 |
procedure di cui all'art. 16 |
Tariffa |
euro 437,98 |