
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 luglio 2015
G.U.R.I. 9 settembre 2015, n. 209
Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009.
TESTO COORDINATO (al D. MIPAAF 30 marzo 2016)
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;
Visto il Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti;
Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;
Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 2014, n. 7265, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014, Reg. 2901, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 177 del 1° agosto 2014, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti UE n. 1151/2012, UE n. 1308/2013, CE n. 607/2009, ed ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonchè delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate;
Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2015, n. 1998, recante "Disposizioni attuative dell'art. 6, comma 1, decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 105", registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2015, Reg. n. 2514, con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto ministeriale del 13 febbraio 2014;
Considerato che la decisione della Commissione europea n. 7167 del 30 settembre 2009, che prevede la ripartizione delle risorse per le misure di cui all'art. 4 della legge 499/1999, termina il prossimo 30 settembre 2015;
Visti gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
Considerata la necessità di attuare un nuovo regime ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, tenuto conto degli orientamenti sopra citati;
Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto al fine di determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, le attività a sostegno del settore, la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti. (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, nonchè delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalità per la concessione dei predetti contributi;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Principi
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, di seguito denominati Regolamenti.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Oggetto
1. Il presente decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di Valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dell'immagine e della conoscenza dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
b) pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto (annunci su social media, radio, televisione etc.), nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento n. 702/2014;
c) attività di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari, coaching, etc), attività dimostrative ed azioni di informazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del regolamento n. 702/2014 e nell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che non consente, tuttavia, aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
d) scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del regolamento n. 702/2014;
e) attività di consulenza, limitata ai prodotti di cui al Regolamento (UE) 651/2014 nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 18 di tale regolamento;
f) studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti di cui all'art. 1, nel rispetto dell'art. 31 del regolamento n. 702/2014 e degli articoli 25 del Reg. (UE) 651/2014.
I progetti possono riguardare una o più delle iniziative indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f).
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Soggetti proponenti
1. Sono ammessi a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:
a) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e/o del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
b) Organismi a carattere associativo delle Associazioni dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e/o del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
c) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
d) Associazioni temporanee tra Consorzi di tutela di cui alla precedente lettera c) e/o organismi associativi operanti nel settore dell'agroalimentare.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Soggetti esclusi
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 29 settembre 2015)
Sono esclusi dai contributi:
a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (U.E.) n. 702/2014;
b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto [14] del regolamento (U.E.) n. 702/2014 e ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, punto c) del regolamento (U.E.) n. 651/2014;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, paragrafo 5 del Reg. (UE) 702/2014.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Requisiti dei soggetti proponenti
1. I soggetti proponenti di cui all'art. 3 del presente decreto debbono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa proposta, nonchè eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione come specificato nell'allegato B) del presente decreto e di cui ne fa parte integrante. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti come indicato nell'allegato B) del presente decreto.
2. I Consorzi e/o Organismi associativi che si associano in "associazioni temporanee" presentano un'unica istanza allegando un protocollo d'intesa da cui risultano gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati (es: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo ecc.).
3. E' consentita la presentazione dell'istanza da parte di soggetti proponenti anche se non ancora costituiti in ATI. In tale caso, il protocollo d'intesa deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti e contenere l'impegno, che in caso di ammissione al contributo, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di istanza, e qualificato come mandatario. L'istanza di cui al precedente comma 2, deve indicare a quale di questi l' Amministrazione dovrà erogare l'eventuale contributo, in qualità di mandatario, capofila dell'associazione temporanea di impresa.
4. E' fatto divieto ai soggetti facenti parte di un'associazione temporanea di presentare un'istanza di contributo in forma individuale.
5. L'istanza deve, in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all'allegato B) del presente decreto per ogni partecipante all'associazione temporanea di impresa.
6. I soggetti proponenti devono soddisfare i criteri di cui all'allegato 1, articoli 1 e 2, del Reg. (UE) 702/2014 e del Reg. (UE) 651 del 1° luglio 2014.
7. E' facoltà dell'Amministrazione revocare il contributo, qualora uno o più partecipanti all'associazione temporanea di impresa dovessero ritirarsi o sottrarsi al protocollo d'intesa, in maniera tale da recare pregiudizio allo svolgimento del programma stesso.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Termini e modalità di presentazione
1. Le istanze per la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 devono pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena l'esclusione, entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia, all'indirizzo indicato all'allegato B) del presente decreto.
Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze devono, pena l'esclusione, essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B) del presente decreto.
2. Ogni soggetto proponente presenta un'unica istanza.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Criteri
1. Per le istanze relative alle iniziative di cui sopra la valutazione è effettuata secondo i criteri e alla stregua dei punteggi massimi stabiliti nell'allegato A) al presente decreto, di cui ne fa parte integrante.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Iter istruttorio e determinazione del contributo
1. La Commissione esaminatrice, appositamente istituita con provvedimento dirigenziale, procederà all'esame della documentazione allegata ad ogni singola istanza ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri stabiliti, attribuendo un punteggio per ogni progetto, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegato A) al presente decreto.
2. Saranno ritenuti ammissibili a contributo i progetti che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 (conditio sine qua non per l'idoneità tecnico-economica).
3. Il giudizio di idoneità delle istanze presentate non comporta l'immediata ammissione a contributo.
4. Sarà cura dell'ufficio competente redigere un decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, che verrà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
5. La ripartizione dei fondi disponibili sarà effettuata dall' ufficio competente sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai progetti presentati e in base all'ordine di graduatoria.
6. Sarà cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione stessa, con nota di comunicazione ai soggetti interessati.
7. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui progetti presentati dai soggetti interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% delle spese che saranno ammesse, fermo restando quanto indicato nell'allegato C) del presente decreto di cui ne fa parte integrante.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Liquidazione e rendicontazione del contributo
1. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia che dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta all'Amministrazione.
2. Le modalità, i tempi, le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonchè la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale del 4 luglio 2014, n. 7265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2014, è abrogato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Esenzione
1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
2. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 18, 19, 25 e 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore
1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Disposizioni attuative
(modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, del D. MIPAAF 29 settembre 2015)
Con riferimento alla sola annualità 2015, il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6 del presente decreto è fissato al 9 novembre 2015, entro le ore 17. Le istanze possono essere presentate a decorrere dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero, del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
Gli allegati A, B, C e D del decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334, sono modificati con Decreti direttoriali, nel rispetto della procedura prevista agli articoli 11 e 12 del presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 702/2014 e dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo restando quanto disposto all'art. 12 del presente decreto.
Roma, 28 luglio 2015
Il Ministro: MARTINA
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3188
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
ALLEGATO A
(modificato dall'art. 2, comma 1, del D. MIPAAF 29 settembre 2015 e dall'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 30 marzo 2016)
Scheda di valutazione funzionale:
Proponente:
Anno:
Tipologia Programma:
. |
Elementi da valutare |
Punteggio Max |
Voto Commissione |
1 |
Interesse generale del programma (pertinenza del programma rispetto alla situazione di mercato/alle esigenze del settore |
32 |
. |
2 |
Coerenza tra gli obiettivi, i messaggi, le azioni e i canali di informazione previsti dal programma presentato |
25 |
. |
3 |
Redditività del programma (iniziative proposte: risultati che si intendono raggiungere rispetto agli obiettivi prefissati dal programma presentato e loro ricaduta sui consumatori) |
8 |
. |
4 |
Presentazione progetto da parte di organismi a carattere associativo di cui all'art. 2 lettera a) e lettera b) |
12 |
. |
5 |
Presentazione del progetto da parte di Associazione Temporanee di Impresa (ATI) |
10 |
. |
6 |
Presentazione del progetto da parte di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e ai sensi del D.lgs 8 aprile 2010 n. 61(Consorzio singolo) |
1 |
. |
7 |
Rilevanza nazionale dell'attività prevista dal progetto: Il progetto prevede 1 sola attività di rilevanza nazionale oppure tutte 2 le attività hanno rilevanza nazionale I punteggi non sono cumulativi |
3 |
. |
8 |
Rilevanza internazionale dell'attività prevista dal progetto: Il progetto prevede 1 sola attività di rilevanza 3 internazionale oppure tutte le attività hanno rilevanza internazionale I punteggi non sono cumulativi |
4 |
. |
. |
TOTALE |
100 |
. |
Progetti non portati a termine nell'ultimo biennio - 15
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
ALLEGATO B
(integrato dall'art. 2, comma 2, del D. MIPAAF 29 settembre 2015)
ELEMENTI UTILI AI FINI DELLA COMPILAZIONE CORRETTA DELL' ISTANZA DI CONTRIBUTO
Le istanze devono pervenire entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sito in via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV - pena l'esclusione. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo.
Le istanze devono pervenire in un plico chiuso, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente la seguente dicitura:
NON APRIRE - ISTANZA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA, DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI CONTRADDISTINTI DA RICONOSCIMENTO U.E., AI SENSI DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1151/2012, (UE) N. 1308/2013, (CE) N. 607/2009
E' esclusa la possibilità di inviare le istanze via PEC.
L'istanza, da presentare in duplice copia, a pena l'esclusione, deve contenere i seguenti elementi:
a) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;
b) essere presentate su carta intestata del Consorzio e/o Organismo di carattere associativo;
c) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;
d) nome e dimensione dell'impresa ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA);
e) descrizione del progetto e delle attività, compresi i tempi di realizzazione ed i luoghi di realizzazione;
f) elenco dei costi previsti;
g) importo del contributo richiesto necessario per la realizzazione del progetto.
Alle istanze, pena l'esclusione, deve essere allegata duplice copia della seguente documentazione:
a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere comprendente anche una tabella dettagliata dei costi previsti per lo svolgimento delle attività. La relazione dovrà contenere elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato A);
b) dettagliato preventivo di spesa - comprensivo di una tabella di riepilogo da fornire su supporto informatico (cd, dvd, chiavetta etc.) in formato Excel;
c) atto costitutivo;
d) statuto dal quale si evince che gli Organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, pena l' esclusione, la valorizzazione e salvaguardia dei prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica protetta;
e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;
f) organigramma della struttura organizzativa dell'ente;
g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante inerente il fatturato globale del soggetto proponente nell'ultimo biennio;
h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici;
i) nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri Enti od altre Amministrazioni indicare in quale proporzione al fine di poter concedere parte del contributo richiesto;
l) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesti l'assenza di contenziosi in essere con la Pubblica Amministrazione;
m) dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ultimo triennio;
n) dichiarazione, da parte del legale rappresentante, in cui si comunica il conto corrente dedicato, in via non esclusiva, sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso ai sensi del presente decreto;
o) dichiarazione che attesti che i proponenti e, se del caso, gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
Il documento di cui alla lettera d) non deve essere fornito dai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Tutte le dichiarazioni sopra elencate devono essere redatte ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Inoltre, i soggetti proponenti devono presentare l' autocertificazione, sempre ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nella quale dichiarano quanto segue:
a) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 ed in particolare ai sensi dell'art. 85, nei confronti di:
- rappresentante legale e altri componenti dell'organo di amministrazione;
- dirigenti.
c) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
e) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale.
f) non è un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 14, del Reg. (U.E) n. 702/2014 e dell'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del Reg. (U.E). n. 651/2014;
g) non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Per il punto b) si allega il fax simile, allegato D) al presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
ALLEGATO C
(integrato dall'art. 3, comma 1, dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 5, comma 1, del D. MIPAAF 29 settembre 2015)
SPESE AMMESSE E PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE PER LE AZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE DECRETO IN CONFORMITA' AI REGOLAMENTI (UE) N. 702/2014 E N. 651/2014
1. Spese ammesse per l' organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico (annunci su social media, radio e televisione etc.), in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 24 del Reg. (CEE) n. 702/2014.
Per la partecipazione e l'organizzazione a concorsi, fiere, mostre, esposizioni sono ammesse le seguenti spese:
a) spese di iscrizione;
b) spese di viaggio;
c) spese per le pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
e) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per vincitore.
Per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto sono ammesse le spese:
a) spese per pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web, annunci pubblicitari su media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purchè le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
b) spese di divulgazioni di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità dei prodotti contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009.
I contributi sono concessi sulla base del rimborso delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.
La spesa destinata ai premi simbolici è versata al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova di consegna.
I contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.
La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% dei costi ammissibili secondo quanto è previsto dall'art. 8 del presente decreto.
Per le pubblicazioni, il riferimento all'area geografica deve corrispondere a quella individuata nei disciplinari di produzione delle denominazioni DOP, IGP e STG, registrati dall'Unione europea.
I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione di cui al paragrafo precedente, che operano in conformità al Reg. (UE) n. 1151/2012, a prescindere dall'adesione ad associazioni ed organizzazioni richiedenti il contributo.
2. Spese ammesse per l'attività di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari, coaching etc.), attività dimostrative ed azioni di informazione, scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del regolamento n. 702/2014, in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto.
Sono ammesse le seguenti spese:
a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching etc.), attività dimostrative ed azioni di informazione;
b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
c) spese di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e marchi commerciali
- spese generali come onorari di consulenti, inclusi studi di fattibilità
Le spese di cui alla lettera d) sono ammesse solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.
Le spese di cui alle lettere a) e c) non comportano pagamenti diretti ai beneficiari ma sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.
Deve essere fornita autocertificazione al fine di dimostrare che gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. Dovrà essere fornita altresì sottoscritto l'impegno che gli aiuti devono essere resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività del presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.
Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.
La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% dei costi ammissibili secondo quanto è previsto dall'art. 8 del presente decreto.
Nel caso dei progetti dimostrativi di cui alla lettera d) l'importo massimo del contributo è limitato ad euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.
Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione, che operano in conformità al Reg. (UE) n. 1151/2012, a prescindere dall'adesione ad associazioni ed organizzazioni richiedenti il contributo.
3. Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine, nel rispetto dell'art. 31 del regolamento n. 702/2014.
Il progetto deve essere d'interesse generale per il settore delle DOP ed IGP.
Sono ammesse le seguenti spese:
a) costo di personale relativi a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonchè le spese per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato le seguenti informazioni sono pubblicate su internet:
a) l'effettiva attuazione del progetto;
b) gli obiettivi del progetto;
c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti nel progetto;
d) il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti dal progetto in riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.
I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione sul sito internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali osservazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo almeno di cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
Il contributo è concesso direttamente all'organismo che ha svolto la ricerca e la diffusione.
La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese ammesse secondo quanto è previsto dall'art. 8 del presente decreto.
I contributi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.
4. Spese ammesse per l'organizzazione e partecipazione a fiere, mostre etc., in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 19 del Reg. (CEE) n. 651/2014.
Le spese ammesse corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un impresa ad una determinata fiera o mostra.
La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese ammesse.
5. Spese ammesse per attività di formazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Sono ammesse le seguenti spese:
- Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- I costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, il materiale e le forniture con attinenza diretta al progetto;
- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- Spese di personale relativi ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
La percentuale di contribuzione non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino ad una percentuale di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per i contributi concessi alle piccole imprese.
6. Spese ammesse per attività di consulenza, in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 18 del Reg. (CEE) n. 651/2014.
Le spese ammesse corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quale la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
La percentuale di contribuzione non supera il 50% dei costi ammissibili.
7. Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine, nel rispetto dell'art. 25 del regolamento n. 651/2014.
La parte sovvenzionata del progetto di ricerca, sviluppo ed innovazione deve essere integralmente compresa nella categoria di ricerca studi di fattibilità e studi per la ricerca fondamentale.
Le spese ammesse per i progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione sono:
- spese di personale: ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e nel periodo per il quale sono utilizzati per il progetto;
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato nonchè costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture, e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.
La percentuale di contribuzione dell'aiuto non supera il 90% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale ed il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità, secondo quanto è previsto dall'art. 8 del presente decreto.
La percentuale di contribuzione per gli studi di fattibilità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 punti percentuali per le piccole imprese.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 16, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 26 luglio 2024.
ALLEGATO D
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Oggetto: Autocertificazione antimafia.
Il sottoscritto (nome e cognome)..................................................................................... nato a......................................................................................il.........................., residente in............................................... via.................................................................................. n..........., in qualità di legale rappresentante della società (indicare la ragione sociale) oppure: in qualità di titolare dell'impresa (indicare la denominazione)........................................................................................... avente la sede in.............................................................................................. Prov. di.............................. Via................................................................. n......., tel. n....................................,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR 445/00; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445/00; sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare:
art. 85 comma 2
(cognome) |
(nome) |
(data di nascita) |
(luogo di nascita) |
(carica sociale) |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
art. 85 comma 2-bis
(cognome) |
(nome) |
(data di nascita) |
(luogo di nascita) |
(carica sociale) |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
art. 85 comma 3 (indicare solo i soggetti maggiorenni)
(cognome) |
(nome) |
(data di nascita) |
(luogo di nascita) |
(familiare convivente di) |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Lì______________________
In fede__________________
N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante
ovvero
la firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente allegando copia di un documento di identità del dichiarante.
Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)