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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 6 luglio 2015, n. 22

G.U.R.S. 24 luglio 2015, n. 30

Ribassi d'asta. Legge regionale 7 agosto 2013, n. 13 e decreto legislativo n. 118/2011.

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

La disciplina dei ribassi d'asta è stata di recente modificata dal legislatore per cui si ritiene opportuno, per quanto di competenza dello scrivente ramo di Amministrazione, fornire talune indicazioni.

La fattispecie dei ribassi d'asta è disciplinata dall'art. 6, comma 28, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali", così come novellata dalla legge regionale 7 agosto 2013, n. 13.

In particolare la modifica legislativa ha innovato la materia disciplinando in maniera differente la destinazione del 50% delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri. Infatti le parole da "il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa, fino a "Commissione regionale dei lavori pubblici" sono state sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'1 gennaio 2014 il restante 50 per cento è destinato ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, cap. 215727).".

In tal modo il legislatore ha eliminato la possibilità di utilizzo delle somme di cui trattasi anche per il finanziamento delle perizie di variante e suppletive (al riguardo si veda quanto disposto con circolare n. 3/2003 e n. 20/2003 di questo Assessorato), sostituendola con l'incremento del fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 - cap. 215727.

In materia, l'Ufficio legislativo e legale, con parere n. 15894, del 31 luglio 2014, si è espresso relativamente al momento cui applicare gli effetti della nuova normativa sebbene sia fissata dalla stessa norma all'1 gennaio 2014.

Infatti, atteso che è la data di aggiudicazione della gara quella in cui si verifica l'evento che determina il ribasso d'asta, al fondo deve affluire la quota dello stesso realizzata in virtù di gare aggiudicate a patire da tale data.

Infine l'ultima modifica è stata introdotta dal dl.vo n. 118/2011, recepito dall'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 con decorrenza 1 gennaio 2015, il quale ha previsto che gli eventuali ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del medesimo quadro dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione nel rispetto della disciplina della normativa vigente in tema di appalti.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si delineano tre differenti tipologie che afferiscono al momento dell'aggiudicazione della gara:

- se la gara è stata aggiudicata prima dell'1 gennaio 2014 si applica la normativa che prevedeva l'utilizzo della quota dei ribassi d'asta per varie tipologie disciplinate dall'art. 6, comma 28, della legge regionale n. 12/2011 prima della modifica intervenuta con legge regionale n. 13/13;

- se la gara è stata aggiudicata dopo l'1 gennaio 2014 il restante 50 per cento è destinato ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 - cap 215727. In tal caso le Amministrazioni avranno cura di comunicare al servizio bilancio e programmazione del Dipartimento del bilancio e del tesoro tutte le somme affluite in entrata del bilancio regionale derivanti da ribassi d'asta per lavori finanziati con fondi regionali da iscrivere nel fondo: continuano ad applicarsi da parte delle Amministrazioni le procedure disciplinate con circolare n. 3/2003 relativamente ai punti 1 e 2 in ordine alla disciplina prevista dalla predetta circolare (per l'importo lordo o importo netto), fermo restando che detta disciplina è applicabile solamente ai lavori finanziati con fondi regionali, come previsto al punto 3 della medesima circolare;

- se la gara è stata aggiudicata dopo l'1 gennaio 2015 non sarà più possibile chiedere l'iscrizione in bilancio delle somme e si rinvia a quanto previsto dal dl.vo n. 118/2011.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio.

L'Assessore: BACCEI