
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 giugno 2015
G.U.R.I. 2 luglio 2015, n. 151
Individuazione dei depositi governativi costituiti presso la Banca d'Italia, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito "Testo unico"), e in particolare l'articolo 5, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (di seguito "Disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria" ovvero "Conto disponibilità");
Visto l'articolo 1, comma 387, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha apportato modifiche al Testo unico, sostituendo in particolare il comma 5 dell'articolo 5;
Considerato che nel suddetto comma 5 dell'articolo 5 del Testo unico si dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono depositi governativi, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea;
Ravvisata altresì l'esigenza di predisporre strumenti volti ad un'efficiente gestione delle giacenze dei predetti conti, che consentano di effettuare una movimentazione unitaria della liquidità, operata nell'ambito del Conto disponibilità;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Oggetto
1. Il presente decreto individua i conti istituiti presso la Banca d'Italia (di seguito "Banca") che costituiscono depositi governativi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico e definisce in linea generale le modalità di gestione delle relative giacenze.
Elenco dei depositi governativi
1. L'elenco dei depositi governativi detenuti presso la Banca è costituito dai seguenti conti:
a) Disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria;
b) Min. economia - Spese fisse telematiche;
c) Min. economia - Conto tesoreria telematica;
d) Disponibilità Agenzia delle entrate;
e) Disponibilità Agenzia delle dogane;
f) Disponibilità Agenzia delle entrate ex-Agenzia del territorio;
g) Disponibilità Agenzia del demanio;
h) Disponibilità Scuola nazionale dell'amministrazione ex-Scuola superiore economia e finanze;
i) Disponibilità INPS;
j) Disponibilità INPS ex-INPDAP;
k) Depositi di riserva c/c - enti del settore pubblico nazionali;
l) Depositi c/c locali infruttiferi - c/ordinari - settore pubblico nazionale;
m) Conti disponibili infruttiferi ordinari - settore pubblico nazionale;
n) Tesoro - differenze di cambio su cessioni valute AA.SS.
o) Amministrazioni statali - Anticipi per pagamenti da eseguire;
p) Tesoro - interessi su conto FEDRESERVE/FMS;
q) Crediti/debiti verso il MEF per differenze di cambio;
r) Crediti/debiti verso il MEF per differenze di cambio NAB/BLOAN.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "Ministero") e la Banca definiscono le modalità di aggiornamento del suddetto elenco, condividendo le decisioni relative all'apertura e alla chiusura di conti che costituiscono depositi governativi.
Gestione delle giacenze dei depositi governativi
1. Il Ministero e la Banca concordano gli interventi utili per consentire una gestione unitaria della liquidità giacente sui depositi governativi.
2. I conti di cui all'articolo 2, comma 1, diversi dal Conto disponibilità, costituiscono conti assimilabili al predetto Conto disponibilità. Alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa la Banca provvede a versare sul Conto disponibilità le eventuali giacenze dei conti assimilabili; la Banca adotta le procedure operative necessarie per tale riversamento giornaliero.
3. Le posizioni di credito o debito per differenze di cambio di cui alle lettere q ed r dell'articolo 2, comma 1, sono gestite congiuntamente e non possono assumere un valore contabile complessivo negativo. A tal fine, nelle more della revisione delle relative Convenzioni di cui al successivo articolo 4, comma 3, tali posizioni sono gestite tramite un conto unificato. Qualora si verifichi una posizione contabile di valore negativo, la Banca è autorizzata a regolarla con scritturazione al conto sospeso collettivi da sistemare con un titolo di spesa emesso a valere sullo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Le posizioni relative ai due conti maturate nell'anno 2014 e nell'anno 2015 fino all'entrata in vigore del presente decreto, nonchè le somme ad esse accessorie, sono trattenute nel conto unificato ai fini di copertura delle eventuali posizioni contabili di valore negativo. Al termine dell'esercizio in corso e alla fine di ogni esercizio successivo, le somme eventualmente eccedenti le disponibilità di cui al precedente periodo sono versate in entrata al bilancio dello Stato.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero è autorizzato ad istituire apposite contabilità speciali, per il consolidamento di uno o più depositi governativi nel Conto disponibilità. A tali contabilità speciali, la cui movimentazione avviene senza emissione di titoli di pagamento o di quietanze di entrata, è attribuita la struttura tecnica di conti di tesoreria unica.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore secondo la tempistica concordata tra il Ministero e la Banca e comunque non oltre il 1° luglio 2015. Il Ministero e la Banca concordano le modalità di gestione dei depositi governativi fino a tale data.
2. La Banca cura i rapporti con le Amministrazioni diverse dal Ministero, che risultino titolari di uno o più depositi governativi.
3. Le Convenzioni che regolano il funzionamento dei depositi governativi sono adeguate alle disposizioni del presente decreto.
4. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2015
Il Ministro: PADOAN