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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2015, n. 35

G.U.R.I. 30 giugno 2015, n. 149

Modalità tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - dematerializzazione dell'attestato di rischio. (Provvedimento n. 35).

TESTO COORDINATO (al Provv. IVASS 14 febbraio 2020, n. 95)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle assicurazioni private);

Visto il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente "La disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio";

Adotta

il seguente provvedimento:

Art. 1

Finalità

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del Provvedimento IVASS 16 aprile 2018, n. 71)

1. La Banca dati degli Attestati di Rischio contiene le informazioni storiche relative all'attestazione sullo stato del rischio dei veicoli assicurati e immatricolati in Italia, identificati tramite il numero di targa o tramite il telaio per i veicoli sprovvisti di targa. Il presente provvedimento, a norma dell'art. 5 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, stabilisce le modalità tecniche di alimentazione della Banca dati degli Attestati di Rischio da parte delle imprese, le modalità di accesso e di consultazione della stessa, nonchè le modalità di comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi e i sinistri relativi a coperture temporanee.

Art. 2

Gestione della Banca dati attestati di rischio

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 la Banca dati, in quanto già esistente (SITA-ATRC), è detenuta e gestita dall'ANIA, sulla base di specifica convenzione, secondo le modalità ed i tempi definiti dall'IVASS, con specifiche disposizioni.

Art. 3

Alimentazione della Banca dati attestati di rischio

1. Le imprese che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore comunicano, per via telematica, per ciascuna attestazione sullo stato del rischio, i dati secondo il tracciato record così come definito nell'Allegato n. 1 al presente provvedimento "Banca dati attestati di rischio (SITA-ATRC) - Modalità tecniche di trasmissione dei dati", che ne costituisce parte integrante, nonchè secondo le istruzioni applicative riportate nel documento "SITA-ATRC Documentazione tecnica del servizio - Domini ed esempi" pubblicato dall'ANIA sul proprio sito internet nella parte dedicata alle imprese.

Art. 4

Consultazione della Banca dati attestati di rischio. Soggetti aventi diritto

1. La Banca dati attestati di rischio è accessibile da parte di tutte le imprese che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore oltre che dall'IVASS.

2. Le modalità per l'accesso alle informazioni presenti nella Banca dati sono definite nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento "Norme per l'accesso alla Banca dati attestati di rischio (SITA-ATRC)", che ne costituisce parte integrante.

Art. 4

Comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi e i sinistri relativi a coperture temporanee (1)

(introdotto dall'art. 2, comma 2, del Provvedimento IVASS 16 aprile 2018, n. 71)

1. Le imprese di assicurazione che alimentano la Banca dati degli Attestati di Rischio comunicano le informazioni riguardanti i sinistri tardivi intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonchè i sinistri relativi a coperture temporanee, laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia; la comunicazione avviene secondo il tracciato record così come definito nell'allegato n. 3 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, nonchè secondo le modalità tecniche riportate nel documento "SITA-ATRD" Documentazione Tecnica del Servizio - Comunicazione dei sinistri tra imprese tramite l'Identificativo Univoco di Rischio - Domini ed esempi» pubblicato dall'ANIA sul proprio sito internet nella parte dedicata alle imprese.

2. Il termine per l'iscrizione del sinistro tardivo nell'attestato è pari a cinque anni dal ricevimento della denuncia del sinistro o della richiesta di risarcimento dei danni.

(1)

Per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 4, comma 3, del Provvedimento IVASS 16 aprile 2018, n. 71.

Art. 5

Trattamento dei dati

1. L'ANIA è titolare del trattamento dei dati e, in quanto tale, provvede alla comunicazione all'IVASS dei dati richiesti. L'IVASS è titolare del trattamento dei dati ricevuti dall'ANIA.

2. I dati contenuti nella banca dati sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Gli interessati possono esercitare presso l'ANIA il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con riferimento ai contratti r.c. auto in scadenza dal 1° luglio 2015.

Art. 7

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.

Roma, 19 giugno 2015

p. Il direttorio integrato

Il Presidente

ROSSI

(1)

Allegato introdotto dell'art. 4-bis del presente, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 2, del Provvedimento IVASS 16 aprile 2018, n. 71.