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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 ottobre 2020.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2015

G.U.R.I. 4 novembre 2015, n. 257

Disposizioni in merito alla sottoposizione dei progetti alla valutazione tecnico - economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 ottobre 2020.

IL MINISTRO

Visto l'art. 11, comma 5-bis, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale dispone che "Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p. a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica";

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare gli articoli 127, commi 1, 3, 5, e 163;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2006, n. 204, recante "Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici";

Visto il proprio decreto 12 maggio 2009, n. 399, ed in particolare l'art. 1, il quale, in attuazione del citato comma 5-bis dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dispone che i progetti preliminari, definitivi e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, sono sottoposti alla valutazione tecnico economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il proprio decreto 21 luglio 2009, n. 622, il quale all'art. 1 dispone che "All'art. 1 del proprio decreto 12 maggio 2009, n. 399, dopo le parole ", sono sottoposti," sono aggiunte le seguenti parole "ove le società ne facciano richiesta"";

Considerato che, nell'ambito delle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie, l'attività di ordine tecnico, volta all'esame e alla risoluzione di problemi tecnici specialistici, implica l'erogazione di ingenti somme di denaro pubblico;

Ritenuto, pertanto, per motivi di garanzia dell'interesse pubblico, di dover disporre che i progetti definitivi e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, siano sottoposti alla valutazione tecnico economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale supremo Organo di consulenza tecnica dello Stato;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 ottobre 2020.

Art. 1

1. I progetti definitivi e le perizie di variante e suppletive, d'importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, da realizzare da parte di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, sono sottoposti alla valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 ottobre 2020.

Art. 2

1. Qualora i progetti e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo inferiore a 25 milioni di euro presentino elementi di particolare rilevanza, il concedente di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali può chiedere la valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 ottobre 2020.

Art. 3

1. Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio, ai sensi dell'art. 161, comma 6 e dell'art. 127 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le modalità di cui al successivo art. 163, comma 2, lettera c).

Il decreto ministeriale n. 399 del 12 maggio 2009 e il decreto ministeriale n. 622 del 21 luglio 2009 sono sostituiti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2015

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare Registro n. 1, foglio n. 2714