
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 12 giugno 2015, n. 20
G.U.R.S. 26 giugno 2015, n. 26
Spesa delegata: art. 98, comma 3, della legge regionale n. 9/2015.
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI
e, p.c.
AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 15 maggio 2015 è stata pubblicata la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale": il comma 3 dell'art. 98 ha introdotto significative modifiche all'art. 13 della legge n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni (nella presente "art. 13"), che riporta la disciplina regionale in materia di spesa delegata.
Il sopra citato comma 3 dell'art. 98 della legge regionale n. 9/2015 ha modificato i commi 1, 5 e 8 ed ha soppresso i commi 6 e 7 dell'art. 13: per chiarezza di esposizione si riportano le parti che qui interessano di detto art. 13, come modificate dalla legge di stabilità 2015.
Art. 13
Aperture di credito
1. L'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:
a) esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;
b) acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;
c) soppresso;
d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;
e) servizi degli organi della Regione;
f) erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione;
g) anticipi ai dipendenti per le spese di missioni.
2. ....
3. ....
4. ....
5. Gli ordini di accreditamento [ ], emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, non possono essere trasportati all'esercizio successivo.
6. soppresso.
6-bis. ....
7. soppresso.
8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione ed alla competente ragioneria centrale una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.
9. ....
.....
Di seguito si commentano le rilevanti modifiche introdotte e, ove necessario, vengono integrate o modificate le precedenti relative istruzioni applicative.
Il comma 1 è stato integrato aggiungendo, nel novero dei casi in cui i titolari della spesa possono emettere ordini di accreditamento, l'ipotesi delle anticipazioni al personale in relazione alle missioni da effettuare.
Al riguardo si ritengono applicabili le disposizioni degli articoli 33 e 37 del citato D.P.R. n. 254/2002, completate da quelle ivi richiamate della lettera d) del comma 2 dell'art. 1 del D.M. n. 701 del 9 dicembre 1996, secondo le quali il cassiere può erogare anticipi di missioni utilizzando gli ordini di accreditamento emessi in suo favore.
Ad ogni buon fine si richiamano anche le istruzioni della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 13 giugno 2003 ed in particolare il quesito n. 30, riportato tra le FAQ in allegato alla circolare.
Le modifiche apportate al comma 5 e la soppressione dei commi 6 e 7 escludono che gli ordini di accreditamento possano essere in alcun modo trasportati all'esercizio finanziario successivo, sia quelli emessi sui capitoli di spesa di parte corrente sia quelli emessi in conto capitale.
Da tale modifica deriva che a fine esercizio non possono formarsi residui passivi derivanti da ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.
Le modifiche apportate al comma 8 dell'art. 13 impongono che i funzionari delegati, entro il termine già previsto di 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, presentino la certificazione dei pagamenti effettuati su ciascun ordine di accreditamento, oltre che al Dipartimento regionale che lo ha emesso, anche alla competente Ragioneria centrale.
In ordine alle procedure di presentazione della certificazione dei pagamenti effettuati sugli ordini di accreditamento, questo Assessorato aveva emanato istruzioni con le circolari n. 8 del 5 luglio 2002 e n. 11 del 14 giugno 2006. Qui si precisa che la presente novella legislativa consente sia lo snellimento e la razionalizzazione delle procedure sia risparmi di tempo per i controlli che vanno espletati attraverso tali certificazioni.
In particolare la certificazione deve essere presentata attraverso l'apposito sistema SI-GTS: tale funzione consente la compilazione e la trasmissione digitale, contestualmente sia al Dipartimento regionale che ha emesso l'ordine di accreditamento sia alla competente Ragioneria centrale. E' possibile quindi ridefinire i processi amministrativo-contabili in maniera più efficiente e tempestiva:
1. entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio (normalmente l'1 marzo) i funzionari delegati presentano digitalmente le certificazioni, esclusivamente mediante utilizzo dell'apposita funzione dell'applicativo SI-GTS;
2. entro il 31 marzo i Dipartimenti espletano i controlli di propria competenza sulle certificazioni presentate e, per quelle non presentate nei termini di legge sopra indicati, applicano le sanzioni previste dall'art. 337 del regio decreto n. 827/1924 e s.m.i. (co. 9 dell'art. 13);
3. entro il 30 aprile le Ragionerie centrali operano i controlli di propria competenza sulle certificazioni presentate e, per quelle non presentate, sollecitano i Dipartimenti regionali competenti sia ai fini della vigilanza sui funzionari delegati inadempienti sia per l'applicazione delle relative sanzioni, qualora i Dipartimenti regionali non abbiano ancora provveduto.
Restano confermate tutte le istruzioni relative alle competenze ed alle responsabilità in ordine all'applicazione delle sanzioni sopra richiamate nei confronti dei funzionari delegati inadempienti, come declinate nelle richiamate circolari n. 8/2002 e n. 11/2006.
Con l'occasione, come precisato nella precedente circolare n. 10 del 21 marzo 2003, giova ribadire che "l'obbligo della certificazione vige soltanto per le aperture di credito sulle quali siano state effettivamente sostenute delle spese", mentre non è dovuta la certificazione negativa della spesa.
Il comma 3 dell'art. 98 della legge regionale n. 9/2015 interviene solo sulla disciplina delle certificazioni; nulla invece è innovato per la formazione, l'eventuale presentazione ed i relativi controlli sui rendiconti, per i quali restano confermate le istruzioni già emanate da questo Assessorato con le precedenti circolari già richiamate, nonché con le circolari n. 7/2014 e n. 15/2013.
La necessità di razionalizzare la gestione della spesa e della connessa liquidità impone forti limitazioni al ricorso alla spesa delegata; infatti essa, già all'emissione degli ordini di accreditamento e prima del perfezionamento di alcuna obbligazione giuridica, incide immediatamente per l'intero importo sia sull'utilizzo degli stanziamenti di competenza sia sulla contabilità in termini di cassa, con effetti immediati quindi anche sull'utilizzo dei tetti di spesa ai fini del patto di stabilità.
Inoltre è noto che i controlli sui rendiconti della spesa delegata, come disciplinati dal comma 11 del più volte citato art. 13 non sono sistematici e preventivi come per i mandati di pagamento, ma sono successivi e di tipo campionario.
Pertanto pare opportuno rimarcare la necessità, già in passato evidenziata (vedi in ultimo la circolare di questa Amministrazione n. 15/2013), di mantenere rigorosamente la spesa delegata regionale innanzitutto nell'alveo delle disposizioni di legge ad essa preordinate: l'elencazione di cui al comma 1 dell'art. 13 deve intendersi tassativa e non esemplificativa e, nei casi dubbi, deve essere preferita l'interpretazione restrittiva e non estensiva. Al riguardo si richiama anche l'attenzione delle Ragionerie centrali sul rigoroso controllo della conformità degli ordini di accreditamento emessi ai casi previsti dalla legge.
Inoltre si ribadisce che le disposizioni legislative individuano gli ordini di accreditamento quali strumenti di pagamento a carattere sussidiario ed eccezionale: per i casi previsti dal comma 1 dell'art. 13, come sopra riportati, sussiste la facoltà e non l'obbligo di emettere ordini di accreditamento.
Per tutto quanto sopra, si raccomanda ai Dipartimenti regionali titolari della spesa di esercitare la facoltà di emettere ordini di accreditamento con la massima parsimonia, valutandone caso per caso l'effettiva necessità in alternativa all'emissione di mandati diretti.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e si invitano i Dipartimenti regionali e gli Uffici equiparati a dare massima diffusione alla presente circolare presso tutti i funzionari delegati di propria competenza.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it), nella Home-page del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.
Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO