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N.d.R. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 32, le disposizioni di cui al presente, cessano di avere efficacia.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 giugno 2015

G.U.R.I. 17 giugno 2015, n. 138

Tariffe e modalità tecniche relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero presenti in acque internazionali e per l'attività ispettiva di monitoraggio delle stesse.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 32, le disposizioni di cui al presente, cessano di avere efficacia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visti i regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 ed 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 concernenti l'igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale nonchè i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e sui mangimi e sugli alimenti in relazione alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, recante la disciplina dei controlli in materia di sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e successive modificazioni, recante la disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2009", in particolare l'art. 48:

commi da 1 a 3, secondo cui: "il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani" (comma 1); "gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'Allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194" (comma 2); "sono altresì a carico degli operatori tutti gli oneri derivanti dall'esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio" (comma 3);

comma 4, che demanda ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia, la determinazione "sulla base del costo effettivo del servizio" delle "tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento";

Ritenuto pertanto che occorre dare attuazione al predetto art. 48, commi 3 e 4;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e in particolare l'art. 30, comma 5, relativamente alla riassegnazione delle somme;

Decreta:

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Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente decreto stabilisce le tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute, di seguito "Ministero", per le ispezioni finalizzate al riconoscimento rese a richiesta e utilità degli operatori interessati, nonchè per le attività di verifica ispettiva di monitoraggio, di iniziativa del Ministero, delle navi officina e delle navi frigorifero che si trovano in acque internazionali, di seguito "navi".

2. Fermo restando le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e successive modificazioni, di seguito "d.lgs. n. 194 del 2008", per le prestazioni di cui al comma 1 si applicano le tariffe riportate nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le tariffe dell'Allegato I sono aggiornate, ogni due anni con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 194 del 2008 e in particolare, l'art. 4, comma 2 del medesimo decreto relativamente ai controlli supplementari da effettuarsi a seguito della notifica del sistema di allarme rapido di cui all'art. 50, regolamento (CE) n. 178/2002.

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Art. 2

Riconoscimento

1. Gli operatori interessati al riconoscimento provvedono al pagamento degli oneri di cui all'Allegato A, sezione 7, del d.lgs. n. 194 del 2008 e delle tariffe di cui all'Allegato I del presente decreto per l'attività ispettiva finalizzata al riconoscimento secondo le modalità previste dall'art. 6.

2. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. La visita è effettuata entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla ricezione dell'istanza.

3. Nel provvedimento di riconoscimento definitivo è indicata la frequenza delle successive verifiche ispettive di monitoraggio, che può variare da un sopralluogo ogni cinque anni sino a un sopralluogo all'anno.

4. Per le navi riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dispone i controlli ufficiali secondo la frequenza di cui al comma 3.

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Art. 3

Verifiche ispettive di monitoraggio

1. Il Ministero comunica agli operatori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, la necessità di procedere alle ispezioni. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione gli operatori versano le tariffe dovute secondo le modalità previste dall'art. 6. La visita sarà effettuata dopo la presentazione dell'attestazione di pagamento; in caso di mancato pagamento il Ministero avvia il procedimento di decadenza del riconoscimento.

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Art. 4

Durata della missione

1. Le missioni durano ordinariamente tre giorni. In tal caso, si applicano le tariffe di cui alla Tabella A dell'Allegato I. Per ciascun giorno successivo al terzo, fino ad un massimo di cinque giorni, si applicano le tariffe di cui alla Tabella B dell'Allegato I.

2. La missione è effettuata da due unità di personale del Ministero.

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Art. 5

Versamento tariffe

1. Le somme relative alle tariffe di cui agli articoli 1 e 3, sono versate dagli operatori interessati al capo XX - capitolo n. 2583 - dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato alla competente Tesoreria provinciale dello Stato riportando nella causale del versamento il riferimento all'art. 2 o all'art. 3 del presente decreto per la quale lo stesso viene effettuato.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, per la copertura dei costi relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della salute ai sensi del presente decreto.

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Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 giugno 2015

Il Ministro della salute

LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

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