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N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 5 ottobre 2018.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 maggio 2015

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33 G.U.R.I. 23 giugno 2015, n. 143

Approvazione del nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3.000 Ghz.

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 5 ottobre 2018.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto del sistema Radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonchè delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della radiotelevisione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 - Supplemento ordinario n. 82/L;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 contenente il Testo Unico della radiotelevisione, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005, ed, in particolare, l'art. 42, comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2008 recante "Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, in particolare il decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012, con il quale è stata recepita la direttiva europea 2009/140/CE;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008 con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di ripartizione delle frequenze", pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1997 a Ginevra, sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2000 a Istanbul, sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;

Visti gli atti finali delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni adottati nel 2003, e nel 2007, a Ginevra, sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2012 a Ginevra, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico;

Vista la decisione 2011/485/UE che modifica la decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità;

Vista la decisione 2011/829/UE recante modifiche della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE;

Vista la decisione 2012/243/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, a norma del quale la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate a norma della decisione entro aprile 2014;

Vista la decisione 2012/688/UE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione;

Vista la decisione 2013/195/UE che definisce le modalità pratiche, formati uniformi ed una metodologia relativi all'inventario dello spettro radio, previsti dalla decisione 2012/243/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione 2013/654/UE recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA);

Vista la decisione 2013/752/UE recante modifiche della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio;

Vista la decisione 2014/276/UE che modifica la decisione 2008/411//CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3400-3800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettroniche nelle Comunità;

Vista la decisione 2014/641/UE relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione;

Vista la decisione 2014/702/UE recante modifica della decisione 2007/131/CE relativa all'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità;

Vista la decisione della CEPT ERC/DEC/(94) 03 che destina la banda di frequenze 1880-1900MHz ai sistemi telefonici senza filo (DECT);

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC/(08)05 relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze per l'implementazione delle applicazioni radio di tipo numerico di "Public Protection and Disaster Relief (PPDR)" all'interno del range 380-470 MHz;

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC(08)06 che ha abrogato le decisioni ERC ERC/ DEC/(00) 03, ERC/DEC/(00) 04, ERC/DEC/(00) 05;

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC (09)02 relativa all'armonizzazione delle bande 1610-1626,5 MHz e 2483,5-2500 MHz per l'uso di sistemi nel servizio mobile via satellite;

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC(10)02 relativa alla compatibilità tra il servizio fisso via satellite nella banda 30-31 GHz e il servizio di esplorazione della Terra via satellite (passiva) nella banda 31,3-31,5 GHz;

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC(11)01 relativa alla protezione del servizio di esplorazione della Terra via satellite

(passiva) nella banda di frequenze 1400-1427 MHz;

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC(11)02 relativa al livello industriale Probing Radar (LPR) operativo in bande di frequenza 6-8,5 GHz, 24,05-26,5 GHz, 57-64 GHz e 75-85 GHz;

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC(11)06 relativa all'uso armonizzato della banda di frequenze 3400-3600 MHz per applicazioni MFCN (Mobile/Fisso Communications Networks);

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC(13)01 relativa all'uso armonizzato, libera circolazione e all'esenzione dalla licenza individuale di stazioni terrestri su piattaforme mobili (ESOMPs) all'interno delle bande di frequenza 17,3-20,2 GHz e 27,5-30,0 GHz;

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC(13)03 relativa all'uso armonizzato della banda di frequenze 1452-1492 MHz per applicazioni MFCN SDL (Mobile/Fisso Communications Networks Supplemental Downlink);

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC(14)02 relativa all'uso armonizzato della banda di frequenze 2300-2400 MHz per applicazioni MFCN (Mobile/Fisso Communications Networks);

Vista la raccomandazione della CEPT ERC/REC/(70) 03 che stabilisce i requisiti tecnici e regolamentari per l'uso armonizzato degli Short Range Devices (SRDs) tra i paesi appartenenti alla CEPT;

Vista la raccomandazione della CEPT ECC/REC(04)01 relativa al divieto di immissione sul mercato ed uso dei jammers nei Paesi membri della CEPT;

Vista la raccomandazione della CEPT ECC/REC(05)02 relativa al divieto di immissione sul mercato ed uso dei jammers nei Paesi membri della CEPT;

Vista la raccomandazione della CEPT ECC/REC(09)01 contenente lo schema di canalizzazione della banda di frequenze 57-64 GHz MHz;

Vista la raccomandazione della CEPT ECC/REC(12)11 contenente lo schema di canalizzazione delle bande di frequenze 48,5-50,2 GHz e 50,9-52,6 GHz;

Vista la raccomandazione della CEPT ECC/REC(12)12 contenente lo schema di canalizzazione della banda di frequenze 55,78-57 GHz;

Vista la raccomandazione della CEPT ECC/REC(14)01 contenente lo schema di canalizzazione della banda di frequenze 92-95 GHz;

Riconosciuta la necessità di adeguare il "Piano nazionale di ripartizione delle frequenze" alle disposizioni adottate in materia di attribuzione di bande di frequenze in sede internazionale;

Riconosciuta la necessità di recepire le decisioni emanate dalla Commissione europea in materia di armonizzazione sull'uso delle frequenze radioelettriche;

Riconosciuta l'opportunità di recepire decisioni e raccomandazioni emanate dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con la finalità di conseguire una maggiore armonizzazione in campo europeo;

Considerate le richieste di modifica e/o integrazione alla bozza del "Piano nazionale di ripartizione delle frequenze" pervenute a seguito della consultazione pubblica tramite pubblicazione della bozza stessa sul sito web del Ministero dello sviluppo economico;

Sentiti gli organismi di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Udito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Decreta:

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 5 ottobre 2018.

Art. 1

1. E' approvato il "Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3.000 GHz" di cui all'unito allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 5 ottobre 2018.

Art. 2

1. Il presente piano sostituisce quello approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 5 ottobre 2018.

Allegato

INTRODUZIONE

1. Generalità

Il presente piano disciplina l'uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale ed è stato redatto sulla base dell'articolo 5 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Per quanto riguarda la terminologia, le definizioni e particolari prescrizioni per l'uso delle diverse bande di frequenze, ove manchi una specifica normativa nazionale, vengono osservate le pertinenti disposizioni del citato regolamento.

2. Oggetto

Il presente piano concerne le bande di frequenze comprese tra 0 e 3000 GHz.

3. Scopo

Lo scopo del presente piano è di stabilire, in ambito nazionale e per il tempo di pace, l'attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenze oggetto del piano, di indicare per ciascun servizio nell'ambito delle singole bande l'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili.

4. Costituzione del piano

4.1. Il presente piano è costituito da quattro parti:

a. - introduzione

b. - tabella di attribuzione

c. - note

d. - glossario

E' inoltre completato da una Appendice ove sono riportate le canalizzazioni per il servizio fisso, utilizzate in ambito nazionale e da una lista delle abbreviazioni utilizzate.

4.2. La tabella contiene:

- nella prima colonna, a partire da sinistra, l'indicazione delle bande di frequenze in kHz, in MHz oppure in GHz;

- nella seconda colonna il servizio o i servizi, ai quali ciascuna banda è attribuita ed il richiamo ad eventuali note. I servizi aventi statuto di servizio primario sono contraddistinti da caratteri tipografici maiuscoli (ad es. FISSO), mentre i servizi a statuto di servizio secondario sono contraddistinti da caratteri tipografici minuscoli (ad. es. fisso). Il significato da attribuire ai due statuti previsti è riportato nel glossario;

- nella terza colonna l'autorità governativa responsabile della gestione della banda di frequenze attribuita al corrispondente servizio (Gestore);

- nella quarta colonna, di norma in corrispondenza delle bande di frequenza non destinate in esclusiva al Ministero della difesa, le utilizzazioni civili previste per il servizio e per la banda considerata;

- nella quinta colonna sono indicate le norme internazionali che regolano l'utilizzo di ciascuna banda di frequenze.

4.3. Quando una banda di frequenze è attribuita a più servizi, o quando per un servizio sono previsti più gestori, non vi sono ordini di precedenza tra gli stessi, a meno di esplicita menzione contraria con apposita nota.

Nel caso di più utilizzatori di una stessa banda di frequenze, l'autorità civile competente in materia effettua il coordinamento tecnico.

4.4. Le note indicano sia deroghe alle attribuzioni dei servizi radio previsti in tabella, che vincoli particolari e/o modalità di utilizzazione degli stessi.

4.5. Le note che identificano frequenze utilizzabili a bordo di aeromobili non comportano esonero dall'autorizzazione all'impiego di tali frequenze da parte del MiSE e dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità.

L'uso di apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali è soggetto al rilascio del certificato di navigabilità o da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti/ENAC, competente in materia di aviazione civile nazionale o da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

4.6. Nelle bande di frequenze gestite dal Ministero della difesa sono soddisfatte le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze (per il fabbisogno in frequenze della Guardia di finanza), dell'Arma dei carabinieri, dell'Ente preposto al servizio meteorologico, del Ministero dell'interno (per il fabbisogno in frequenze della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco), del Ministero della giustizia (per il fabbisogno della Polizia penitenziaria).

4.7. Nelle bande di frequenze, ove nella colonna "Gestori" figura il "Ministero dello sviluppo economico (MiSE)", sono soddisfatte le esigenze degli utilizzatori civili.

4.8. Le indicazioni riportate nella colonna utilizzazioni della tabella di attribuzione sono date a titolo informativo e non precludono l'utilizzazione della banda a cui si riferiscono per altre applicazioni.

4.9. le disposizioni della CEPT si applicano in via secondaria e complementare rispetto alla normativa dell'Unione europea.

5. Assegnazione e coordinamento delle frequenze

L'assegnazione delle frequenze alle stazioni dei diversi servizi è di competenza dei Gestori, previo coordinamento tecnico qualora siano presenti più gestori nella stessa banda di frequenze.

Il parere negativo, espresso in sede di coordinamento, deve essere motivato da accertate incompatibilità con stazioni in esercizio o pianificate ed è vincolante ai fini dell'assegnazione delle frequenze.

Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'iscrizione delle assegnazioni di frequenze nel registro nazionale delle frequenze.

Nell'ambito di quanto previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni spetta al Ministero dello sviluppo economico la notifica delle assegnazioni di frequenza all'organo competente dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).

E' inclusa nell'attività di coordinamento la pianificazione di assegnazioni di frequenze per programmi di notevole rilevanza nazionale civile e/o militare.

6. Statuto dei servizi

Indipendentemente dallo statuto previsto nel piano, nei confronti dei Paesi esteri si applica lo statuto previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni.

7. Revisione del Piano

Il presente piano deve essere revisionato, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, ogni 3 anni o quando una Conferenza delle radiocomunicazioni dell'UIT apporti modifiche al regolamento delle radiocomunicazioni in materia di attribuzione di bande di frequenze, ovvero quando se ne presenti la necessità in sede nazionale.

8. Deroghe

Nel caso di nuove primarie esigenze civili o militari che non possano essere soddisfatte con le attribuzioni di frequenze previste nel presente piano, o in occasione di eventi eccezionali, specifiche assegnazioni di frequenze in deroga al piano stesso possono essere effettuate tramite particolari accordi tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero della difesa.

Tabella

Note

Glossario

Appendice