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DECISIONE (UE) 2015/801 DELLA COMMISSIONE, 20 maggio 2015

G.U.U.E. 22 maggio 2015, n. L 127

Decisione relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 impone alla Commissione di elaborare documenti di riferimento settoriali in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate. Tali documenti di riferimento settoriali devono includere la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale per settori specifici e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali.

2) La comunicazione della Commissione dal titolo "Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" (2) stabilisce un piano di lavoro e un elenco indicativo dei settori prioritari ai fini dell'adozione di documenti di riferimento settoriali e transettoriali, in cui sono compresi i settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio.

3) I documenti di riferimento per settori specifici, comprensivi della migliore pratica di gestione ambientale, di indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, di esempi di eccellenza nonché di sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali, sono necessari per aiutare le organizzazioni a concentrarsi maggiormente sugli aspetti ambientali più importanti di un dato settore,

4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 342 del 22.12.2009.

(2)

GU C 358 dell'8.12.2011.

Art. 1

Il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio è riportato nell'allegato.

Art. 2

L'organizzazione del settore del commercio al dettaglio registrata a EMAS è tenuta a dimostrare nella dichiarazione ambientale come siano state applicate le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale per identificare misure e azioni ed eventualmente stabilire le priorità per migliorare la prestazione ambientale.

Art. 3

Le organizzazioni registrate a EMAS non sono obbligate a realizzare gli esempi di eccellenza identificati nel documento di riferimento settoriale, considerato che la natura volontaria di EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione