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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 20 maggio 2015, n. 15

G.U.R.S. 12 giugno 2015, n. 24

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio: obblighi pubblicazione.

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

AGLI ORGANISMI REGIONALI

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI

PUBBLICI E GLI ORGANISMI DELLA REGIONE

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Decreto"), recepito nella Regione in ultimo con l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ha introdotto notevoli innovazioni anche riguardo agli obblighi di pubblicazione dei dati e dei documenti contabili degli enti e degli organismi strumentali della Regione.

La presente circolare intende fornire un compendio della nuova normativa per l'assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione relativi agli enti ed organismi strumentali della Regione, tenendo presente che sussistono:

a) obblighi di pubblicazione in capo agli organismi ed enti strumentali, relativi ai propri dati e documenti contabili;

b) obblighi di pubblicazione in capo alla Regione per i dati ed i documenti contabili degli organismi ed enti strumentali.

Quanto al punto a), gli enti e gli organismi strumentali della Regione hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti:

1. il rendiconto semplificato per il cittadino (art. 11, comma 2);

2. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 18-bis, comma 2);

3. tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti (art. 76, comma 1);

4. le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il bilancio gestionale assestato (All. A/1 punto 9.2).

Con riferimento al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, previsto dall'art. 18 bis del Decreto, si precisa che le relative disposizioni sono in atto sospese in quanto l'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo stabilisce che "L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti".

Al contempo la Regione deve pubblicare per i propri enti ed organismi (punto b):

1. i bilanci (art. 47, comma 5);

2. i rendiconti (art. 65, comma 1);

3. il bilancio di previsione finanziario e il bilancio gestionale (All. A/1 punto 9.2).

Per tali obblighi bisogna distinguere:

- i casi in cui i documenti contabili deliberati dagli enti e dagli organismi sono immediatamente esecutivi;

- i casi in cui i documenti contabili vengono resi esecutivi mediante atto di formale approvazione da parte del Dipartimento che esercita la vigilanza amministrativa.

Nella prima ipotesi l'ente o l'organismo dovrà trasmettere tempestivamente il documento contabile o i dati da pubblicare al Dipartimento regionale di riferimento, secondo le modalità stabilite da questo: il Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa curerà la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di tutti i dati relativi ai propri enti e organismi.

Nel secondo caso il Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa provvederà autonomamente a pubblicare sul proprio sito i dati e i documenti contabili non appena li avrà resi esecutivi con i propri atti amministrativi.

Si ricorda che i dati e i documenti vanno pubblicati in formato aperto; per formato aperto si intende qualsiasi formato non proprietario e che consenta la successiva possibilità di rielaborazione dei dati; i documenti in formato aperto attualmente inseribili all'interno del portale internet regionale appartengono alle seguenti tipologie:.csv,.xml,.pdf,.pdf/a,.html.

Si ritiene opportuno richiamare, altresì, il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare le disposizioni dell'art. 29 di detto Decreto in ordine agli "Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi".

Gli enti destinatari della presente e delle disposizioni del Decreto relative agli obblighi di pubblicazione dovranno tenere conto in particolare anche degli artt. 2, 4 e 8 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, recante: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" emanato in attuazione del predetto decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Si raccomanda ai Dipartimenti regionali di dare massima diffusione alle presenti istruzioni presso tutti gli enti strumentali e tutti gli organismi strumentali da essi dipendenti, ivi inclusi i soggetti che hanno forma privatistica, escluse le società, da annoverare comunque tra gli enti strumentali secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 11 ter e dell'art. 2 del Decreto.

Gli enti e gli organismi regionali dovranno attivarsi con immediatezza per la corretta applicazione delle presenti istruzioni; i revisori dei conti vigileranno affinché gli enti seguano le presenti direttive.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it), nella homepage del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO