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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/789 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2015

G.U.U.E. 21 maggio 2015, n. L 125

Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2018/1511)

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

1) Alla luce delle verifiche effettuate dalla Commissione e delle notifiche di nuovi focolai da parte delle autorità italiane, è opportuno rafforzare le misure istituite dalla decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione (2).

2) Il 6 gennaio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità") ha pubblicato un parere scientifico sui rischi per la salute delle piante presentati dalla Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito "l'organismo specificato") nel territorio dell'UE, nonché sull'identificazione e sulla valutazione delle possibilità di ridurre tali rischi (3). Il parere comprende un elenco di specie di vegetali sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato. Inoltre, il 20 marzo 2015, l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla categorizzazione di tali vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, in base al rischio d'introduzione dell'organismo specificato.Nella relazione è operata una suddivisione in categorie delle specie vegetali per le quali è stata finora confermata la sensibilità agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato tramite infezione naturale, infezione sperimentale tramite vettore o infezione di tipo sconosciuto (di seguito "le piante specificate"). Tale elenco è più lungo di quello riportato nella decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione (4). Di conseguenza è opportuno che la presente decisione si applichi ad un elenco di specie più lungo di quello della decisione di esecuzione 2014/497/UE. Tuttavia, per garantire la proporzionalità, alcune misure dovrebbero applicarsi solo alle specie vegetali sensibili agli isolati europei dell'organismo specificato (di seguito "le piante ospiti"). A questo proposito, mentre il parere dell'EFSA del 6 gennaio 2015 sottolinea l'incertezza per quanto riguarda la gamma di specie vegetali, dal momento che la ricerca è ancora in corso, i risultati delle indagini condotte dalle autorità italiane hanno confermato la capacità di determinate piante specificate di fungere da "piante ospiti". (5)

3) Gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni annuali per accertare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori e dovrebbero garantire che gli operatori professionali siano informati in merito alla sua potenziale presenza e alle misure da adottare.

4) Al fine di eradicare l'organismo specificato e impedirne l'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire zone delimitate costituite da una zona infetta e una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. Considerata l'attuale situazione nell'Italia meridionale, la zona infetta della zona delimitata istituita dalle autorità italiane dovrebbe comprendere almeno l'intera provincia di Lecce. Per ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata [zona infetta], la zona cuscinetto dovrebbe essere larga 10 km.

5) Nei casi in cui l'organismo specificato si presenta in modo sporadico, l'istituzione di una zona delimitata non dovrebbe essere necessaria se l'organismo specificato può essere eliminato dalle piante in cui ne è stata riscontrata la presenza. In tali casi è opportuno intervenire immediatamente per accertare se siano state infettate altre piante.

6) Tenuto conto dell'epidemiologia dell'organismo specificato e del rischio di un'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, è vietato piantare piante ospiti nella zona infetta, salvo nei siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. Tale misura è importante anche per impedire l'infezione delle piante ospiti da parte dell'organismo specificato all'interno della zona delimitata.

7) Nella provincia di Lecce l'organismo specificato è già ampiamente diffuso. Se è dimostrato che in alcune parti della zona l'organismo specificato è presente da più di due anni e non è più possibile eradicarlo, l'organismo ufficiale responsabile dovrebbe avere la possibilità di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, per proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, sociale o culturale, nonché la frontiera con il restante territorio dell'Unione. Le misure di contenimento dovrebbero puntare a ridurre al minimo la quantità di inoculo batterico in tale zona e a mantenere la popolazione vettore al livello più basso possibile.

8) Al fine di garantire un'efficace protezione del restante territorio dell'Unione dall'organismo specificato, tenendo conto della possibile diffusione dell'organismo specificato tramite mezzi naturali e artificiali diversi dallo spostamento delle piante specificate destinate alla piantagione, è opportuno stabilire una zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce. (5)

9) Le piante notoriamente sensibili all'organismo specificato, che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraversando una zona di questo tipo, hanno maggiori probabilità di essere state contagiate dall'organismo specificato. Lo spostamento di dette piante dovrebbe pertanto essere oggetto di prescrizioni specifiche volte ad impedire l'ulteriore diffusione dell'organismo specificato. Al fine di agevolare l'individuazione precoce della potenziale presenza dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata, è opportuno stabilire prescrizioni relative alla tracciabilità per gli spostamenti delle piante notoriamente sensibili all'organismo specificato al di fuori delle zone delimitate.

10) Al fine di consentire un'ispezione successiva a destinazione di vegetali destinati alla piantagione spostati fuori dalle zone delimitate, l'organismo ufficiale responsabile del luogo di origine e l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione devono essere immediatamente informati dagli operatori professionali dello spostamento di ogni lotto di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata. (5)

11) Per garantire uno scrupoloso monitoraggio degli spostamenti di vegetali destinati alla piantagione originari delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, è necessario che la Commissione e gli Stati membri abbiano accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate. Pertanto gli Stati membri dovrebbero istituire e aggiornare un elenco di tutti i siti ubicati nelle zone delimitate del loro territorio in cui sono state coltivate le piante specificate e trasmettere tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione degli Stati membri una raccolta di tali elenchi. (5)

12) Per garantire che le piante specificate siano fatte uscire dalle zone delimitate solo in conformità alle prescrizioni di cui alla presente decisione è opportuno effettuare controlli ufficiali.

13) Tenendo conto della natura dell'organismo specificato, le piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente dovrebbero, al momento dell'introduzione nell'Unione, essere accompagnate da un certificato fitosanitario comprendente una dichiarazione supplementare attestante che detto paese è indenne dall'organismo specificato.

14) Al fine di garantire che le piante specificate introdotte nell'Unione da paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente siano esenti dall'organismo specificato, le prescrizioni per la loro introduzione nell'Unione dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite per lo spostamento di piante specificate originarie di zone delimitate.

15) Da ottobre 2014 sono stati intercettati nell'Unione numerosi vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea, originari di Costa Rica o Honduras, in cui era presente l'organismo specificato. Si è quindi concluso che le procedure di certificazione fitosanitaria di Costa Rica o Honduras non sono sufficienti a garantire che le partite di piante di Coffea siano esenti dall'organismo specificato. Di conseguenza, data l'elevata probabilità di insediamento dell'organismo specificato nell'Unione, la mancanza di qualsiasi effettivo trattamento una volta che le piante specificate sono colpite, nonché le gravi conseguenze economiche per l'Unione, è opportuno vietare l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione di Coffea, ad eccezione delle sementi, originari di Costa Rica o Honduras. (5)

16) La decisione di esecuzione 2014/497/UE dovrebbe essere abrogata.

17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 169 del 10.7.2000.

(2)

Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 45 del 15.2.2014).

(3)

EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2015. Parere scientifico sui rischi fitosanitati derivanti da Xylella fastidiosa nel territorio dell'UE, con l'individuazione e la valutazione delle opzioni di riduzione del rischio. EFSA Journal 2015; 13 [1]:3989. [262 pagg.].

(4)

Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 219 del 25.7.2014).

(5)

Considerando modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 aprile 2016, n. L 109.

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Art. 1

Definizioni

(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2015/2417)

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) "organismo specificato": qualsiasi sottospecie di Xylella fastidiosa (Wells et al.);

b) "piante specificate": tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I; (1)

c) "piante specificate": piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;

d) "operatore professionale":qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante:

i) piantagione; (2)

ii) riproduzione;

iii) produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento; (2)

iv) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;

v) messa a disposizione sul mercato.

(1)

Lettera modificata da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 aprile 2016, n. L 109.

(2)

Punto modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 aprile 2016, n. L 109.

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Art. 2

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell'organismo specificato.

2. L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.

3. L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta.

4. Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo piante che possono essere state colpite dall'organismo specificato sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.

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Art. 3

Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri e individuazione

(sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352)

1. Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate.

Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato mediante ispezioni visive, campionamento e analisi. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. Esse tengono anche conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione (1).

2. L'eventuale presenza dell'organismo specificato in zone diverse dalle zone delimitate è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma.

L'eventuale presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa è individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.

3. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui al paragrafo 2 e ne rende pubblico l'accesso.

Le analisi elencate in tale banca dati sono divise in due categorie a seconda della loro adeguatezza per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie nelle zone delimitate e nelle zone diverse da quelle delimitate.

(1)

"Guidelines for the survey of Xylella fastidiosa (Wells et al.) in the Union territory" [(Orientamenti per l'ispezione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio dell'Unione)] http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_guidelines_xylella-survey.pdf

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Art. 3

Piani di emergenza

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2015/2417 e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352)

1. Entro il 31 dicembre 2016 ogni Stato membro definisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato (di seguito "piano di emergenza").

2. Il piano di emergenza stabilisce anche:

a) i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti in tali azioni e dell'autorità unica;

b) uno o più laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato;

c) le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, l'autorità unica, gli operatori professionali interessati e il pubblico;

d) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;

e) le modalità di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni;

f) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo specificato.

3. Gli Stati membri valutano e sottopongono a revisione i rispettivi piani di emergenza secondo necessità.

4. Gli Stati membri, su richiesta, comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e ne informano tutti gli operatori professionali pertinenti attraverso la pubblicazione su Internet.

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Art. 4

Definizione delle zone delimitate

(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2015/2417, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/764 e dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352)

1. Se viene individuata la presenza dell'organismo specificato, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità del paragrafo 2 (di seguito "zona delimitata").

In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella sottospecie.

Se viene individuata la presenza di più di una sottospecie dell'organismo specificato, lo Stato membro interessato delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.

Se l'individuazione della presenza di una sottospecie è in corso, lo Stato membro interessato delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.

L'individuazione della presenza delle sottospecie si basa sui risultati delle analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.

La zona infetta comprende tutte le piante notoriamente contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.

[Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali ("Fogli") di tali comuni.] (comma soppresso) (1)

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 5 km e circonda la zona infetta. La zona cuscinetto può essere ridotta ad una larghezza non inferiore a 1 km se sussiste un elevato livello di confidenza sul fatto che la presenza iniziale dell'organismo specificato non si sia diffusa e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, sono state immediatamente rimosse in un raggio di 100 m dalla pianta risultata infetta;

b) nessun'altra pianta è risultata infetta dall'organismo specificato nella zona infetta da quando sono state adottate le misure di eradicazione, in base ad analisi ufficiali effettuate almeno una volta all'anno tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione. Tali analisi si basano su uno schema di campionamento che è in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1 % e che è diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche;

c) è stata condotta un'ispezione di delimitazione in una zona larga almeno 5 km che circonda la zona infetta, che ha concluso che l'organismo specificato non risulta presente in tale zona. Tale ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche;

d) da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo specificato, in base alle analisi effettuate due volte durante la stagione di volo del vettore e in conformità delle norme internazionali. Tali analisi permettono di concludere che la naturale diffusione dell'organismo specificato è esclusa.

Quando riduce la larghezza della zona cuscinetto, lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la giustificazione di tale riduzione.

Nel caso di una zona infetta ai fini delle misure di contenimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km.

La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell'area interessata.

3. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.

4. Gli Stati membri tengono e aggiornano un elenco delle zone delimitate definite nei rispettivi territori e pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento. Essi notificano tale elenco e ogni suo aggiornamento alla Commissione conformemente alla decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione (2).

Sulla base di tali notifiche la Commissione aggiorna e pubblica il suo elenco delle zone delimitate.

5. Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 3 e al monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

In deroga al primo comma, qualora lo Stato membro interessato abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km a norma del paragrafo 2, quarto comma, tale Stato membro può revocare tale zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) a seguito delle misure adottate a norma del paragrafo 2, quarto comma, si conclude con un elevato livello di confidenza che la presenza iniziale dell'organismo specificato era un caso isolato e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva zona delimitata;

b) il più vicino possibile al momento della revoca, nella zona delimitata sono state effettuate analisi ufficiali tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione e utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari all'1 %, in conformità delle norme internazionali e diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Se una zona delimitata è revocata a norma del secondo comma, le piante specificate situate nella zona delimitata definita precedentemente sono soggette a ispezioni intensive nei due anni successivi. Tali ispezioni sono condotte utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1 %, in conformità delle norme internazionali e in base a principi tecnici e scientifici relativi alla potenziale diffusione dell'organismo specificato nelle immediate vicinanze, e diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Quando revoca la zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la giustificazione di tale revoca.

6. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato o che l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito protetto fisicamente dai vettori di tale organismo;

b) vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;

c) in prossimità di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l'organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.

7. Nel caso di cui al paragrafo 6, lo Stato membro:

a) effettua un'ispezione annuale per almeno due anni al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato; (3)

b) in base a tale ispezione, decide se sia necessario definire una zona delimitata;

c) notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i quali non definisce una zona delimitata, e l'esito dell'ispezione di cui al punto a) non appena sono disponibili.

(1)

Comma soppresso dall'art. 1 della Dec. (UE) 2018/927.

(2)

Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014).

(3)

Lettera modificata da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 aprile 2016, n. L 109.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 5

Divieto di piantagione delle piante ospiti nelle zone infette (1)

(sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2015/2417 e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352)

1. E' vietata la piantagione di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. (2)

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare l'impianto di piante ospiti all'interno delle zone infette elencate nell'allegato II in cui sono applicate misure di contenimento a norma dell'articolo 7, fuorché nella zona di 20 km di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera c). Quando concede le autorizzazioni, lo Stato membro interessato privilegia le piante ospiti appartenenti a varietà che si sono rivelate resistenti o tolleranti all'organismo specificato.

(1)

Titolo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 aprile 2016, n. L 109.

(2)

Comma sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 aprile 2016, n. L 109.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 6

Misure di eradicazione

(integrato e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352)

1. Lo Stato membro che ha stabilito la zona delimitata di cui all'articolo 4 adotta in tale zona le misure di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato, rimuove immediatamente:

a) le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;

b) le piante notoriamente infette dall'organismo specificato;

c) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo.

2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le piante ospiti in questione sono state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, ed è stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato;

b) le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato;

c) sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Prima di concedere una deroga lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il risultato delle analisi e del campionamento di cui alla lettera a), la descrizione e la giustificazione delle misure di cui alle lettere b) e c) che intende adottare e l'ubicazione delle singole piante. La Commissione pubblica l'elenco e l'ubicazione delle piante ospiti per le quali è concessa tale deroga.

Ciascuna di tali piante è oggetto di un'ispezione ufficiale durante la stagione di volo del vettore al fine di rilevare l'eventuale presenza di sintomi dell'organismo specificato e verificare l'adeguatezza dell'isolamento fisico. Se si osservano sintomi, la pianta è soggetta a campionamento e analisi per rilevare la presenza dell'organismo specificato.

3. Lo Stato membro interessato provvede a campionare ed esaminare le piante specificate nel raggio di 100 m attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31 (1).

4. Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

5. Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta, distrugge le piante e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.

6. Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati agli Stati membri dai quali provengono le piante in questione, agli Stati membri attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri nei quali tali piante sono entrate.

7. Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione. Esso effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

8. Lo Stato membro interessato deve sensibilizzare il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione. Lo Stato membro deve installare una segnaletica stradale indicante la delimitazione della rispettiva zona delimitata.

9. Se necessario, lo Stato membro adotta misure tese ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

10. Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (2) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (3).

11. Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

(1)

Metodologie per il campionamento delle partite - Norma di riferimento ISPM n. 31 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata nel 2008.

(2)

Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi - Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata il 15 dicembre 2011.

(3)

L'impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi - Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata l'8 gennaio 2014.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 7

Misure di contenimento

(modificato e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/764 e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352)

1. In deroga all'articolo 6, solo nelle zone infette elencate nell'allegato II l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 7 (di seguito: "zona di contenimento").

2. Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato in base alle ispezioni ufficiali di cui al paragrafo 7.

Tale rimozione ha luogo immediatamente dopo l'individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato.

Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione.

3. Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante di cui al paragrafo 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno.

4. Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, effettua opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

5. Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento, distrugge le piante e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.

6. Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

7. Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni ufficiali annuali che tengono conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, almeno nelle seguenti ubicazioni:

a) in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico;

c) in un'area situata all'interno di una zona infetta elencata nell'allegato II e a una distanza di almeno 20 km dal confine tra tale zona e il resto del territorio dell'Unione.

Tali ispezioni si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m x 100 m. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato nelle ubicazioni di cui alla lettera c).

La lettera c) del primo comma non si applica nel caso delle isole che sono zone di contenimento nella loro totalità e si trovano a più di 10 km di distanza dal più vicino territorio terrestre dell'Unione.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 8

Definizione di una zona di sorveglianza in Italia

(soppresso dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/764)

[1. E' stabilita una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 30 km, adiacente alla zona delimitata che copre la zona infetta della provincia di Lecce.

2. Nella zona di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate al momento opportuno. Lo Stato membro effettua ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento e analisi delle piante sintomatiche.

La zona oggetto di ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m x 100 m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.

Il numero di campioni, la metodologia e i risultati sono indicati nella relazione di cui all'articolo 14.

3. Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.]

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 9

Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione

(integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2015/2417, modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/764, modificato e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352 e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2018/1511)

1. Il presente articolo si applica esclusivamente allo spostamento delle piante specificate diverse da:

a) piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro; o

b) piante che appartengono a varietà di piante specificate elencate nell'allegato III.

E' vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4.

2. In deroga al paragrafo 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE (1);

b) è autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c) è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

d) è circondato da una zona larga 100 metri che è stata soggetta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che presentavano sintomi sono state immediatamente rimosse e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;

e) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari effettuati in periodi dell'anno opportuni per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

f) è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali, che tengono conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione;

g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.

4. Il più vicino possibile al momento dello spostamento, i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31. 5. Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato.

4 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 4, lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, può avvenire se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;

b) il più vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile apposito, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO (2).

6. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori.

7. Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (3).

8. Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e, qualora siano presenti sintomi dell'organismo specificato, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi, in conformità delle norme internazionali, per il rilevamento dell'eventuale presenza dell'organismo specificato;

b) sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a ispezione ufficiale annuale e a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermino l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. Anteriormente al suo primo spostamento al fuori del sito di produzione, ogni lotto di piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. che deve essere spostato all'interno dell'Unione è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento il più vicino possibile al momento dello spostamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi, conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'eventuale presenza dell'organismo specificato è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono elencate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.

Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento delle piante ospiti di cui al presente paragrafo verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.

9. Fatto salvo il paragrafo 8, le piante madri di pre-base quali definite all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (4) o i materiali di pre-base quali definiti all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (5) appartenenti alle specie Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch, e P. salicina Lindley, che sono stati coltivati al di fuori delle zone delimitate e che hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale al di fuori di strutture a prova di insetto, sono spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione (6);

b) il più rapidamente possibile prima dello spostamento, sono stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi molecolare per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali.

Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di cui al presente paragrafo verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.

(1)

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992).

(2)

EPPO (Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante), 2012. Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma (Trattamento della vite con acqua calda per il contenimento del fitoplasma Grapevine flavescence dorée). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490-492.

(3)

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993).

(4)

Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014).

(5)

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008).

(6)

Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 9

Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate in vitro

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/764)

1. Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4, possono essere spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni:

a) essere registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;

b) essere autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

d) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

e) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati nel sito né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

3. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) sono state ottenute da semi;

b) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona del territorio dell'Unione indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza di tale organismo;

c) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

4. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo così la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori.

5. Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 10

Rintracciabilità

(integrato e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352)

1. Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite fornite e degli operatori professionali che le hanno ricevute.

2. Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori.

2 bis. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla fornitura di piante destinate all'impianto di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb che non sono mai state coltivate all'interno di una zona delimitata.

3. Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.

4. Gli operatori professionali di cui ai paragrafi 1 e 2 informano immediatamente i rispettivi organismi ufficiali responsabili di ciascun lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l'identità e la quantità del lotto in questione.

5. Un organismo ufficiale responsabile che riceve le informazioni di cui al paragrafo 4 ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione del lotto in questione.

6. Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 11

Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate

1. Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto. Tali controlli devono essere effettuati almeno:

a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto;

b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate; 21.5.2015

c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto;

d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identità delle piante specificate. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati indipendentemente dall'ubicazione delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona fisica o giuridica che ne è responsabile.

3. L'intensità dei controlli di cui al paragrafo 2 è basata sul rischio che le piante rechino l'organismo specificato o i vettori noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante e dell'osservanza della presente decisione e di qualsiasi altra misura adottata per contenere o eradicare l'organismo specificato da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 12

Elenco dei siti autorizzati

Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

Gli Stati membri trasmettono il suddetto elenco alla Commissione.

Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di tutti i siti autorizzati negli Stati membri.

Tale elenco è trasmesso a tutti gli Stati membri.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 13

Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 9

Qualora dai controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, risulti che le condizioni di cui all'articolo 9 non sono rispettate, lo Stato membro che ha effettuato i controlli distrugge immediatamente le piante non conformi in situ o in un luogo vicino. Tale azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 13

Campagne di sensibilizzazione

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2015/2417)

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne di sensibilizzazione mirata sui siti web rispettivi degli organismi ufficiali responsabili o su altri siti web designati da questi organismi.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 14

Relazioni sulle misure

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri:

a) una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 11 e sui risultati di tali misure;

b) un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 11 nell'anno successivo.

Lo Stato membro in questione, nel caso in cui decida di applicare misure di contenimento a norma dell'articolo 7, comunica immediatamente alla Commissione per quali motivi intende applicare misure di contenimento, specificando le misure adottate o di cui è prevista l'adozione.

Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, gli Stati membri adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano di cui al punto b). Essi comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'aggiornamento del piano.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 15

Divieto di introdurre vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originari di Costa Rica o Honduras

E' vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originari di Costa Rica o Honduras.

I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originari di Costa Rica o Honduras, che sono stati introdotti nell'Unione prima dell'applicazione della presente decisione, sono spostati all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato l'organismo ufficiale responsabile. (1)

(1)

Articolo sostituito da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 aprile 2016, n. L 109.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 16

Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente

(integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352 e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2018/1511)

Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo specificato non è presente nel paese;

b) le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica "Dichiarazione supplementare" che l'organismo specificato non è presente nel paese;

c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.

Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformità alle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. Anteriormente al suo primo spostamento dal suo luogo di produzione e il più vicino possibile al momento dello spostamento, ogni lotto di piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 17

Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

(modificato e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/764 e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352)

1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato possono essere introdotte nell'Unione se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;

b) rispettano le disposizioni del paragrafo 2 o dei paragrafi 3 e 4;

c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 18 e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.

2. Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne dall'organismo specificato, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta zona;

b) il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica "Luogo d'origine".

3. Se le piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica "Dichiarazione supplementare" che:

a) le piante specificate sono state prodotte in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4;

b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;

c) nel sito e nella relativa zona di cui al paragrafo 4, lettera c) sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;

d) campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale;

e) le piante specificate sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti;

f) il più vicino possibile al momento dell'esportazione i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato;

g) immediatamente prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori noti dell'organismo specificato. Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella "Luogo di origine" l'identificazione del sito di cui alla lettera a).

3 bis. Se le piante specificate, che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica "Dichiarazione supplementare" che:

a) le piante specificate sono state coltivate in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 bis;

b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;

c) le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili in un contenitore trasparente che esclude la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori;

d) le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni:

i) sono state ottenute da semi;

ii) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza del suddetto organismo;

iii) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella "Luogo di origine" il sito di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

4. Il sito di cui al paragrafo 3, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

c) essere circondato da una zona larga 100 metri che è stata sottoposta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che hanno presentato sintomi sono state immediatamente rimosse, e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;

d) in periodi dell'anno opportuni, essere soggetto ad adeguati trattamenti fitosanitari effettuati per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

e) essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate durante la stagione di volo del vettore;

f) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

g) per tutto il periodo di produzione delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera c) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

4 bis. Il sito di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

c) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

d) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 18

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/764)

1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma dell'articolo 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1) e, se del caso, a norma dei paragrafi 2 o 3 e del paragrafo 4.

2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, o di una zona di cui all'articolo 17, paragrafo 2, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

a) esame visivo; nonché

b) in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

3. Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

a) esame visivo; nonché

b) campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

4. I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.

Il primo comma non si applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale in vitro e che sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

(1)

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 19

Esecuzione

Gli Stati membri abrogano o modificano le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 20

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/497/UE è abrogata.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

Art. 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

ALLEGATO I

(integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2015/2417 e integrato e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/764 e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352)

Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato ("piante specificate")

Acacia dealbata Link 

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

Acer

Aesculus

Agrostis gigantea Roth

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Alternanthera tenella Colla

Amaranthus blitoides S. Watson

Ambrosia

[Ambrosia acanthicarpa Hook.] (voce soppressa) (1)

[Ambrosia artemisiifolia L.] (voce soppressa) (1)

[Ambrosia trifida L.] (voce soppressa) (1)

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia arborescens L.

Artemisia douglasiana Hook.

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

Asparagus acutifolius L. 

Avena fatua L.

Baccharis halimifolia L.

Baccharis pilularis DC.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)

Bidens pilosa L.

Brachiaria decumbens (Stapf)

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

Brassica

Bromus diandrus Roth

Calicotome villosa (Poiret) Link 

Callicarpa americana L.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Cercis siliquastrum L.

Carex

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

Cassia tora (L.) Roxb.

Catharanthus

Celastrus orbiculata Thunb.

Celtis occidentalis L.

Cenchrus echinatus L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chenopodium quinoa Willd.

Chionanthus

[Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura] (voce soppressa) (2)

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus creticus L. 

Cistus monspeliensis L. 

Cistus salviifolius L. 

Citrus

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coffea

Commelina benghalensis L.

Conium maculatum L.

Convolvulus arvensis L.

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Coprosma repens A. Rich.

Cornus florida L.

Coronilla valentina L.

Coronopus didymus (L.) Sm.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus eragrostis Lam.

Cyperus eragrostis Lam.

Cyperus esculentus L.

Genista X spachiana (sin. Cytisus racemosus Broom)

Cytisus scoparius (L.) Link

Cytisus villosus Pourr.

Datura wrightii Regel

Digitaria horizontalis Willd.

Digitaria insularis (L.) Ekman

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

Dodonaea viscosa Jacq. 

Duranta erecta L.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr

Eremophila maculata F. Muell.

Erigeron bonariensis L.

Erigeron sumatrensis Retz.

Eriochloa contracta Hitchc.

Erodium

Erysimum

Escallonia montevidensis Link & Otto

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

Eucalyptus globulus Labill.

Eugenia myrtifolia Sims

Euphorbia hirta L. Fagus crenata Blume

Euphorbia terracina L. 

Fagopyrum esculentum Moench

Ficus carica L.

Fragaria vesca L.

Fraxinus 

[Fraxinus americana L.] (voce soppressa) (2)

[Fraxinus dipetala Hook. & Arn.] (voce soppressa) (2)

[Fraxinus latifolia Benth.] (voce soppressa) (2)

[Fraxinus pennsylvanica Marshall] (voce soppressa) (2)

Fuchsia magellanica Lam.

Genista corsica (Loisel.) DC.

Genista ephedroides DC. 

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson

Geranium dissectum L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L

Grevillea juniperina L. 

Hebe 

Hedera helix L.

Helianthus annuus L.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D.

Hooker

Hibiscus syriacus L.

Hordeum murinum L.

Hydrangea paniculata Siebold

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lactuca serriola L.

Lagerstroemia indica L.

Laurus nobilis L. 

Lavandula angustifolia Mill. 

Lavandula dentata L.

Lavandula stoechas L.

Lavandula × allardi (sin. Lavandula × heterophylla) 

Lavandula × intermedia

Ligustrum lucidum L.

Lippia nodiflora (L.) Greene

Liquidambar styraciflua L.

Liriodendron tulipifera L.

Lolium perenne L.

Lonicera japonica (L.) Thunb.

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Malva

Marrubium vulgare L.

Medicago polymorpha L.

Medicago sativa L.

Melilotus

Melissa officinalis L.

Metrosideros

[Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn] (voce soppressa) (2)

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Montia linearis (Hook.) Greene

Morus

Myoporum insulare R. Br. 

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Nicotiana glauca Graham

Olea europaea L.

Origanum majorana L.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium

[Pelargonium graveolens L'Hér] (voce soppressa) (2)

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea latifolia L.

Phoenix reclinata Jacq.

Phoenix roebelenii O'Brien

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Poa annua L.

Polygala myrtifolia L.

Polygala x grandiflora nana

Polygonum arenastrum Boreau

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre

Polygonum persicaria Gray

Populus fremontii S. Watson

Portulaca

Prunus

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

Quercus

Ranunculus repens L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus alaternus L.

Rhus

[Rhus diversiloba Torr. & A. Gray] (voce soppressa) (1)

Rosa californica Cham. & Schldl.

Rosa canina L.

Rosa x floribunda

Rosmarinus officinalis L.

Rubus

Rumex crispus L.

Salix

Salsola tragus L.

Salvia apiana Jeps.

Salvia mellifera Greene

Sambucus

Sapindus saponaria L.

Schinus molle L.

Senecio vulgaris L.

Setaria magna Griseb.

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.

Sisymbrium irio L.

Solanum americanum Mill.

Solanum elaeagnifolium Cav.

Solanum lycopersicum L.

Solanum melongena L.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sonchus

Sorghum

Spartium junceum L.

Spermacoce latifolia Aubl.

Stellaria media (L.) Vill.

Tillandsia usneoides (L.) L.

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene

Trifolium repens L.

Ulmus

[Ulmus americana L.] (voce soppressa) (1)

[Ulmus crassifolia Nutt.] (voce soppressa) (1)

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

Urtica dioica L.

Urtica urens L.

Vaccinium

Verbena litoralis Kunth

Veronica

Vicia faba L.

Vicia sativa L.

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra L.

Xanthium spinosum L.

Xanthium strumarium

(1)

Voce soppressa dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/764.

(2)

Voce soppressa dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

ALLEGATO II

(soppresso dall'art. 1 della Dec. (UE) 2015/2417, sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/764, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352 e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2018/927)

Zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che sono zone di contenimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

PARTE A

Zona infetta in Italia

La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:

1. la provincia di Lecce

2. la provincia di Brindisi

3. comuni situati nella provincia di Taranto:

Avetrana 

Carosino 

Crispiano 

Faggiano 

Fragagnano 

Grottaglie 

Leporano 

Lizzano 

Manduria 

Martina Franca 

Maruggio 

Monteiasi 

Montemesola 

Monteparano 

Pulsano 

Roccaforzata 

San Giorgio Ionico 

San Marzano di San Giuseppe 

Sava 

Statte 

Taranto Torricella

4. comune situato nella provincia di Bari:

Locorotondo.

PARTE B

Zona infetta in Francia

La zona infetta in Francia comprende la seguente area:

La regione Corsica

PARTE C

Zona infetta in Spagna

La zona infetta in Spagna comprende la seguente area:

La Comunità autonoma delle Isole Baleari

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 37 del Reg. (UE) 2020/1201.

ALLEGATO III

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2017/2352)

Varietà di piante specificate non sensibili al rispettivo ceppo della sottospecie dell'organismo specificato, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Varietà Specie di varietà Sottospecie dell'organismo specificato
Cabernet Sauvignon Vitis vinifera L. Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST 53
Negroamaro Vitis vinifera L. Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST 53
Primitivo Vitis vinifera L. Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST 53

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