
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 7 maggio 2015
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 e del fabbisogno di specialisti di cui all'articolo 8 comma 1 della legge 401/2000. (Rep. Atti n. 87)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 7 maggio 2015:
VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli";
VISTO l'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che prevede che il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 suindicato, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste;
VISTA la proposta di accordo in epigrafe, trasmessa dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, con nota del 17 aprile 2015, concernente le tabelle relative al fabbisogno di medici specialisti da formare (tab. 1, 2, 3) e le tabelle relative al fabbisogno di professionisti di cui all'articolo 8 comma 1 della legge 401/2000 (tab. 4, 5, 6);
VISTA la nota del 23 aprile 2015, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha diramato le tabelle alle Regioni e Province autonome, richiedendo l'assenso tecnico sulle medesime;
VISTA la nota del 6 maggio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sulle tabelle in argomento, con due precisazioni: 1) in ordine al nuovo assetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, sostenendo l'opportunità di mantenere le specialità originarie ed in un momento successivo ridefinire il fabbisogno sulla base del medesimo decreto, 2) in ordine alla rilevazione del fabbisogno di laureati magistrali non medici di cui all'articolo 8 della legge n. 401/2000, sostenendo che la richiesta del Ministero della salute, conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6037/2013, di esprimersi nuovamente intendendo far riferimento per i profili di veterinario, odontoiatra, farmacista biologo, chimico fisico e psicologo al numero di posti per l'accesso alle relative scuole di specializzazione, non è in linea con la rilevazione effettuata soltanto con riferimento ai profili;
VISTA la risposta del Ministero della salute alle suddette precisazioni della Regione Veneto, Coordinatrice regionale, che ha comunicato: 1) in attuazione al decreto n. 68, già registrato dalla Corte dei conti, nel convertire le vecchie scuole nelle nuove - 4 accorpamenti - si è proceduto ad aggregare i dati di fabbisogno relativi alle scuole unificate, sommando i dati comunicati dalle Regioni; 2) nel condividere quanto rappresentato dalle Regioni, con il presente accordo si definisce il numero complessivo globale delle singole figure professionali interessate da formare per il triennio accademico 2014-2017, nonché il numero dei relativi contratti di formazione per l'a.a. 2014/2015, e si concorda sull'impegno di individuare con un successivo atto le tipologie di specializzazione di interesse per il SSN;
ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
nei termini di cui in premessa, sulle tabelle relative alla determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 e del fabbisogno di specialisti di cui all'articolo 8 comma 1 della legge 401/2000, di cui all'Allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante.
Il Presidente
GIANCLAUDIO BRESSA
Il Segretario
ANTONIO NADDEO