
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 aprile 2015
G.U.R.I. 26 giugno 2015, n. 146
Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale. (1)
In ordine alle prime istruzioni per la dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale si rimanda alla C.M. Economia e Finanze 22 luglio 2015, n. 23.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;
Visto l'art. 19, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, riguardante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), che autorizza il Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, in materia di tenuta e funzionamento delle contabilità speciali aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato, in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, riguardante il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale, emanato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce che le operazioni di pagamento delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che dettano norme per il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sui rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati titolari di contabilità speciale, dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dai titolari di contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 marzo 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2005 recante l'estensione ai rendiconti di contabilità speciale del riscontro amministrativo contabile esercitato a campione sui rendiconti dei funzionari delegati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Protocollo d'intesa per la rendicontazione telematica delle contabilità speciali e di tesoreria unica e delle uscite imputate all'erario dello Stato, sottoscritto in data 24 ottobre 2001 fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia e successivamente aggiornato con scambio di note nel corso del 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003, n. 0058364, riguardante la dematerializzazione degli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2009, n. 155284, riguardante la dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale di conto corrente;
Viste le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007 e, in particolare gli articoli inseriti al Titolo IV, Capi III e IV, che regolano le caratteristiche e il funzionamento delle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale;
Ravvisata l'esigenza di completare il processo di dematerializzazione degli ordinativi delle contabilità speciali di conto corrente, di cui all'art. 145 delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (di seguito contabilità speciali), per accelerare la realizzazione della tesoreria telematica;
Sentita la Banca d'Italia in qualità di Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale,
Decreta:
Modalità di emissione degli ordinativi di contabilità speciale
1. I titolari delle contabilità speciali emettono ordinativi di pagamento informatici sui conti loro intestati, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono con un protocollo d'intesa a definire le regole tecniche, le modalità di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione degli ordinativi di pagamento informatici.
3. I predetti ordinativi sono firmati digitalmente dai titolari delle contabilità speciali che sono personalmente responsabili delle spese ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti.
4. Gli ordinativi di pagamento informatici sono di regola individuali e sono pagabili dalle Tesorerie in essi indicate.
5. I titolari delle contabilità speciali emettono gli ordinativi informatici, firmati digitalmente utilizzando l'applicativo Gestione ordinativi di contabilità speciale (Ge.O.Co.S.) gestito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che assicura la provenienza degli ordinativi dal titolare della contabilità speciale, ferma restando la diretta responsabilità dello stesso sulla spesa. I titolari delle contabilità speciali possono trasmettere al Ge.O.Co.S. gli ordinativi informatici firmati digitalmente tramite un flusso telematico, nel rispetto delle regole tecniche concordate tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia.
6. I titolari delle contabilità speciali, in sede di primo accesso all'applicativo Ge.O.Co.S., devono prendere visione e comunicare la loro adesione alle regole tecniche contenute nel protocollo d'intesa di cui al comma 2.
7. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in qualità di erogatore e responsabile del servizio messo a disposizione con l'applicativo Ge.O.Co.S., cura la trasmissione alla Banca d'Italia dei flussi telematici contenenti i titoli emessi dai titolari delle contabilità speciali, con modalità che assicurano l'intangibilità e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticità e l'integrità del flusso, nonchè gli altri controlli secondo le regole tecniche definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 2.
8. Le Amministrazioni che hanno sviluppato un proprio applicativo informatico per l'emissione degli ordinativi di contabilità speciale e la loro trasmissione alla Banca d'Italia, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2009, n. 152284, possono continuare a operare con le procedure e le modalità previste dal predetto decreto e dai relativi protocolli d'intesa che regolano gli aspetti operativi e tecnici.
Estinzione degli ordinativi di contabilità speciale
1. Gli ordinativi di contabilità speciale sono estinti con le seguenti modalità:
a) accredito su conto corrente bancario o postale;
b) bonifico domiciliato per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali;
c) pagamento in contanti presso le Tesorerie;
d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;
e) versamento su conti di tesoreria statale o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato;
f) regolarizzazione di sospesi di tesoreria.
2. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico.
3. All'atto dell'esito degli ordinativi di contabilità speciale, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli delle Tesorerie sono versati sul conto di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 giugno 2003, n. 0058364, sotto la data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico.
4. Gli ordinativi di contabilità speciale da pagare in contanti presso le Tesorerie e presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.
5. Gli ordinativi di contabilità speciale recanti data di esigibilità 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui al precedente comma 3, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.
6. Le somme restituite a fronte di bonifici e vaglia cambiari non andati a buon fine e quelle non pagate entro il termine di cui al precedente comma 4 sono riaccreditate sulla contabilità speciale di provenienza.
Contabilizzazione degli ordinativi di contabilità speciale
1. La Banca d'Italia, ricevuti gli ordinativi informatici di contabilità speciale con le modalità previste al comma 7 dell'art. 1 e controllata l'esistenza dei dati in essi contenuti sulla base delle regole tecniche definite con il Ministero dell'economia e delle finanze nel protocollo d'intesa di cui al comma 2, procede alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto.
Rendicontazione dell'Istituto tesoriere
1. La Banca d'Italia trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con flusso telematico firmato digitalmente la rendicontazione giornaliera e mensile dei titoli estinti e dei versamenti eseguiti sulle contabilità speciali, secondo modalità stabilite nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto. La stessa rendicontazione, è resa disponibile ai titolari di contabilità speciali dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. La rendicontazione dei versamenti effettuati sulle contabilità speciali e dei titoli di pagamento estinti continua a essere resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Adempimenti dei Funzionari delegati titolari contabilità speciale
1. I funzionari delegati e gli altri soggetti indicati all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, titolari di contabilità speciale, rendicontano le somme erogate ai sensi delle vigenti disposizioni di contabilità dello Stato e trasmettono i rendiconti, unitamente alla documentazione giustificativa, ai competenti uffici di controllo, come stabilito dal Titolo II, Capo II, del predetto decreto legislativo. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2005 in materia di controllo a campione.
2. Nel caso di pagamenti non andati a buon fine o non finalizzati entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità dell'ordinativo di contabilità speciale, ai sensi dell'art. 2, comma 6, il titolare della contabilità speciale riprende in carico sulla stessa le relative somme.
3. E' fatto divieto ai funzionari delegati della stessa amministrazione disporre il passaggio di fondi tra le contabilità speciali loro intestate, tranne nei casi in cui tale operazione sia disciplinata da un'espressa disposizione normativa e, ove previsto, con le procedure della legge 3 marzo 1960, n. 169. L'Amministrazione centrale competente autorizza il funzionario delegato a disporre il passaggio di fondi ad altra contabilità speciale, qualora tale operazione sia necessaria per recuperare un errore materiale occorso in sede di trasferimento di risorse da parte della stessa amministrazione centrale.
Disposizioni finali
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia concordano la data di avvio delle procedure di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2009, n. 152284, che continuano a trovare applicazione, con esclusione dell'art. 6, limitatamente alle Amministrazioni che hanno sviluppato un proprio applicativo informatico per l'emissione degli ordinativi di contabilità speciale e la loro trasmissione alla Banca d'Italia, richiamate al precedente art. 1, comma 8.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2015
Il Ministro: PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1749