
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 DELLA COMMISSIONE, 28 aprile 2015
G.U.U.E. 21 luglio 2015, n. L 193
Modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2016/2282)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 10 agosto 2015
Applicabile dal: 10 agosto 2015
______________________________________________________________________
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,
considerando quanto segue:
1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi.
2) L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra quali gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.
3) La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale tradizionalmente utilizzati per riscaldare edifici residenziali e commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.
4) Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di ossidi di azoto durante l'uso.
5) Lo studio preparatorio dimostra inoltre che le ulteriori specifiche relative ad altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale non sono necessarie.
6) E' necessario che l'ambito d'applicazione del presente regolamento sia esteso agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi ed energia elettrica. Anche gli apparecchi con funzionalità di riscaldamento indiretto mediante fluidi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
7) Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è stato stimato a 1.673 PJ (40,0 Mtep) nel 2010, corrispondente a 75,3 Mt di emissioni di CO2. Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è stimato a 1.630 PJ (39,0 Mtep) nel 2020, corrispondente a 71,6 Mt di emissioni di CO2.
8) Il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale può essere ridotto ulteriormente applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
9) Le emissioni annue di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono state stimate a 5,6 kt di ossidi di zolfo (SOx) equivalenti nel 2010. In conseguenza delle misure specifiche adottate dagli Stati membri e dello sviluppo tecnologico, si prevede che nel 2020 tali emissioni saranno pari a 4,9 kt di SOx equivalenti.
10) Le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale potrebbero essere ulteriormente ridotte applicando le tecnologie non proprietarie esistenti, senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
11) Si stima che, insieme, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento e quelle del regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione (2) che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, [numero del regolamento e riferimento alla GU nella nota a piè di pagina da inserire prima della pubblicazione nella GU] si traducano, nel 2020, in un risparmio energetico annuo di circa 157 PJ (3,8 Mtep), con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 di 6,7 Mt.
12) Si prevede che le specifiche per la progettazione ecocompatibile definite nel presente regolamento si traducano, entro il 2020, in una riduzione delle emissioni di SOx equivalenti pari a 0,6 kt/anno.
13) Il presente regolamento si applica a prodotti con caratteristiche tecniche differenti. Se le stesse specifiche di efficienza, fossero applicate a tali prodotti, alcune tecnologie verrebbero escluse dal mercato con conseguenze negative per i consumatori. Per tale motivo, requisiti di progettazione ecocompatibile distinti in base al potenziale di ciascuna tecnologia creano eque condizioni di concorrenza sul mercato.
14) E' opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi al consumo energetico e alle emissioni di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale in tutta l'Unione ai fini di un miglior funzionamento del mercato interno e delle migliori prestazioni ambientali di tali prodotti.
15) L'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diminuisce durante il funzionamento effettivo rispetto all'efficienza energetica riscontrata nelle prove. Per ravvicinare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente all'efficienza energetica utile, i fabbricanti dovrebbero essere stimolati ad impiegare dei dispositivi di controllo. A tal fine, si ipotizza uno sconto globale per la divergenza tra i due valori, che si può recuperare scegliendo un certo numero di opzioni di controllo.
16) E' opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale dal punto di vista dell'utilizzatore finale e che non incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.
17) E' necessario che il calendario per l'introduzione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile sia sufficiente per consentire ai fabbricanti di rivedere opportunamente la progettazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. Occorre che il calendario tenga conto di eventuali impatti sui fabbricanti a livello dei costi, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.
18) E' opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione su richiesta della Commissione, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
19) Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.
20) Al fine di agevolare i controlli della conformità, i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscano ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
21) Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è necessario che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e allo smaltimento.
22) Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.
23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 285 del 31.10.2009.
Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012).
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Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione relative alla commercializzazione e alla messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW.
Il presente regolamento non si applica:
a) agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da compressori elettrici o combustibili;
b) agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni volti a raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone tramite convezione termica o irraggiamento termico;
c) agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni;
d) agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6% della potenza termica diretta e indiretta combinate;
e) ai prodotti di riscaldamento ad aria;
f) alle stufe per sauna;
g) apparecchi per il riscaldamento non autonomi.
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Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, s'intende per:
1. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore in combinazione con il trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è munito di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o i combustibili gassosi o liquidi direttamente in calore, rispettivamente mediante l'effetto Joule o la combustione;
2. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale diverso da quello per uso commerciale;
3. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi;
4. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili liquidi;
5. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico", apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza l'effetto Joule per generare calore;
6. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante;
7. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi o liquidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;
8. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;
9. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico portatile", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico che non è un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico fisso, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad accumulo o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a pavimento, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a diffusione radiante, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad incandescenza a vista, un apparecchio di riscaldamento non autonomo;
10. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico fisso", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico non destinato ad accumulare energia termica e progettato per essere fissato o assicurato in un luogo specifico o montato a muro e non integrato nella struttura o nelle finiture dell'edificio;
11. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad accumulo", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico progettato per immagazzinare calore in un nucleo isolato e diffonderlo per varie ore dopo la fase di accumulo;
12. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a pavimento", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico progettato per essere inserito nella struttura o nelle finiture dell'edificio;
13. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a diffusione radiante", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico il cui il diffusore radiante è orientato in modo che la radiazione termica investa direttamente i soggetti da riscaldare; l'aumento di temperatura della griglia che copre il diffusore arriva ad almeno 130°C in condizioni d'uso normali e/o 100°C per le altre superfici;
14. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad incandescenza a vista", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico in cui l'elemento riscaldante è visibile dall'esterno dell'apparecchio e ha una temperatura di almeno 650°C in condizioni d'uso normali;
15. "stufa per sauna", un prodotto per il riscaldamento d'ambiente incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi;
16. "apparecchio di riscaldamento non autonomo", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico senza funzione autonoma, che riceve segnali da un dispositivo di controllo esterno che non fa parte del prodotto ma è collegato ad esso da una linea di comunicazione con filo pilota, senza fili o elettrica o una tecnica equivalente, per regolare l'emissione di calore nella stanza in cui il prodotto è installato;
17. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo e orientato verso il luogo da riscaldare in modo che l'emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente sulle persone/sugli oggetti da riscaldare; l'apparecchio emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato;
18. "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo in prossimità delle persone/degli oggetti da riscaldare, che riscalda l'ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti dal tubo o dai tubi radianti riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione, i quali devono essere evacuati attraverso un condotto di evacuazione;
19. "sistema di riscaldamento a tubi radianti", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante che dispone di più di un bruciatore, nel quale i prodotti della combustione di un bruciatore possono essere trasmessi al bruciatore successivo; i prodotti della combustione dei vari bruciatori devono essere evacuati da un unico ventilatore/estrattore;
20. "segmento di riscaldamento a tubo radiante", una parte del sistema di riscaldamento a tubi radianti che include tutti gli elementi necessari al funzionamento indipendente e che, come tale, può essere sottoposto a prova indipendentemente dalle altri parti del sistema di riscaldamento a tubi radianti;
21. "apparecchio per il riscaldamento privo di condotto di evacuazione", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido ed emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato, diverso da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso;
22. "apparecchio per il riscaldamento aperto a camino", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi o liquidi destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e l'apertura del camino o del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione;
23. "prodotto di riscaldamento ad aria", un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui l'apparecchio è situato;
24. "potenza termica diretta", la potenza termica del prodotto, per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW;
25. "potenza termica indiretta", la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW;
26. "funzionalità di riscaldamento indiretto", la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, per il riscaldamento d'ambiente locale o la produzione d'acqua calda per uso domestico;
27. "potenza termica nominale" (Pnom), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW;
28. "minima potenza termica" (Pmin), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla minima potenza termica, espressa in kW;
29. "massima potenza termica continua" (Pmax,c), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico dichiarata dal fabbricante, quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta continuativamente per un periodo prolungato, espressa in kW;
30. "destinato all'uso in ambienti esterni", il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno;
31. "modello equivalente", un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1, alla tabella 2 o alla tabella 3 dell'allegato II, punto 3, di un altro modello commercializzato dallo stesso fabbricante.
Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I contiene definizioni supplementari.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono definite nell'allegato II.
2. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale rispettano le specifiche fissate nell'allegato II a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
Valutazione di conformità
1. La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni stabilite all'allegato II, punto 3, lettera b), del presente regolamento.
3. Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti gli altri modelli equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
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Parametri di riferimento indicativi
I parametri indicativi di riferimento per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato V.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1° gennaio 2019. In particolare, il riesame valuta:
- l'opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l'efficienza energetica e le emissioni di ossidi di azoto (NOx);
- la necessità di modificare le tolleranze applicabili alla verifica;
- la validità dei fattori di correzione usati per valutare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi;
- l'opportunità di inserire la certificazione da parte di terzi.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
Disposizioni transitorie
Fino al 1° gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di ossidi di azoto.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
ALLEGATO I
Definizioni applicabili agli allegati da II a V
Ai fini degli allegati da II a V s'intende per:
1) "efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente" (hs), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente erogata da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;
2) "coefficiente di conversione" (CC), un coefficiente che riflette il 40% dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [1]; il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;
3) "emissioni di ossidi di azoto", le emissioni di ossidi di azoto a potenza termica nominale espresse in mg/kWhinput in base al potere calorifico superiore (GCV) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido o gassoso e per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale;
4) "potere calorifico inferiore" (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente;
5) "potere calorifico superiore anidro" (GCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile essiccata fino all'umidità intrinseca, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile;
6) "efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima" (rispettivamente hth,nom o hth,min), il rapporto tra la potenza termica utile e il consumo energetico totale dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale, espresso in %, dove:
a) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico il consumo energetico totale è espresso in termini di NCV e/o in termini di energia finale moltiplicata per il coefficiente di conversione (CC);
b) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale il consumo energetico totale è espresso in termini di GCV e in termini di energia finale moltiplicata per il coefficiente di conversione (CC);
7) "potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale" (elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;
8) "potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima" (elmin), il consumo di energia elettrica, espresso in kW, dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica minima. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;
9) "potenza elettrica necessaria in modo stand-by" (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto, espresso in kW, in modo stand-by;
10) "potenza necessaria per la fiamma pilota permanente" (Ppilot), il consumo di combustibile gassoso o liquido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW;
11) "controllo manuale del carico termico con termostato integrato", un sensore ad azionamento manuale integrato nel prodotto, che ne misura e regola la temperatura interna per variare la quantità accumulata di calore;
12) "controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna" un sensore ad azionamento manuale integrato nel prodotto, che ne misura e regola la temperatura interna e varia la quantità accumulata di calore in funzione della temperatura ambiente e/o esterna;
13) "controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna o regolato dal fornitore di energia", un sensore ad azionamento automatico integrato nel prodotto che ne misura la temperatura interna e varia la quantità accumulata di calore in funzione della temperatura ambiente e/o esterna, o un dispositivo il cui regime di carico può essere regolato dal fornitore di energia;
14) "potenza termica assistita da ventilatore", il prodotto è munito di un ventilatore o di ventilatori integrati regolabili allo scopo di modulare la potenza termica in funzione della domanda di calore;
15) "potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente", il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica;
16) "due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente", il prodotto consente la regolazione manuale della propria potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata;
17) "con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico", il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la propria potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;
18) "con controllo elettronico della temperatura ambiente", il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;
19) "con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero", il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore;
20) "con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale", il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera;
21) "controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza", il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale;
22) "controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte", il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra o di una porta è utilizzato un sensore, può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni;
23) "con opzione di controllo a distanza", funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato tramite il controllo del prodotto;
24) "con controllo di avviamento adattabile", funzione che prevede e avvia il riscaldamento nel momento migliore per raggiungere la temperatura selezionata all'ora desiderata;
25) "con limitazione del tempo di funzionamento", il prodotto è munito di una funzione che lo disattiva automaticamente dopo un determinato periodo di tempo;
26) "con termometro a globo nero" il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che misura la temperatura dell'aria e il calore radiante;
27) "fase unica", il prodotto non è in grado di variare automaticamente la propria potenza termica;
28) "due fasi", il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in due livelli distinti, in funzione della temperatura dell'aria ambiente effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto;
29) "modulabile", il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in tre o più livelli distinti, in funzione della temperatura interna dell'aria effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto;
30) "modo stand-by", condizione in cui il prodotto è collegato alla rete elettrica, dipende da essa per funzionare come previsto e fornisce solo le seguenti funzioni che possono continuare per un tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione abilitata e/o visualizzazione delle informazioni o dello stato;
31) "potenza termica del sistema a tubi radianti", la potenza termica combinata dei segmenti del sistema a tubi radianti nella configurazione commercializzata, espressa in kW;
32) "potenza termica del segmento del tubo radiante", la potenza termica di un segmento del tubo radiante che, insieme ad altri segmenti, è parte della configurazione del sistema a tubi radianti, espressa in kW;
33) "fattore di irraggiamento, alla potenza termica nominale o minima" (rispettivamente RFnom o RFmin), il rapporto fra la potenza termica delle radiazioni infrarosse del prodotto e il consumo totale di energia quando fornisce la potenza termica nominale o minima, calcolato come la produzione di energia delle radiazioni infrarosse divisa per il consumo totale di energia in base al potere calorifico inferiore (NCV) del combustibile quando fornisce la potenza termica nominale o minima, espresso in %;
34) "isolamento dell'involucro", il livello di isolamento termico dell'involucro o del rivestimento del prodotto applicato per ridurre al minimo le perdite di calore se il prodotto può essere collocato all'esterno;
35) "fattore di perdita dell'involucro", le perdite termiche della parte del prodotto installata al di fuori dello spazio chiuso da riscaldare e che sono determinate dalla trasmittanza dell'involucro della parte in questione, espresse in %;
36) "identificativo del modello", il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante;
37) "tenore di umidità", la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.
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[1] Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
ALLEGATO IV
(sostituito dall'allegato XXIII del Reg. (UE) 2016/2282)
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;
2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
a) i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e
b) i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e
c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;
3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;
4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello, fatta eccezione per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici, se la non conformità è determinata senza ulteriori prove, e i punti 6 e 7 in appresso si applicano immediatamente. Per gli altri modelli, in alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;
5) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;
6) se non si ottiene quanto indicato al punto 4 o 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;
7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 9 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 9
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, hs, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato alla potenza termica nominale dell'unità. |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, hs, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso per uso domestico |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8%. |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, hs, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad irraggiamento luminoso e a tubo radiante per uso domestico |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10%. |
Emissioni di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso, ad irraggiamento luminoso e a tubo radiante per uso domestico |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10%. |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) 2024/1103, a decorrere dal 1° luglio 2025.
ALLEGATO V
Parametri di riferimento indicativi di cui all'articolo 6
Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale in termini di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di emissioni di ossidi di azoto è stata identificata come segue:
1) Parametri specifici di riferimento per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
a) parametro per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto che utilizzano combustibili gassosi o liquidi: 65%;
b) parametro per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi o liquidi: 88%;
c) parametro per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici: superiore al 39%;
d) parametro per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso: 92%;
e) parametro per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante: 88%;
2) Parametri specifici per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
a) parametro per le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano combustibile gassoso o liquido: 50 mg/kWhinput in base al GCV;
b) parametro per le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante: 50 mg/kWhinput in base al GCV;
I valori di riferimento di cui ai punti 1 e 2 non significano necessariamente che una combinazione di tali valori sia ottenibile per un determinato apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.