
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA 23 aprile 2015
G.U.R.I. 23 luglio 2015, n. 169
Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle "Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali".
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014: "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Vista la circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 132 dell'8 ottobre 2004 avente per oggetto "Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78 con cui si è stata resa esecutiva l'intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005 fra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana;
Visto il protocollo attuativo fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza episcopale italiana del 4 dicembre 2014;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008";
Visto l'accordo sottoscritto il 21 novembre 2013 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per la realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati di interesse comune;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014 relativa al programma nazionale di soccorso per il rischio sismico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 7 marzo 2012 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visto il decreto del segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012, con cui è stata istituita la "Struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali";
Vista la circolare del segretario generale n. 31 del 18 giugno 2012, con cui sono state emanate le "Procedure per la gestione delle attività emergenziali dell'Unità di crisi UCCR-MiBAC", il "Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale" e le "Specifiche per l'utilizzo dell'applicativo Community MiBAC per l'archiviazione informatica dei file";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2013 di approvazione del manuale per la compilazione della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali, Chiese (modello A-DC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2013;
Visto il documento elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto del segretariato generale n. 2 del 22 marzo 2013 con il compito di elaborare uno strumento schedografico per la rilevazione speditiva delle informazioni necessarie per la gestione della fase emergenziale conseguente a calamità naturali, riferite ai beni appartenenti al patrimonio culturale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, recante "Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione";
Considerato che le procedure emanate con la richiamata circolare n. 31 del 18 giugno 2012 hanno consentito alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto di gestire efficacemente l'emergenza derivante dal sisma di maggio 2012;
Ritenuto necessario fornire a tutte le articolazioni del Ministero un documento unitario che contenga le procedure e gli strumenti operativi per la salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenza;
Vista la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali del 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 31 marzo 2014;
Considerata la necessità, evidenziata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di rafforzare il coordinamento con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche attraverso una costante collaborazione sia a livello centrale che periferico;
Recepite le integrazioni concordate con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel corso delle riunioni fra i rappresentanti delle due amministrazioni;
Considerata l'opportunità di emanare un nuova direttiva di seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, per individuare le competenze in materia di emergenza dei nuovi uffici centrali e territoriali;
Ritenuto pertanto necessario impartire le conseguenti disposizioni agli uffici e, in particolare, al Segretariato generale, ai segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed alle Soprintendenze;
EMANA
la seguente direttiva
AL SEGRETARIATO GENERALE
ALLE DIREZIONI GENERALI
AI SEGRETARIATI REGIONALI
AGLI ISTITUTI CENTRALI, NAZIONALI E DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE
E
AGLI ISTITUTI PERIFERICI:
Finalità e destinatari
La presente direttiva è finalizzata a impartire disposizioni agli uffici al fine di garantire, in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, la massima tempestività ed efficacia delle azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale, operando in modo sinergico e coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con il servizio nazionale della protezione civile.
Uffici destinatari della presente direttiva sono il segretariato generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonchè tutti gli organi centrali e periferici.
Premessa
Ogni evento naturale derivante da azioni esogene (pioggia, neve, escursione termica, vento, piene, alluvioni, frane) od endogene (sisma, eruzione vulcanica) che induca effetti straordinari, per estensione o per magnitudo del danno e classificabile pertanto come calamitoso, determina una situazione di emergenza che va affrontata con tempestività, attuando una serie di azioni finalizzate alla messa in sicurezza ed alla salvaguardia del patrimonio culturale coinvolto.
Nel caso l'emergenza coinvolga un solo insediamento è sufficiente l'attivazione della struttura e delle procedure codificate dai piani di emergenza, previsti dalle norme vigenti o da specifiche disposizioni per i beni culturali (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1995, n. 418; decreto ministeriale 20 maggio 1992, n. 569; circolare del Ministero - Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione n. 132 dell'8 ottobre 2004).
Qualora l'evento emergenziale abbia invece una rilevanza territoriale più estesa o determini un livello di danno elevato, occorre attuare una strategia specifica.
In tal caso, infatti, la gestione dell'emergenza va concepita come un processo, che si sviluppa senza discontinuità dai primi sopralluoghi fino alla fase di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale sia immobile che mobile.
Una tale impostazione consente in generale un'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, in quanto, subordinando ogni fase alla fase successiva, già prevista e programmata, consente di verificare l'efficacia di quanto già fatto e progettare al meglio la fase successiva, evitando quindi interventi "sovradimensionati" aventi costi elevati.
La gestione dell'emergenza comporta pertanto la definizione di una strategia che, pur consentendo la flessibilità necessaria per adeguarsi alle varie realtà del Ministero, ne traccia il percorso unitario, a partire dal verificarsi dell'evento fino all'avvio della fase di ricostruzione.
Per l'attuazione di tale processo è necessario prevedere una struttura organizzata specifica, in cui siano individuati compiti e ruoli nel rispetto di procedure univoche e predefinite.
Il Ministero ha pertanto istituito la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali ed ha predisposto altresì procedure, disciplinari e strumenti operativi, finalizzati alla gestione delle varie fasi dell'emergenza.
In particolare le procedure prevedono:
1. il necessario coordinamento con le strutture esterne all'Amministrazione deputate alla gestione dell'emergenza;
2. il necessario coordinamento fra le articolazioni centrali e quelle periferiche del Ministero;
3. la partecipazione di tutte le articolazioni del Ministero alla gestione dell'emergenza, per affrontare con la massima consapevolezza ed efficacia anche le successive fasi di restauro e ricostruzione, in parallelo alle strutture emergenziali o quando queste hanno concluso le loro attività.
Disciplinari e strumenti operativi supportano l'organizzazione individuata per la gestione dell'emergenza che, sulla base delle esperienze acquisite e delle eventuali riorganizzazioni del Ministero, potrà essere perfezionata per migliorare la risposta del Ministero in occasione delle emergenze.
E' indispensabile evidenziare come, nell'ambito della più generale analisi dei rischi, la gestione delle emergenze afferisce alla "gestione del rischio residuo", ovvero di quella parte di rischio che non si è saputo o potuto ridurre.
D'altra parte la stessa analisi dei rischi prevede un'adeguata e doverosa attività di prevenzione mediante tutte quelle azioni volte alla riduzione dei fattori di esposizione e delle vulnerabilità nei confronti di tutti gli eventi prevedibili, attività che, insieme alla gestione delle emergenze, deve costituire il secondo, ineludibile percorso per operare in modo esaustivo ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale.
1. La struttura operativa.
Col decreto del segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012 è stata istituita la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali. Tale struttura è articolata in una "Unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC", che opera presso il segretariato generale, e nelle "Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC", che operano presso i segretariati regionali del Ministero.
In occasione di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali la struttura operativa viene attivata dal segretario generale.
L'unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC supporta il segretario generale nelle seguenti attività:
garantire il necessario coordinamento con le istituzioni nazionali esterne al Ministero e in particolare con le altre componenti e le strutture operative del servizio nazionale della protezione civile che, nel caso di emergenze nazionali, operano sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile;
garantire il necessario coordinamento tra le strutture centrali e periferiche del Ministero;
assicurare in collaborazione con tutte le strutture interessate, l'esecuzione delle procedure operative, previste per le squadre di intervento, nelle operazioni che interessano il patrimonio culturale (verifica dei danni, schedature, messa in sicurezza dei beni mobili, recupero e rimozione delle macerie, presidi ed opere di messa in sicurezza, stoccaggio di macerie, allontanamento e ricollocazione di beni mobili, interventi di restauro in situ, ecc.);
effettuare il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza e dei successivi progetti di consolidamento statico e di restauro;
individuare gli strumenti informatici e schedografici per la gestione delle varie attività, dal monitoraggio delle verifiche sismiche alla gestione dell'emergenza fino alla fase di restauro e di ricostruzione;
individuare le modalità di condivisione delle informazioni territoriali di interesse generale con le istituzioni coinvolte nella pianificazione e gestione delle emergenze.
Le unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC hanno il compito di:
coordinare le attività sul territorio del personale del Ministero;
garantire il necessario raccordo con le strutture deputate agli interventi in emergenza attraverso i centri di coordinamento di protezione civile territoriali, qualora istituiti, ovvero, per eventi di limitata estensione o intensità, il collegamento direttamente con le strutture territoriali interessate (Prefetture, VVF, Forze dell'ordine, etc.);
individuare e gestire le squadre di rilievo dei danni al patrimonio culturale;
individuare i luoghi di ricovero del patrimonio culturale mobile che richiede uno spostamento per la sua messa in sicurezza;
garantire le funzioni di vigilanza e supporto durante tutte le fasi, ivi comprese quelle di rilievo, messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato.
Le unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC sono articolate nelle seguenti tre unità operative:
1. Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, con i seguenti compiti:
a. gestione del personale del Ministero impegnato nelle squadre di rilievo dei danni;
b. verifica, scansione delle schede di rilievo e degli allegati, archiviazione digitale;
c. archiviazione della documentazione cartacea (schede di rilievo, foto, verbali, progetti di intervento, etc.).
2. Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza (compreso lo spostamento dei beni) sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, con i seguenti compiti:
a. coordinamento del personale del Ministero impegnato nelle squadre che si occupano degli interventi di messa in sicurezza;
b. verifica ed approfondimento della parte delle schede di rilievo relativa agli interventi di messa in sicurezza;
c. archiviazione cartacea e digitale della documentazione tecnica inerente gli interventi di messa in sicurezza ed i successivi interventi di consolidamento e restauro (foto, verbali, progetti di intervento, etc.).
3. Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili, con i seguenti compiti:
a. gestione dei depositi temporanei;
b. gestione dei laboratori di pronto intervento.
La necessità di garantire una catena di comando efficace e coordinata per la gestione dell'emergenza, impone una gerarchizzazione delle funzioni diversa rispetto a quella ordinaria. In particolare come precisato nella circolare del Segretario generale n. 24 del 29 maggio 2012:
1. al fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento nazionale, le direzioni generali, gli istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, dovranno concordare con il segretario generale tutte le iniziative che intendono attivare nelle zone interessate dall'evento emergenziale;
2. al fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento territoriale, tutti gli istituti del Ministero, anche quelli centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, aventi sede nell'ambito territoriale interessato dall'evento emergenziale, dovranno riferirsi esclusivamente al segretariato regionale, territorialmente competente, sia per le comunicazioni relative al danno subito dal patrimonio culturale che per i successivi interventi (rilievo e messa in sicurezza). Il segretariato regionale costituisce infatti la struttura del Ministero che, in stretto collegamento con l'UCCN, opera in raccordo con le strutture deputate agli interventi in emergenza attraverso i centri di coordinamento di protezione civile, qualora istituiti.
Per la regione Siciliana, dove il Ministero ha competenza esclusivamente sul patrimonio archivistico, l'articolazione degli uffici non prevede l'istituzione del segretariato regionale; pertanto il coordinamento delle attività in caso di calamità sarà di competenza della direzione generale per gli archivi.
Per la regione Trentino-Alto Adige l'articolazione degli uffici non prevede l'istituzione del segretariato regionale; pertanto il coordinamento delle attività in caso di calamità sarà di competenza dell'UCCR-MiBAC della regione Veneto.
Come già previsto nel decreto del segretario generale n. 8 del 20 giugno 2012, il Comando tutela patrimonio culturale, con le sue articolazioni, concorre, quale ufficio di diretta collaborazione del Ministro, con le istituite unità operative per:
a. cooperare con il personale del Ministero, delle Diocesi e dei Vigili del Fuoco nelle attività sul territorio;
b. contribuire alla messa in sicurezza delle opere, in sinergia con i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza;
c. fornire assistenza al trasporto delle opere rimosse dai luoghi d'origine presso idonei luoghi di ricovero;
d. fungere da punto di raccordo con l'Arma territoriale e coordinarsi con le altre Forze dell'ordine, per la predisposizione di servivi di vigilanza dinamica agli obiettivi sensibili individuati.
2. Le procedure.
Il modello di gestione della fase emergenziale prevede, oltre all'individuazione della struttura ad essa dedicata, procedure e strumenti operativi. Ciò costituisce il presupposto fondamentale per creare una "filiera" di attività in cui siano identificati con precisione:
1. i compiti operativi;
2. la pianificazione delle risorse umane e finanziarie;
3. le sinergie con le altre istituzioni coinvolte.
In generale le procedure sono finalizzate a disciplinare:
1. l'attivazione della struttura operativa e le comunicazioni fra la struttura centrale e quelle territoriali, sia immediate che "a regime", su tutte le attività svolte (rilievo, messa in sicurezza, ricostruzione, indagini ed attività preventive);
2. il coordinamento con le strutture di protezione civile e con gli enti a vario titolo coinvolti;
3. le attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale;
4. le attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili, ivi comprese quelle di allontanamento, ricovero e primo intervento dei beni danneggiati;
5. la gestione dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili;
6. la gestione delle informazioni.
E' previsto inoltre il monitoraggio sulla progettazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento e restauro dei beni culturali danneggiati.
Ai sensi dell'Intesa del 26 gennaio 2005 e del protocollo attuativo del 4 maggio 2014, fra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana, le attività di cui alla presente direttiva, relative ai beni culturali di interesse religioso, dovranno essere svolte con il coinvolgimento degli enti e le istituzioni ecclesiastiche responsabili.
2.1. Procedura di attivazione della struttura operativa e delle comunicazioni.
A seguito del verificarsi di un evento emergenziale:
1. l'UCCN-MiBAC su disposizione del segretario generale invita tempestivamente i segretari regionali interessati ad attivare, se non già operativa, la propria UCCR-MiBAC secondo le modalità previste nei rispettivi decreti istitutivi e con la composizione ritenuta idonea in relazione alla tipologia di evento, alla sua localizzazione ed estensione territoriale, in attuazione di quanto previsto nelle disposizioni del segretario generale (decreti n. 7 del 25 maggio 2012 e n. 8 del 20 giugno 2012). Il coordinatore dell'UCCN-MiBAC trasmetterà le informazioni ricevute dall'UCCR-MiBAC al segretario generale che terrà costantemente informato il Ministro ed il comitato operativo della protezione civile, qualora convocato.
2. L'UCCR-MiBAC su disposizione del segretario regionale nella sua funzione di coordinatore dell'unità stessa, attraverso le necessarie iniziative di coordinamento, pianifica ed organizza l'attività di rilievo dei danni e di interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili, compresi, per questi ultimi, gli eventuali interventi di recupero, allontanamento, trasferimento in depositi temporanei. Il segretario regionale coordinerà altresì la gestione dei depositi temporanei e degli eventuali laboratori di pronto intervento. Il segretario regionale è responsabile di tutte le attività di cui sopra. La necessità di collocare i beni culturali mobili in depositi temporanei richiede che il segretario regionale individui, preferibilmente in condizioni non emergenziali, i luoghi potenzialmente idonei sia in relazione alle esigenze di sicurezza che di conservazione dei beni, in collaborazione con il Comando Carabinieri TPC e con i competenti Istituti del Ministero. A seconda dell'entità dell'evento e della conseguente necessità stimata, della ubicazione dei depositi e delle condizioni di sicurezza e di accessibilità, il coordinatore dell'UCCR-MiBAC definirà quali fra i luoghi individuati siano da utilizzare e si attiverà per farli attrezzare anche sulla base delle indicazioni fornite dai competenti istituti del Ministero. Per i beni mobili di proprietà ecclesiastica, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'intesa fra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 2005, e dell'art. 4 del protocollo attuativo del 4 dicembre 2014, il segretario regionale individuerà con il Vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Regionale, eventuali depositi temporanei presso musei ecclesiastici presenti sul territorio, dotati di idonee condizioni di sicurezza. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantirà il necessario raccordo con i centri di Coordinamento della protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento, per la gestione dell'emergenza.
3. L'UCCR-MiBAC invia tempestivamente tutte le informazioni aggiornate all'UCCN-MiBAC tramite mail utilizzando la casella di posta dedicata uccnmibac@beniculturali.it. La frequenza degli aggiornamenti dipende dall'entità e dalla significatività dell'evento e dovrà essere quotidiana almeno nelle prime settimane e settimanale a regime.
4. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantisce l'invio all'UCCN-MiBAC della scheda di monitoraggio delle attività, allegata alle presenti procedure, progressivamente compilata ed aggiornata in funzione dell'evoluzione dell'evento e delle attività svolte nonchè la condivisione, tramite l'applicativo Community Ministero, di tutte le schede compilate nella prima e nella seconda fase del rilievo.
2.2. Procedura per il coordinamento con le strutture di protezione civile.
Nel caso di eventi, la cui intensità ed estensione, richiedano l'attivazione del livello nazionale di coordinamento, a livello centrale, il coordinamento e la direzione unitaria delle attività in emergenza sono assicurati dal Comitato operativo della protezione civile, che stabilisce gli interventi delle amministrazioni e degli enti interessati al soccorso, come previsto dall'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. Come previsto in tale norma, in caso di evento di rilevanza nazionale, il Dipartimento assume ogni informazione utile sugli interventi attuati e sulle misure adottate a livello locale e regionale e - su valutazione del Capo del Dipartimento della protezione civile - convoca il Comitato operativo della protezione civile e attiva le diverse componenti e strutture operative che concorrono alla gestione dell'emergenza.
Le azioni stabilite in sede di Comitato operativo vengono coordinate con le attivazioni dei livelli territoriali. Le strutture regionali, provinciali e locali di protezione civile interessate dall'emergenza, ad ogni livello di competenza, sono pertanto da ritenersi parte integrante nel processo decisionale del Comitato operativo stesso per la definizione delle conseguenti misure operative adottate nella gestione dell'emergenza.
Qualora si rendesse necessaria l'istituzione in loco di una struttura di coordinamento nazionale per la gestione dell'emergenza, il coordinamento e la direzione unitaria saranno garantiti dalla Direzione di comando e controllo - DI.COMA.C., istituita dal Dipartimento della protezione civile, che opera in continuità con le azioni del Comitato operativo.
Il Ministero garantirà, in tal caso, il necessario raccordo con la DI.COMA.C. attraverso le Unità di crisi coordinamento regionale (UCCR-MiBAC) delle regioni coinvolte nell'emergenza, attivate secondo le procedure di cui alla presente direttiva per coordinare tutti gli interventi connessi alla salvaguardia dei beni culturali, nell'ambito più generale dell'azione di protezione civile.
Sarà cura del Ministero inviare propri qualificati rappresentanti presso la DI.COMA.C. che, in raccordo con l'UCCR stessa, parteciperanno alle attività della Funzione di supporto "Censimento danni e agibilità post evento delle costruzioni" prevista dal "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico" - richiamato in premessa - nonchè alle quotidiane riunioni di coordinamento della struttura garantendo il collegamento con le strutture deputate alla gestione delle emergenze del Ministero.
Tale raccordo è funzionale sia a livello centrale sia periferico, per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti nell'area dell'evento, nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione civile.
Il Ministero in particolare, assicurando una presenza costante e continuativa presso la DI.COMA.C., fornisce e aggiorna il quadro delle attività emergenziali svolte o in programma relative ai beni culturali - segnalando eventuali priorità ai fini del possibile concorso delle altre componenti e strutture operative rappresentate presso la DI.COMA.C. - nonchè i provvedimenti emergenziali di competenza adottati.
Al fine di valutare le condizioni del patrimonio culturale sia mobile che immobile e di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale movimentazione dello stesso, il Ministero organizza, in coordinamento con la funzione "Censimento danni e agibilità post evento delle costruzioni", sopralluoghi sul territorio tramite squadre specialistiche che procederanno alla compilazione delle schede di rilevamento del danno, avvalendosi eventualmente del supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il tramite delle rappresentanze presenti in DI.COMA.C.
Nel caso in cui l'evento non abbia rilevanza nazionale, il coordinamento dovrà avvenire seguendo il modello organizzativo di protezione civile nel rispetto delle competenze regionali, provinciali e comunali e in relazione al livello territoriale coinvolto.
A livello provinciale, secondo il modello adottato in ambito regionale, si attiva il Centro di coordinamento di protezione civile per assicurare, in stretto raccordo con la DI.COMA.C., qualora istituita, la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati. In relazione all'estensione dell'area interessata dall'evento si attivano i Centri operativi intercomunali, presso i quali i soggetti ordinariamente competenti svolgono le specifiche attività secondo le proprie competenze istituzionali e anche sulla base di eventuali accordi o intese. Rappresentanti del Ministero garantiranno, laddove possibile, la propria partecipazione ai Centri di coordinamento di livello provinciale o intercomunale, o in ogni caso il diretto raccordo con la DI.COMA.C., qualora istituita.
In caso di eventi calamitosi che non comportino l'attivazione del Comitato operativo della protezione civile, si farà riferimento a quanto previsto nel protocollo d'intesa tra il Ministero - Segretariato generale e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2.3. Procedura relativa all'attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale.
Subito dopo il verificarsi di un evento calamitoso, l'unità di crisi - Coordinamento regionale UCCR-MiBAC, tramite l'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, avvia il rilievo dei danni al patrimonio culturale mobile ed immobile previsto secondo due fasi, una speditiva ed una di approfondimento.
Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalità di valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento principale, i danni subiti dal patrimonio culturale mobile ed immobile (chiese e palazzi) di interesse culturale, nonchè l'eventuale necessità di opere provvisionali per evitare maggiori danni alle strutture ed al patrimonio culturale in essi contenuto.
I sopralluoghi saranno pianificati nell'ambito del più ampio coordinamento istituzionale con i centri operativi di protezione civile, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento, tenendo conto degli specifici settori di intervento e delle eventuali esigenze, segnalate dalle altre componenti e strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonchè delle effettive condizioni di accessibilità dei luoghi.
Il rilievo in generale si articola in due fasi distinte:
1. la ricognizione speditiva, con l'ausilio delle schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturale, finalizzata all'individuazione tempestiva della tipologia, della diffusione territoriale e dell'entità del danno, nonchè di eventuali attività di pronto intervento da attuare per la salvaguardia dei beni culturali danneggiati o che rischiano un aggravamento del danno ed infine una valutazione sulle priorità dei successivi rilievi. I dati acquisiti dovranno consentire la precompilazione, per tutte le parti possibili, delle schede di rilievo di dettaglio del danno;
2. la rilevazione di dettaglio del danno, finalizzata ad una valutazione più approfondita del danno e dei necessari interventi di messa in sicurezza, nonchè di restauro del patrimonio culturale mobile e, per le chiese, dell'agibilità.
La pianificazione dei sopralluoghi avviene tenendo conto:
1. degli immobili in consegna al Ministero, ricadenti nell'area interessata dall'evento;
2. dei beni di particolare rilevanza presenti nell'area;
3. delle segnalazioni provenienti dagli enti preposti (Enti locali, Vigili del Fuoco), dai possessori di beni (Diocesi, enti pubblici, privati....), dagli uffici periferici del Ministero o delle altre amministrazioni;
e, per i rilievi di seconda fase, tenendo conto anche:
1. delle risultanze dei sopralluoghi speditivi;
2. delle condizioni di accessibilità;
3. del livello di danneggiamento.
I sopralluoghi per il rilievo di prima fase sono effettuati da tecnici del Ministero individuati tenendo conto anche della tipologia dei beni mobili presenti nei siti oggetto del rilievo. Tali sopralluoghi, mirati a fornire un quadro complessivo della distribuzione del danno sul territorio, devono essere completati nel più breve tempo possibile, al fine di consentire tempestivamente l'avvio del rilievo di seconda fase.
Sulla base dei rilievi di prima fase il coordinatore dell'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale assicura:
1. l'aggiornamento quotidiano della scheda di monitoraggio relativamente alle sezioni "anagrafica del bene" e "fase: rilievo del danno";
2. il controllo sulla completezza dei dati essenziali rilevati;
3. la trasmissione delle schede di rilievo speditivo del danno all'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza.
I risultati del rilievo speditivo consentiranno la pianificazione dei sopralluoghi della seconda fase e degli interventi di messa in sicurezza.
Sulla base delle unità di personale disponibile il coordinatore dell'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale in raccordo con il centro di coordinamento di protezione civile attivato sul territorio, costituisce le squadre e pianifica l'itinerario dei sopralluoghi di seconda fase, tenendo conto anche delle condizioni di accessibilità che risultano dalle precedenti verifiche speditive.
Per le chiese ed i palazzi ritenuti di particolare rilevanza architettonica e culturale, sarà costituito un apposito tavolo interistituzionale per la definizione e la programmazione delle attività di rilievo del danno e dell'agibilità e per la definizione degli interventi di messa in sicurezza.
In seguito al rilievo di seconda fase il coordinatore dell'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale assicurerà:
1) l'aggiornamento quotidiano della scheda di monitoraggio relativamente alle sezioni "anagrafica del bene" e "fase: rilievo del danno";
2) il controllo dei dati rilevati, con l'eventuale supporto di esperti strutturisti;
3) l'effettuazione di eventuale ulteriori sopralluoghi laddove non risultano esaustive le informazioni già rilevate o a seguito di aggravamenti del danno rilevato;
4) la scansione digitale delle schede di rilievo e degli allegati, la loro archiviazione digitale secondo le specifiche fornite dall'UCCN-MiBAC e l'inserimento nell'applicativo Community Ministero, una volta completata la compilazione dei dati;
5) l'archiviazione di tutta la documentazione cartacea acquisita ed il back-up su proprio server dei dati;
6) lo scambio dei risultati dei sopralluoghi con i centri di Coordinamento di protezione civile.
I dati e le informazioni acquisiti con i rilievi dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile ed immobile, di ripristino e consolidamento che sarà effettuata dall'UCCR-MiBAC, eventualmente attraverso la costituzione di un gruppo di tecnici specializzati, utilizzando parametri e modelli di valutazione elaborati e condivisi con l'UCCN-MiBAC, al fine di pervenire ad una quantificazione omogenea, per tipologie di danno e per l'intero territorio nazionale, variabile solo in relazione ai prezziari di riferimento.
Per la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza (salvaguardia delle opere d'arte e pronto intervento) potrà essere necessario un approfondimento, con eventuale ulteriore sopralluogo, da effettuarsi con i tecnici dell'unità operativa "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari".
Nel definire la composizione delle squadre sarà data priorità al personale già formato ed addestrato prevedendo, in parallelo, la formazione di altre unità di personale, eventualmente disponibile, da inserire nelle squadre solo successivamente.
La formazione del personale del Ministero che farà parte delle squadre di rilievo di prima e seconda fase, dovrà essere effettuata preferibilmente in tempo ordinario, presso tutte le UCCR-MiBAC ed in coordinamento con l'UCCN-MiBAC, prevedendo periodicamente incontri formativi e di aggiornamento. La formazione diffusa consentirà di poter disporre, ove l'entità dell'evento lo renda necessario, di personale adeguatamente formato proveniente da uffici del Ministero non operanti in aree interessate dall'evento.
Tuttavia, poichè nella fase emergenziale può essere necessario utilizzare personale non ancora formato, presso le unità di coordinamento regionali UCCR-MiBAC, dovrà essere prevista un'adeguata attività di formazione, eventualmente anche con il supporto di docenti qualificati e preferibilmente in corrispondenza dell'avvicendamento del personale delle squadre. L'attività formativa dovrà fornire le nozioni fondamentali per la compilazione delle schede, nonchè le informazioni sui rischi connessi all'attività che si andrà a svolgere e sulle procedure da adottare i caso di pericolo grave ed immediato.
Al personale facente parte delle squadre di rilievo andrà consegnato il disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale, l'attrezzatura e i dispositivi di protezione individuale avendo cura di farne sottoscrivere l'avvenuta consegna in apposito verbale.
2.4. Procedura relativa alle attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili.
L'attività relativa agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale sarà pianificata e gestita dal coordinatore dell'unità operativa coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, sulla base delle schede compilate nel corso del rilievo speditivo trasmesse dall'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, coordinandosi con i centri di protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento.
In merito ai beni immobili, a seguito del sopralluogo di seconda fase, sarà effettuata una riunione dei tecnici che hanno partecipato al sopralluogo per definire l'intervento di messa in sicurezza, compilando contestualmente le sezioni relative alla descrizione opere di pronto intervento delle schede modello A-DC e B-DP. Le schede, così compilate, verranno trasmesse all'unità operativa rilievo dei danni al patrimonio culturale dell'UCCR-MiBAC per il perfezionamento e per le successive archiviazioni.
Nella pianificazione degli interventi si terrà conto degli specifici settori di intervento e delle eventuali esigenze segnalate dalle strutture di protezione civile e dai Vigili del Fuoco, nonchè delle effettive condizioni di sicurezza dei luoghi.
L'attività è finalizzata alla messa in sicurezza dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari attraverso la realizzazione delle opere provvisionali e più in generale degli interventi necessari per evitare o limitare ulteriori danni alle strutture, aggravamenti di danno al patrimonio culturale in esse contenuto e rischi per l'incolumità delle persone.
Tali interventi comprendono:
a. per le strutture, la messa in opera di presidi che forniscano una risorsa aggiuntiva nei confronti di meccanismi di rottura già attivati o in fase di attivazione;
b. per il patrimonio culturale mobile, sia la messa in sicurezza in loco con presidi che li preservino da agenti esterni dannosi, che lo spostamento in depositi temporanei.
Gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio immobile vengono definiti, generalmente, secondo schemi standard di riferimento, nel rispetto della compatibilità architettonica del bene.
Qualora la complessità dell'intervento non permetta l'applicazione di schemi standard, la progettazione verrà affidata dal Ministero a tecnici con adeguata competenza.
In tal caso il progetto verrà sottoposto alla verifica di compatibilità architettonica e di tutela dei beni culturali presenti, da parte dello stesso gruppo che ha effettuato le valutazioni precedenti.
Verranno inoltre sottoposti alla stessa verifica tutti i progetti di messa in sicurezza elaborati su iniziativa dei vari enti interessati.
Qualora l'importo dell'intervento di messa in sicurezza sia elevato, è opportuno valutare la possibilità di procedere direttamente al progetto di restauro, ricostruzione o consolidamento in modo tale che esso possa costituire lavorazione propedeutica ovvero un primo passo del più definitivo intervento.
L'intervento di messa in sicurezza verrà effettuato da imprese specializzate o da personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, eventualmente con l'ausilio di materiali ed attrezzature messe loro a disposizione dal Ministero, o da altri enti, istituzioni o privati.
Nel caso di interventi di messa in sicurezza che presuppongono l'allontanamento dei beni mobili, il personale del Ministero provvederà alla compilazione delle schede di rilievo del danno ai beni mobili modello C-BM, alla compilazione dell'apposita "Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi" e della "Scheda di intervento sui beni mobili" contenente l'elenco di tutti i beni rimossi corredato dall'indicazione del luogo di originaria collocazione (immobile e dislocazione al suo interno) e dai rispettivi luoghi di ricovero.
In relazione all'attuazione di interventi d'urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in seguito al verificarsi di eventi emergenziali, si precisa, preliminarmente, che:
per gli immobili demaniali in consegna al Ministero, sussiste l'obbligo per l'amministrazione del Ministero di intervenire tempestivamente;
per gli immobili, di interesse culturale ovvero in cui siano presenti beni di interesse culturale, che non sono in consegna al Ministero, l'eventuale intervento da parte dell'amministrazione del Ministero è subordinato all'acquisizione di apposita dichiarazione del proprietario/possessore, relativa all'indisponibilità di risorse proprie utili a provvedere agli interventi di messa in sicurezza ovvero al mancato intervento dello stesso nei tempi prescritti in seguito alla fase di rilievo del danno.
L'attuazione degli interventi d'urgenza è regolamentata dall'art. 204, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.
Nel caso di interventi che presuppongono la rimozione o l'allontanamento delle macerie relative ad immobili di interesse culturale, il personale del Ministero vigilerà fornendo le necessarie indicazioni operative.
L'intervento del Ministero è finalizzato alla tutela dei beni culturali, indipendentemente dal livello di danneggiamento, qualora situazioni eccezionali connesse alla necessità di garantire la pubblica incolumità ovvero di evitare maggiori danneggiamenti al patrimonio culturale, rendano necessari interventi di smontaggio di parti di immobili di interesse culturale, il personale del Ministero sovraintenderà alle operazioni.
Al termine degli interventi il personale dell'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza dell'UCCR-MiBAC provvederà all'inserimento di tutta la documentazione tecnica, inerente gli interventi di messa in sicurezza e dei successivi interventi di consolidamento e restauro, nell'applicativo Community Ministero.
2.5. Procedure per la gestione dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili.
L'Unità operativa "depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili" dovrà garantire per tutti i beni mobili:
l'inventariazione dei beni;
la verifica della schedatura effettuata in occasione del prelevamento;
l'abbinamento con la scheda di catalogo se non effettuato in precedenza;
la verifica dello stato di conservazione dell'opera e sua registrazione su modulo schedografico "schede di pronto intervento" fornito dall'UCCN-MiBAC;
la predisposizione di documentazione fotografica;
la valutazione delle operazioni da eseguire e la loro registrazione;
gli interventi di messa in sicurezza, la loro registrazione sul modulo schedografico "schede di pronto intervento" con documentazione fotografica;
l'attribuzione del codice urgenza;
l'idonea collocazione nel deposito;
l'inserimento in un sistema informativo del Ministero delle schede di pronto intervento;
l'aggiornamento delle schede di intervento in funzione delle attività di pronto intervento effettuate nel laboratorio.
Per le operazioni di intervento sui beni mobili e la gestione dei depositi e dei laboratori temporanei, l'unità operativa si avvarrà del supporto tecnico e scientifico delle soprintendenze e degli istituti centrali del Ministero (Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Opificio delle Pietre Dure e Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario).
L'aggiornamento del sistema informatico territoriale dell'ISCR, accessibile via web, risulta assolutamente indispensabile al fine di consentire il monitoraggio della consistenza dei beni presenti nei depositi e delle attività di pronto intervento sia all'UCCN-MiBAC che a tutti i soggetti abilitati e consentirà, attraverso opportune abilitazioni, anche ai possessori-proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla dislocazione dei beni di loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto intervento a cui sono sottoposti.
Tale procedura consentirà una tracciabilità continua dei beni ed un aggiornamento in tempo reale dello stato di avanzamento delle attività di pronto intervento.
Il coordinatore dell'unità operativa garantirà l'aggiornamento continuo del sistema informativo relativamente ai beni presenti presso i depositi ed il laboratorio.
2.6. Procedura per la gestione delle informazioni.
Per la gestione delle attività della fase emergenziale, per la raccolta e l'elaborazione dei dati come già indicato nelle procedure (attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale, interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili e gestione dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili) occorre garantire che i dati e la documentazione siano informatizzati ed archiviati su sistemi web al fine di consentire una piena condivisione ed un'efficace gestione delle attività.
Al fine di disporre di sistemi condivisi e validi per tutte le situazioni emergenziali, evitando dispendiose ed inopportune duplicazioni, andranno utilizzati esclusivamente quelli appositamente predisposti dall'amministrazione centrale ed in particolare:
1) per la condivisione della documentazione (schede di rilevo danni, schede di intervento sui beni mobili, schede di monitoraggio etc.,) si utilizza l'applicativo "Community Ministero", già disponibile sulla rete intranet del Ministero. L'applicativo raccoglie una serie di progetti sviluppati dal Ministero, dedicando a ciascuno di essi un'area riservata, accessibile ai soggetti coinvolti tramite opportune credenziali;
2) per l'archiviazione dei dati relativi al rilievo del danno alle chiese ed ai palazzi si utilizzano i due applicativi "A-DCWeb" e "B-DPWeb", accessibili dalla rete intranet e da quella Internet tramite opportune credenziali. I due applicativi gestiscono l'archiviazione informatizzata di tutte le informazioni raccolte durante il rilievo del danno, consentendo di accedere velocemente ai risultati dei rilievi e quindi di avere informazioni immediate sullo stato di danno dell'intero patrimonio culturale e sulla stima sommaria dei costi di riparazione-rinforzo. Gli applicativi sono predisposti per l'archiviazione delle schede derivanti da diversi eventi sismici.
3) per l'archiviazione dei dati relativi al contenuto delle schede di pronto intervento sui beni rimossi, si utilizza il sistema informativo territoriale - carta del rischio, disponibile presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.
Per la condivisione delle informazioni territoriali utili alla pianificazione e gestione delle emergenze di protezione civile, il Ministero, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e nell'ambito delle intese esistenti in materia di realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati di interesse comune collabora con il Dipartimento della protezione civile per l'interscambio e la consultazione dei dati.
3. Gestione della fase di progettazione e degli interventi di ricostruzione, consolidamento e restauro dei beni danneggiati.
Qualora l'evento emergenziale interessi un territorio molto vasto ed abbia indotto danneggiamenti importanti sul patrimonio culturale immobile e mobile, la realizzazione degli interventi di ricostruzione richiede un'organizzazione ed una procedura specifica che garantisca la corretta gestione delle risorse pubbliche snellendo i controlli preventivi che producono rallentamenti del processo decisionale ed esecutivo degli interventi, attivando invece un sistema di controlli puntuali in corso d'opera e a completamento delle attività.
I progetti relativi ai beni culturali potranno essere esaminati ed approvati da una specifica conferenza dei servizi che operi in seduta permanente e che esamini i progetti ed i computi sulla base di uno schema di elaborati fisso e particolareggiato. I progetti potranno essere:
1. rinviati nel caso di documentazione incompleta;
2. bocciati con adeguate motivazioni esplicitamente evidenziate;
3. approvati eventualmente con prescrizioni da realizzare in corso d'opera.
I professionisti, in fase di presentazione dei progetti, potrebbero essere chiamati ad attestare il rispetto dei parametri e dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; tale dichiarazione dovrebbe essere poi confermata dall'impresa appaltatrice che, come in uso per le pubbliche amministrazioni, dovrebbe attestare la correttezza, la fattibilità delle opere progettate e la conformità del progetto ai parametri ed ai requisiti previsti dalle norme. Questa procedura consentirebbe di avviare rapidamente gli interventi di ricostruzione e di predisporre un sistema di controlli in corso d'opera, estesi a tutti gli interventi, in grado di accertare: la correttezza di tutte le dichiarazioni, le assunzioni di responsabilità dei professionisti e delle imprese nonchè l'esistenza di infiltrazioni criminali.
Sarebbe inoltre opportuno concordare preventivamente, con le amministrazioni competenti, i termini di applicazione delle norme di riferimento relative alle criticità già emerse nelle precedenti emergenze, ed in particolare relative a:
1. calcolo dei parametri legati all'eventuale contributo da parte della pubblica amministrazione (chiarezza e semplicità di applicazione dei parametri);
2. interazione fra normative di riferimento diverse, ad esempio edifici parzialmente tutelati collegati strutturalmente ad edifici ordinari, o edifici strategici collegati strutturalmente ad edifici ordinari.
Per tutti gli interventi di ricostruzione, consolidamento e restauro di manufatti tutelati, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la valutazione della sicurezza strutturale dovrà essere condotta con riferimento alle vigenti norme tecniche.
Per la valutazione della sicurezza strutturale in condizioni sismiche dei manufatti architettonici d'interesse culturale, in muratura, dovrà farsi riferimento a quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54.
La valutazione della sicurezza non potrà prescindere dalla valutazione del comportamento strutturale nella condizione statica, che dovrà essere eventualmente migliorato con lo stesso approccio adottato per la progettazione di un intervento di miglioramento sismico.
Per ogni intervento andrà richiesta la "scheda di monitoraggio della progettazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento dei beni culturali danneggiati", contenente i valori numerici significativi delle verifiche di sicurezza, che dovrà essere inviata all'UCCN-MiBAC per tutti gli interventi progettati.
Particolare attenzione andrà dedicata alla programmazione del flusso finanziario ed al coordinamento degli interventi al fine di evitare interferenze dei cantieri, sia per le opere private che per le opere pubbliche o di interesse pubblico.
Sulla base di tale programmazione potranno essere predisposti i progetti relativi, incaricando, nell'ambito di un termine predefinito ed improrogabile, gli enti preposti ad effettuare progettazioni interne oppure gruppi di progettazione esterni.
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico potrà essere preso in considerazione anche un sistema di gestione degli appalti e degli affidamenti professionali con eventuali deroghe legate all'urgenza, attraverso l'istituzione di una struttura ad hoc che possa disporre di personale altamente specializzato, distaccato dalle amministrazioni pubbliche o con contratti a tempo determinato, ed assistito da consulenti giuridici esperti nel settore.
Andranno, in ogni caso, rispettati i limiti e le condizioni imposti dalle vigenti norme relativamente alla possibilità di deroghe in caso di emergenza (decreto legislativo n. 163/2006, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010) nonchè dalle norme relative all'istituzione del servizio nazionale di protezione civile (Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni).
In corso d'opera infine gli stati di avanzamento ed i corrispondenti pagamenti alle imprese ed ai professionisti dovranno essere verificati ed autorizzati solo da commissioni di collaudo in corso d'opera, costituite con il personale tecnico delle amministrazioni pubbliche competenti.
4. Disciplinari operativi relativi alle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
4.1. Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale.
Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalità di valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento principale, i danni subiti dal patrimonio culturale mobile ed immobile, le condizioni di funzionalità degli immobili (chiese e palazzi) di interesse culturale, l'eventuale necessità di opere provvisionali per evitare maggiori danni alle strutture ed al patrimonio culturale in essi contenuto. In particolare, nel caso di sisma, la valutazione dovrà tenere conto anche degli aggravamenti del danno causati da eventuali scosse successive all'evento principale. Ogni evento sismico infatti sottopone le strutture ad accelerazioni ed induce spostamenti e sollecitazioni dinamiche, di carattere eccezionale rispetto alla vita delle strutture stesse, producendo danni sia alle strutture portanti che agli elementi non strutturali. I danni prodotti riducono i coefficienti di sicurezza delle strutture sia nei confronti della salvaguardia della vita umana che nei confronti della funzionalità dell'opera. Ciò comporta che in strutture già in stato di danneggiamento, eventi sismici successivi, anche di magnitudo ridotta, possono comportare ulteriori forti danneggiamenti e collassi.
Come previsto nelle procedure, le operazioni di rilievo del danno e dell'agibilità prevedono due fasi distinte:
1. Sopralluoghi di prima fase: ricognizione speditiva, finalizzata all'individuazione tempestiva della tipologia, della diffusione territoriale e dell'entità del danno, di eventuali attività di pronto intervento da attuare per la salvaguardia dei beni culturali danneggiati o che rischiano un aggravamento del danno nonchè alla valutazione delle priorità dei successivi rilievi. I dati acquisiti dovranno consentire la precompilazione delle schede di rilievo di dettaglio del danno, relativamente ai dati comuni;
2. Sopralluoghi di seconda fase: rilevazione di dettaglio del danno, finalizzata ad una valutazione più approfondita del danno, dei necessari interventi di messa in sicurezza, nonchè di restauro del patrimonio culturale mobile e, per le chiese, dell'agibilità. In generale, per tutti gli eventi emergenziali, i dati acquisiti in tale fase dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza e degli interventi di ripristino e consolidamento del patrimonio culturale mobile ed immobile.
Alle squadre viene fornito il seguente materiale:
copia del presente disciplinare;
elenco dei beni da rilevare;
schede per il rilievo;
cartografia delle località dove sono ubicati i beni da rilevare (quando disponibile);
planimetria dei beni da rilevare (quando disponibile);
l'elenco e l'ubicazione delle opere d'arte più importanti presenti nell'edificio oggetto del sopralluogo se disponibili;
numeri di telefono dei referenti per i sopralluoghi e di coloro che garantiscano l'accesso agli immobili (chiesa o palazzo).
Per la massima efficacia dei sopralluoghi e per la sicurezza dei rilevatori occorre disporre di un'attrezzatura minima, in particolare:
dispositivi di protezione individuale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (elmetto secondo le norme di conformità EN397, guanti secondo le norme di conformità EN420, calzature di sicurezza secondo le norme di conformità EN345, imbragatura e corde di sicurezza ove necessarie secondo le norme di conformità EN361);
un binocolo per esaminare dettagli lontani;
una macchina fotografica digitale corredata da una scheda di memoria di adeguata capacità;
una torcia elettrica per esaminare locali senza luce (p.e. cripte e sottotetto);
un metro/distanziometro, per una stima di massima delle dimensioni della fabbrica;
un doppio decimetro per misurare le lesioni più significative;
una livella o un filo a piombo per valutare i fuori piombo.
4.1.1. Modalità di svolgimento del sopralluogo per il rilievo di prima fase.
Il rilievo speditivo di prima fase prevede prioritariamente un'ispezione dall'esterno dell'immobile e, solo nel caso di accertata assenza di pericolo, anche una ispezione interna almeno limitatamente alle zone in cui sia presente patrimonio culturale mobile od immobile per destinazione (affresco, statue solidarizzate alla struttura, etc.).
I sopralluoghi di prima fase saranno effettuati da tecnici del Ministero, individuati tenendo conto anche della tipologia dei beni mobili presenti nei siti oggetto del rilievo.
I sopralluoghi di prima fase saranno effettuati con l'ausilio delle schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturale (modelli I-EC, P-ES, C-ES).
4.1.2. Modalità di svolgimento del sopralluogo per il rilievo di seconda fase.
Al fine di salvaguardare l'incolumità della squadra, chiamata ad operare in zone interessate dagli eventi emergenziali, è necessario che i sopralluoghi per il rilievo del danno e dell'agibilità e per la valutazione dei possibili interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale avvengano attenendosi alle procedure di seguito descritte.
Il sopralluogo deve prevedere un'ispezione preliminare dall'esterno; nel caso si riscontrino situazioni di pericolo evidenti dovrà essere evitata l'ispezione interna ed evidenziata la necessità di opere di messa in sicurezza per l'accesso. L'assenza di danni visibili dall'esterno non esclude la possibilità che i danni all'interno siano presenti, pertanto, prima di avviare sopralluoghi all'interno di immobili danneggiati, dovrà sempre farsi riferimento al parere di un tecnico di comprovata esperienza.
L'ispezione interna, relativa alla fase di rilievo approfondito, deve essere condotta esaminando tutti i possibili meccanismi di danno attivabili nell'immobile oggetto del sopralluogo ed estesa, ove visionabili in sicurezza, fino alle eventuali cripte (per fornire contributi di conoscenza sullo stato delle fondazioni) ed ai locali del sottotetto. Per la valutazione dell'accessibilità in sicurezza è bene tenere presente che in tali locali, spesso utilizzati come depositi o luoghi di accumulo di materiali di risulta, possono verificarsi situazioni di eccessivo sovraccarico delle strutture voltate, non visibili dall'esterno. La condizione dei sottotetti è frequentemente aggravata dalla presenza di deiezioni animali. Nel corso dell'ispezione esterna, allontanandosi dall'edificio, è spesso possibile visionare il manto di copertura.
E' preferibile, in linea di massima, completare l'ispezione, acquisire un'idea generale dello stato di fatto sull'edificio e formulare una prima ipotesi di giudizio. Solo successivamente, compilando tutte le schede e ripercorrendone tutte le sezioni, si può formulare il giudizio finale.
In alcuni casi può essere utile, lì dove possibile, effettuare piccoli saggi sulle malte delle murature o asportare porzioni di intonaco per esaminare l'andamento delle lesioni e valutarne la datazione e la loro effettiva dimensione.
Per i palazzi i sopralluoghi di seconda fase sono finalizzati al solo rilievo del danno e saranno effettuati da squadre composte da:
1) un tecnico del Ministero;
2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del Fuoco;
3) un ulteriore tecnico del Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista,....), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio;
4) un esperto strutturista.
Per le chiese i sopralluoghi di seconda fase sono finalizzati al rilievo del danno e dell'agibilità e saranno effettuati da squadre composte da:
1) un tecnico del Ministero;
2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del Fuoco;
3) un ulteriore tecnico del Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista,....), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio;
4) almeno due tecnici, adeguatamente formati ed iscritti al Nucleo tecnico nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica o comunque di comprovata esperienza.
I sopralluoghi di seconda fase saranno effettuati, nel caso di evento sismico, con le schede A-DC, B-DP e C-BM.
4.1.3. Specifiche sulla compilazione delle schede.
4.1.3.1. Indicazioni generali.
I sopralluoghi di seconda fase sui palazzi saranno effettuati utilizzando la scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - Palazzi (modello B-DP), da compilarsi in tutte le sezioni ad esclusione della sezione B24-B25 e B27.
I sopralluoghi di seconda fase sulle chiese in muratura saranno effettuati utilizzando la scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - Chiese (modello A-DC).
I sopralluoghi di seconda fase sulle Chiese in c.a., in assenza allo stato attuale di strumenti di rilievo specifici per questa tipologia, saranno effettuati utilizzando la scheda AeDES di 1° livello di rilevamento del danno eventualmente corredata da una relazione di dettaglio, salvo diverse indicazioni connesse alla specifica situazione emergenziale.
I sopralluoghi di seconda fase sui beni mobili saranno effettuati utilizzando la scheda per il rilievo dei beni culturali - Danno ai Beni Mobili (modello C-BM).
La struttura della scheda guida il rilevatore nel sopralluogo evitando un rilievo dimensionale di dettaglio, che rallenterebbe le operazioni di verifica senza apportare sostanziali incrementi di conoscenza della risposta strutturale, favorendo invece l'interpretazione dei meccanismi di danno attivati dal sisma. Questo metodo di rilievo del danno rappresenta quindi una vera e propria diagnosi preliminare sulla risposta sismica del manufatto.
Le schede seguono la gerarchia del complesso architettonico prevista dagli standard catalografici del Ministero, che prevedono la seguente articolazione: bene complesso, bene componente e bene individuo. A tal fine le schede sono suddivise in due sezioni: la prima contiene informazioni riferite all'intero complesso; la seconda è riferita invece ai singoli "beni componenti".
Quando l'immobile oggetto del rilievo è costituito da un insieme di opere interconnesse (beni componenti), andrà compilata la prima sezione, specificando che si tratta di un bene complesso, mentre la seconda sezione andrà compilata per ognuno dei beni componenti (chiesa, canonica, etc.).
Quando l'immobile oggetto del rilievo è costituito da un'opera isolata, andrà compilata la prima sezione, specificando che si tratta di un bene individuo, mentre la seconda andrà compilata una sola volta (unico bene componente).
Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza degli immobili, nelle schede per il rilievo speditivo del danno, andranno compilate le sezioni C8 e C12 (provvedimenti di pronto intervento), rispettivamente per le chiese e per i palazzi, indicando la tipologia di intervento ed una loro quantificazione sommaria.
Al fine di fornire la corretta localizzazione del bene, è opportuno riportare nel campo corrispondente della scheda le coordinate geografiche rilevate da un dispositivo GPS oppure realizzare le fotografie con una camera digitale dotata di GPS.
Quale ulteriore supporto alla compilazione della scheda Chiese (mod. A-DC) si può fare riferimento al relativo manuale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2013, visionabile al link: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/manual echiese.pdf
4.1.3.2. Indicazioni specifiche per la compilazione della "Scheda per il rilievo dei beni culturali-danno ai beni mobili" per beni archivistici e librari.
Per il rilievo del danno dei beni culturali mobili, costituiti da beni archivistici e librari, nella compilazione della scheda C-BM elaborata dal gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali da rischi naturali" e pubblicata con decreto interministeriale 3 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001, si dovrà tenere conto delle specifiche sotto riportate.
Sezione C6 - Identificazione
1. il campo "Soggetto" sarà utilizzato per indicare il titolo del volume;
2. nel campo "Ambito culturale" sarà specificato: "archivistico" o "librario".
Sezione C7 - Tipologia
1. nella sotto-sezione 7.2 Altre denominazioni sarà utilizzato il campo "altro" per specificare se si tratta di "libri a stampa", "manoscritti", "documenti", "materiali grafici" o altro.
Sezione C8 - Materiali
1. nella sotto-sezione 8.2 - Telaio saranno indicati di dati relativi alla "legatura", specificando, nel campo "altro", se essa è realizzata in tela, carta, legno, pergamena, cuoio, ovvero altro materiale.
Le sotto-sezioni C7.1, C8.3, C8.4, C8.5, C8.6, C9.2, contenendo dati non pertinenti i beni archivistici e librari, non dovranno essere compilate.
I beni che fanno parte di una collezione o di una serie archivistica o libraria, saranno identificati specificando i dati della serie/collezione, e l'ordine sistematico di collocazione originario e l'ordine di imballaggio. In particolare per il materiale archivistico andrà riportata l'indicazione del fondo, della serie, delle buste e dei corrispondenti estremi cronologici; per serie, collezioni o collane librarie invece il titolo, l'autore/i, la casa editrice, il numero e l'anno di edizione di ciascun volume ed il numero totale dei volumi. Idonea documentazione fotografica ne dovrà consentire la ricollocazione scientificamente corretta. I suddetti elementi saranno riportati nel campo note.
4.1.3.3. Indicazioni specifiche per la compilazione della sezione "agibilità".
Per le chiese in muratura, la sezione delle schede di rilievo del danno, relativa all'agibilità (sezione A18 della scheda A-DC), sarà compilata soltanto nel caso in cui siano presenti, nell'ambito della squadra di rilievo, almeno due tecnici adeguatamente formati ed iscritti al Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica, o comunque di comprovata esperienza. Per i palazzi, le sezioni B24 - B25 e B27 della scheda B-DP non saranno compilate.
4.1.3.4. Indicazioni specifiche per la compilazione delle voci di costo.
Le voci delle schede relative alla stima del costo:
di conservazione e restauro (voce C15.4 della scheda C-BM);
per la salvaguardia delle opere d'arte (voce A21.3 della scheda A-DC, voce B28.3 della scheda B-DP e voce C15.3 della scheda C-BM);
per il ripristino strutturale (voce A22.1 della scheda A-DC e voce B29.1 della scheda B-DP);
opere finitura, impiantistica e miglioramento sismico (voce A22.2 della scheda A-DC e voce B29.2 della scheda B-DP);
opere di pronto intervento (voce A22.3 della scheda A-DC e voce B29.3 della scheda B-DP);
non vanno compilate in fase di rilievo.
La stima dei costi infatti sarà effettuata dall'UCCR-MiBAC, eventualmente attraverso la costituzione di un gruppo di tecnici specializzati, utilizzando parametri e modelli di valutazione elaborati e condivisi con l'UCCN-MiBAC, al fine di pervenire ad una quantificazione omogenea, per tipologie di danno e per l'intero territorio nazionale, variabile solo in relazione ai prezziari di riferimento.
4.1.3.5. Elementi essenziali da rilevare con relativi schemi grafici e foto.
Nell'effettuazione del rilievo del danno alle chiese è essenziale evidenziare negli schemi grafici e/o tramite fotografie i seguenti elementi:
1. principali caratteristiche costruttive quali:
il tipo di pianta (es. pianta a croce latina) e le navate presenti;
la tipologia del tetto e delle volte;
il campanile: dimensioni, posizione rispetto alla chiesa, collegamento con le strutture della chiesa;
2. facciata:
vista fotografica d'insieme della facciata principale (anche se non si evidenziano danni);
distacco, senza crolli, dalle pareti longitudinali (quasi sempre presente, con catene efficienti lungo i muri perimetrali e, se a più navate, in corrispondeva dei colonnati interni) con caduta di cornicioni, pinnacoli etc.;
cedimento fuori del piano del timpano;
rotture per taglio nel piano;
crollo per mancanza di collegamenti efficienti.
3. transetto: ribaltamenti delle pareti, rotture per meccanismi di taglio.
4. abside: innesco di fenomeni di ribaltamento.
5. copertura:
danni alle capriate in legno o in corrispondenza dei loro appoggi;
lesioni nelle cupole;
copertura e cordoli di c.a.;
danni agli archi ed alle volte;
danni ai pilastri-colonne;
lesioni interne sulle pareti;
controsoffitti.
6. campanile:
fusto;
pinnacoli;
guglie;
cella campanaria.
4.1.3.6. Indicazioni specifiche per la compilazione della sezione "Descrizione opere di pronto intervento" (modelli A-DC, B-DP, C-BM).
La compilazione della sezione "Descrizione opere di pronto intervento" delle schede di rilievo del danno dovrà contenere esclusivamente una segnalazione di priorità di intervento e gli elementi fondamentali quantitativi e qualitativi del tipo di interventi necessari, in quanto la definizione dettagliata sarà effettuata dall'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza.
4.2. Disciplinare operativo per gli interventi di messa in sicurezza sui beni culturali mobili e rimozione delle macerie.
Gli interventi di messa in sicurezza sui beni culturali mobili, in edifici danneggiati, hanno come finalità la messa in atto dei presidi e delle attività necessari per garantirne la conservazione e per minimizzare eventuali ulteriori danni derivanti dalla variazione delle condizioni microclimatiche, dall'esposizione ad agenti atmosferici e dal pericolo di crollo di parti dell'edificio. Tali interventi comprendono sia la messa in sicurezza in loco che lo spostamento del patrimonio culturale mobile in depositi temporanei.
L'attività sarà pianificata e gestita dai coordinatori dell'unità operativa coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, sulla base delle schede compilate durante la prima fase del rilievo, trasmesse dall'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale nell'ambito del più ampio raccordo con i centri di Coordinamento della protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per la gestione dell'emergenza.
La messa in atto degli interventi sarà effettuata da squadre composte da:
1. un tecnico del Ministero;
2. un funzionario del nucleo NCP dei Vigili del Fuoco;
3. un ulteriore tecnico del Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista, ecc.), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali mobili presenti nell'edificio;
4. un esperto strutturista, qualora la complessità della struttura lo richieda;
5. personale del Comando Carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale qualora siano da effettuare spostamenti di beni mobili;
6. eventuale personale esterno adeguatamente formato di supporto alle operazioni, anche appartenente ad organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Il personale del Ministero utilizzato per le suddette attività andrà preventivamente formato in relazione alla specificità dell'attività prevista.
Nel caso di presenza di beni mobili in un edificio danneggiato il personale del Ministero provvederà sempre alla compilazione delle relative schede di rilievo del danno, pubblicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, e nel caso in cui sia ritenuto necessario l'allontanamento dei beni, alla compilazione sia della "Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi" che della "Scheda di intervento sui beni mobili", contenente l'elenco di tutti i beni rimossi, l'indicazione dell'immobile di originaria collocazione e quella del luogo di ricovero. La "Scheda di intervento sui beni mobili" dovrà essere firmata dal responsabile delle attività di rimozione dei beni e dal responsabile della struttura presso cui vengono ricoverati i beni rimossi; al fine di garantire l'attività di vigilanza e di tutela, la scheda dovrà in ogni caso essere trasmessa, alla Soprintendenza ed al nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, territorialmente competenti, nonchè al responsabile dell'unità operativa "depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili", anche quando i beni siano collocati in depositi non direttamente gestiti dal Ministero.
Particolare attenzione andrà posta nel caso in cui si spostino beni culturali mobili facenti parte di collezioni, ovvero beni librari od archivistici; in tal caso le operazioni di inscatolamento dovranno avvenire nel rispetto dell'ordine sistematico di collocazione originario. Tale ordine andrà evidenziato nella scheda di accompagnamento consentendo così, unitamente ad una idonea documentazione fotografica, la ricollocazione scientificamente corretta dei beni.
Il responsabile della struttura presso la quale vengono ricoverati i beni mobili rimossi dovrà garantire:
l'idonea collocazione dei beni nel deposito;
l'inventariazione dei beni;
la verifica della schedatura effettuata in occasione del prelevamento;
l'abbinamento con la scheda di catalogo se non effettuato in precedenza;
la verifica dello stato di conservazione dell'opera e la sua registrazione su modulo schedografico "Scheda di pronto intervento";
l'attribuzione del codice di urgenza;
la predisposizione della documentazione fotografica;
la valutazione delle operazioni da eseguire e la loro registrazione;
gli interventi di messa in sicurezza con la relativa documentazione fotografica e la loro registrazione sul modulo schedografico "Schede di pronto intervento";
l'inserimento nel sistema informativo del Ministero delle schede di pronto intervento;
l'aggiornamento delle schede di intervento in funzione delle attività di pronto intervento effettuate nel laboratorio.
Il sistema informativo del Ministero, accessibile via web, dovrà essere costantemente aggiornato per consentire il monitoraggio dei beni presenti nei depositi e delle attività di pronto intervento. Tale sistema consentirà altresì, attraverso opportune abilitazioni, anche ai possessori-proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla collocazione di quelli di loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto intervento a cui sono sottoposti.
Nel caso di interventi che presuppongono la rimozione o l'allontanamento delle macerie, relative ad immobili di interesse culturale, il personale del Ministero, dotato dei dispositivi di sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, vigilerà fornendo le necessarie indicazioni operative sulle principali fasi di seguito riportate:
1. movimentazione con piccole pale meccaniche tipo "Bobcat";
2. selezione mediante controllo visivo di materiale di evidente interesse come pietrame di notevoli dimensioni, pietre lavorate, materiale erratico, portoni, opere d'arte, materiale in cotto antico (preindustriale), coppi, tegole, pianelle, materiale integro, ferramenta storiche, vario materiale erratico di interesse;
3. stesa a raso terra delle macerie non selezionate;
4. selezione del materiale di interesse più leggero (cotto, pianelle, etc.) ed accatastamento in bancali di legno;
5. selezione del materiale più pesante (materiale lapideo lavorato, squadrato o comunque di interesse) ed accatastamento in bancali in carpenteria metallica leggera e tavolato ligneo;
6. protezione temporanea con l'uso di dispositivi idonei (transenne e teli);
7. trasporto in idonei spazi per lo stoccaggio, l'ulteriore selezione e l'eventuale pronto intervento;
8. ricollocazione nell'ambito del cantiere di restauro o nei depositi/aree musealizzate.
4.3. Strumenti schedografici da utilizzare per le attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
L'esigenza di monitorare operazioni complesse, di disporre di informazioni immediate ed omogenee sul danno subito dal patrimonio culturale, sugli interventi di messa in sicurezza e sulla stima sommaria dei costi di riparazione-rinforzo, richiede l'uso di strumenti schedografici per la raccolta delle informazioni.
Per le attività di messa in sicurezza salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, vanno utilizzate le schede, di seguito indicate e riportate nell'allegato 1:
1. per il rilievo degli eventi calamitosi non riconducibili al sisma: la "Scheda per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali" - modello I-EC e modello EM, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa "rilievo dei danni al patrimonio culturale";
2. per il rilievo speditivo del danno derivante da eventi sismici (prima fase): le "Schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali" - modello I-EC, modello P-ES per i palazzi e modello C-ES per le chiese, da compilare ed aggiornare a cura dell'unità operativa "rilievo dei danni al patrimonio culturale";
3. per il rilievo del danno (seconda fase) alle chiese ed ai palazzi le schede, rispettivamente modello A-DC e modello B-DP, predisposte in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e pubblicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, da compilare ad opera della squadra che effettua il sopralluogo per il rilievo del danno e da aggiornare a cura dell'unità operativa "rilievo dei danni al patrimonio culturale"; per il rilievo del danno alle chiese in c.a., il modello AeDES 1° livello di rilevamento del danno eventualmente corredata da una relazione di dettaglio, che verrà allegata alla scheda A-DC.
4.
5. per il giudizio di agibilità dei palazzi, il modello AeDES I° livello, per il giudizio di agibilità delle chiese in muratura, il modello A-DC, e per le chiese con altro tipo di struttura, il modello AeDES I° livello;
6. per il rilievo del danno ai beni mobili la "Scheda modello C-BM", predisposta anch'essa in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e pubblicata con decreto interministeriale 3 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa "rilievo dei danni al patrimonio culturale" o dall'unità operativa "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari";
7. per l'identificazione di ciascun bene mobile imballato e allontanato dal luogo originario la "Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi", da compilare a cura dalla squadra che effettua l'intervento di messa in sicurezza e verificata ed aggiornata dall'unità operativa "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari".
8. per l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza effettuati sui beni mobili la "Scheda di intervento sui beni mobili", contenente oltre all'indicazione degli interventi di messa in sicurezza effettuati in loco, l'elenco di tutti i beni rimossi con l'indicazione dell'immobile di originaria collocazione ed il luogo di ricovero; la scheda va compilata dalla squadra che effettua l'intervento di messa in sicurezza e verificata ed aggiornata dall'unità operativa "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari".
9. per gli interventi di restauro dei beni mobili la "Scheda di pronto intervento" che ne descrive lo stato di conservazione ed indica gli interventi necessari da compilare ed aggiornare a cura dell'unità operativa "depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili";
10. per il monitoraggio della progettazione degli interventi degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento dei beni culturali danneggiati la "Scheda di monitoraggio della progettazione" che va compilata dal progettista;
11. per il monitoraggio di tutte le attività svolte la "Scheda di monitoraggio delle attività di rilievo del danno e di messa in sicurezza" da compilare ed aggiornare a cura del coordinatore dell'UCCR_MiBAC.
La presente direttiva sarà trasmessa agli organi di controllo.
Roma, 23 aprile 2015
Il Ministro: FRANCESCHINI
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2688