Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 1 aprile 2015

G.U.R.I. 10 aprile 2015, n. 83

Modifiche alla Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi di cui alla delibera del 31 ottobre 2006, recante "Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa".

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" (di seguito: decreto n. 252 del 2005);

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252 del 2005, che attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi;

Visto sempre l'art. 19, comma 2, lettera g) del decreto n. 252 del 2005, nella parte in cui prevede che la COVIP detti disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni, sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti;

Visto il medesimo art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252 del 2005 che, al fine di realizzare quanto sopra, attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il compito di elaborare schemi per le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari;

Vista la propria deliberazione del 31 ottobre 2006, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera g) del decreto n. 252 del 2005;

Vista in particolare la Nota metodologica per il calcolo dell'Indicatore sintetico dei costi (ISC), come definita con la sopra indicata deliberazione del 31 ottobre 2006;

Considerato che l'ISC è un indicatore utile a comprendere i diversi livelli di costo praticati dalle forme pensionistiche complementari;

Considerato che, in base alla citata Nota metodologica, l'ISC è attualmente dato dalla differenza tra il tasso interno di rendimento calcolato al netto del prelievo fiscale e il tasso interno di rendimento, sempre al netto del prelievo fiscale, calcolato considerando anche i costi previsti nella fase di accumulo;

Considerato che la predetta modalità di calcolo dell'ISC presuppone una sostanziale stabilità del regime di tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari;

Considerato che il regime di tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari ha recentemente formato oggetto di varie modifiche, recate dapprima dal decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 e dalla legge di conversione n. 89 del 23 giugno 2014 e, da ultimo, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato che a seguito di dette modifiche il livello di tassazione applicabile ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari e, conseguentemente l'ISC, può variare anche in ragione della tipologia degli investimenti effettuati da ciascuna forma pensionistica;

Rilevata l'esigenza di evitare che il complessivo regime fiscale di fatto applicato dalla forma pensionistica possa incidere sul calcolo dell'ISC, così alterando l'informativa in materia di costi applicati;

Ritenuto pertanto opportuno modificare la predetta Nota metodologica per il calcolo dell'ISC, al fine di non tener più conto nel calcolo dell'Indicatore della tassazione applicata sui rendimenti, così da neutralizzarla e renderla irrilevante ai fini dei relativi conteggi;

Vista la Circolare del 6 marzo 2015 prot. n. 1389, con la quale la Commissione ha fornito le prime urgenti indicazioni operative alle forme pensionistiche complementari in merito tra l'altro alle modalità di calcolo dell'ISC, a seguito della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Visto l'art. 4, comma 6, della propria deliberazione del 29 maggio 2008 recante il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, ai sensi del quale i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP procedono entro il mese di marzo di ogni anno all'aggiornamento, oltre che delle informazioni relative all'andamento della gestione, delle informazioni contenute nelle altre sezioni della Nota informativa, provvedendo al conseguente deposito presso la COVIP del nuovo testo di Nota informativa;

Ritenuto che la modifica della Nota metodologica dell'ISC sia necessaria e urgente in connessione con le esigenze di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività delle forme pensionistiche complementari, di tutelare gli iscritti e i potenziali aderenti, di favorire la trasparenza delle forme stesse e in generale il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, avuto riguardo alle intervenute novità normative riguardanti la tassazione delle forme pensionistiche complementari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni di deroga previste dall'art. 9 della propria deliberazione dell'8 settembre 2011 concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP;

Vista la legge n. 262 del 28 dicembre 2005;

Delibera:

di sostituire integralmente, con quella allegata alla presente deliberazione, la Nota metodologica per il calcolo dell'Indicatore sintetico dei costi di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 recante "Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa".

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2015

Il Presidente f.f.: MASSICCI

ALLEGATO

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE SINTETICO DEI COSTI

L'"indicatore sintetico dei costi" è volto a fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell'iscritto.

Il calcolo è effettuato facendo riferimento allo sviluppo nel tempo della posizione individuale di un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro (versati in unica soluzione all'inizio di ogni anno). I versamenti sono rivalutati ad un tasso di rendimento costante, fissato, in fase di prima applicazione, nella misura del 4 per cento annuo. L'indicatore viene calcolato con riferimento a differenti ipotesi di permanenza nella forma pensionistica complementare, in particolare 2 anni, 5 anni, 10 anni e 35 anni, ed è dato dalla differenza tra:

a) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi a un piano di investimento, avente le caratteristiche sopra descritte, per il quale, per ipotesi, non sono previsti oneri (di seguito indicato come RT);

b) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi ad un piano di investimento analogo, considerando i costi di adesione e gli altri costi previsti durante la fase di accumulo, ad eccezione del prelievo fiscale (di seguito indicato come RN).

L'indicatore, di seguito definito CT, è pertanto calcolato come (RT - RN).

Nel calcolo di RN vengono quindi considerati tutte le spese e gli oneri gravanti, direttamente o indirettamente, sull'iscritto (con l'eccezione del prelievo fiscale), nel rispetto di quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo del trasferimento. Tale costo non è tuttavia incluso nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

Tra gli oneri indirettamente a carico dell'iscritto vengono ricompresi anche, sotto forma di stima, eventuali oneri gravanti sul patrimonio della forma pensionistica ma che risultino determinabili soltanto a consuntivo. Nell'effettuare la stima si tiene conto dei dati a consuntivo riportati nei conti economici relativi agli esercizi precedenti e dei fattori che inducano a prevedere una diversa incidenza delle spese amministrative per il futuro.

Restano in ogni caso esclusi i costi relativi a eventuali commissioni di incentivo e a commissioni di negoziazione nonché, più in generale, quelli che presentano carattere di eccezionalità o sono comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori (ad esempio, le spese legali e giudiziarie).

Con riferimento ai prodotti PIP, nel caso in cui siano garantite maggiorazioni delle prestazioni alla scadenza del contratto (bonus a scadenza) o a ricorrenze prestabilite (bonus periodici), tali bonus vengono considerati nel calcolo come maggiorazione della prestazione e determineranno pertanto una diminuzione dei costi fino a quel momento sostenuti.

Qualora l'adesione alla forma pensionistica preveda il pagamento di premi per coperture di puro rischio ad adesione obbligatoria (anche se riferiti a prestazioni accessorie), ovvero per garanzie di risultato, pure tali componenti devono essere considerate nel calcolo del tasso di rendimento RN.

In questo caso è necessario calcolare anche il tasso interno di rendimento RL derivante dai flussi di cassa relativi all'investimento che considera solo queste componenti e non anche gli altri costi sostenuti all'atto dell'adesione o durante la fase di accumulo, al fine di presentare una scomposizione dell'indicatore in:

- una prima parte, di seguito CA, relativa alle coperture di puro rischio e garanzie di risultato, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento RT e il tasso di rendimento RL;

- una seconda parte, di seguito CG, relativa più strettamente agli oneri di amministrazione e gestione, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento RL e il tasso di rendimento RN.

Con riferimento alla parte definita come CA viene inoltre presentata un'ulteriore scomposizione per singole coperture assicurative; qualora, tuttavia, tale ulteriore scomposizione non sia tecnicamente possibile, tali coperture vengono comunque indicate separatamente nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata nella Nota informativa, mentre il relativo costo viene presentato in forma aggregata.

In presenza di garanzie di tipo assicurativo o finanziario con riferimento alle quali non sia scorporabile la relativa parte di costo, neanche mediante procedimento di stima, le stesse vengono considerate nell'ambito della componente definita CG (oppure dell'indicatore totale CT, nel caso in cui non si proceda al calcolo di CG). In tal caso, nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata nella Nota informativa, a tali garanzie verrà data evidenza a livello descrittivo, come componenti separate di CG (ovvero CT).

Tavola riepilogativa delle modalità di calcolo dell'indicatore sintetico dei costi

Misura

Modalità di calcolo

CT

RT - RN ovvero CA + CG

CA

RT - RL

CG

RL - RN

RT

Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimentotipo, sotto l'ipotesi che non siano previsti oneri.

RL

Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimentotipo, considerando solamente i costi sostenuti per il pagamento dei premi per coperture di puro rischio, anche se riferiti a prestazioni complementari e/o accessorie, purché ad adesione obbligatoria, ovvero per garanzie di risultato.

RN

Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi all'investimentotipo, considerando tutti i costi previsti per l'adesione e durante la fase di accumulo, ad eccezione del prelievo fiscale, nonché quelli relativi al pagamento di premi per coperture di puro rischio e per garanzie di risultato che rientrano nel calcolo di RL

L'indicatore sintetico viene calcolato separatamente con riferimento a ciascun comparto/fondo interno/OICR/gestione interna separata e a ciascuna combinazione predefinita degli stessi.

Infine, se è prevista una differenziazione dei costi in base all'assunzione di rischi assicurativi, l'indicatore è calcolato separatamente con riferimento a figure-tipo che maggiormente evidenziano le differenze tra tali costi. A fini di comparabilità, tra le figure-tipo presentate va in ogni caso considerato un iscritto maschio di 30 anni di età.