
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
CIRCOLARE 19 marzo 2015
G.U.R.S. 3 aprile 2015, n. 14
Legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004 - Professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico - Art. 11 attività di vigilanza e sanzioni amministrative.
AI TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
Con sentenze dell'anno 2014 del Tribunale amministrativo regionale - sezione di Catania, in accoglimento di vari ricorsi a soggetti in possesso della abilitazione all'esercizio della professione di "accompagnatore turistico" è stata riconosciuta la qualifica di "guida turistica". E ciò in contrasto con gli articoli della legge regionale n. 8 del 2004 che ben definisce sia le due professioni, sia le modalità cui attenersi per accedervi. Lo scrivente Assessorato ha inoltrato, avverso dette sentenze, ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa, richiedendo anche la sospensione degli effetti che dalle stesse derivano.
Pervengono ora numerose segnalazioni relative al fatto che una significativa parte degli accompagnatori turistici ricorrenti, in forza delle citate sentenze e nelle more delle definizioni del procedimento innanzi al CGA, esercita abusivamente la professione di guida turistica, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8/2004. Non risultano, pertanto, iscritti nell'elenco regionale istituito dallo scrivente Assessorato e sono, conseguentemente, sprovvisti del tesserino di riconoscimento, conforme al modello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I, n. 21 del 23 maggio 2014.
Per quanto sopra, si invitano gli organi di polizia municipale del comuni della Sicilia, cui è demandato il potere di controllo e vigilanza in materia di professioni turistiche, a porre in essere puntuali verifiche sanzionando gli abusi, dandone contestuale comunicazione a questa Amministrazione.
Si confida nella puntuale applicazione della presente circolare.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: GELARDI