
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2015
G.U.R.I. 7 aprile 2015, n. 80
Criteri per la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere nazionale, nominati componenti della Commissione per le adozioni internazionali.
TESTO COORDINATO (al D.P.C.M. 16 febbraio 2018)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 38 della citata legge n. 184 del 1983, con il quale è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, di seguito chiamata Commissione;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 53, "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";
Visto l'art. 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, recante "Riordino della Commissione per le adozioni internazionali";
Visto il decreto del Ministro senza portafoglio 6 agosto 2007, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri a presiedere la Commissione per le adozioni internazionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2007, di ricostituzione della Commissione e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Considerata la natura pubblica della Commissione, che esercita funzioni e poteri pubblicistici in materia di adozioni internazionali;
Considerato che, secondo la previsione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007, gli enti di cui all'art. 39-ter della legge sull'adozione non possono esprimere rappresentanti nella Commissione;
Considerato che tale normativa è tesa ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, evitando conflitti d'interesse e confusioni di ruoli, in quanto gli enti - associazioni a carattere privato - possono svolgere attività in materia di adozioni internazionali solo se autorizzati dalla Commissione, ai cui indirizzi e direttive devono dare seguito; operano sotto la vigilanza della Commissione in campo nazionale e internazionale; sono sottoposti dalla Commissione a verifiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità, con possibilità di applicazione di sanzioni che, nei casi di gravi inadempienze, comportano la revoca dell'autorizzazione; e che gli enti hanno, inoltre, accesso a finanziamenti da parte della Commissione di progetti di sussidiarietà approvati dalla stessa e possono concludere convenzioni con la stessa;
Considerato che la normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e prevenzione approvata a partire dal 2012 tende ad evitare accesso e la permanenza in incarichi pubblici o equiparabili di persone che si trovino in situazioni che possano far dubitare della loro imparzialità, anche in ragione di potenziali conflitti di interesse;
Considerato, quindi, che occorre modificare i criteri per la designazione, la nomina e la permanenza nell'incarico dei rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale in seno alla Commissione per le adozioni internazionali;
Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dr. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
(modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2018)
1. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, devono aver maturata una qualificata esperienza nella materia della tutela dei diritti della famiglia e dei minori, nonchè nella materia delle adozioni nazionali o internazionali o dell'affidamento familiare. Essi devono possedere, altresì, idonee qualità morali.
2. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, non possono essere individuati tra coloro che presso gli enti autorizzati di cui all'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, ricoprono cariche sociali o di amministrazione, partecipano a organi di governo, organi direttivi, di controllo, di garanzia o scientifici.
[3. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, non possono, essere nominati o permanere nell'incarico:
a) se alle associazioni familiari a carattere nazionale che li esprimono partecipano o aderiscono enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato art. 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni;
b) se, nelle associazioni familiari a carattere nazionale che li esprimono, gli enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato art. 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, ricoprono cariche sociali o di amministrazione, partecipano a organi di governo, organi direttivi, di controllo, di garanzia o scientifici, anche tramite propri rappresentanti o soggetti che operano o collaborano con loro;
c) se con le associazioni familiari a carattere nazionale, che li esprimono, gli enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, hanno convenzioni o rapporti di collaborazione in essere o cessati da meno di due anni.] (comma abrogato) (1)
4. Il decreto del Ministro senza portafoglio, con delega alla famiglia, 6 agosto 2007, è abrogato.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 13 marzo 2015
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DELRIO
Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2018.