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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2015

G.U.R.I. 7 aprile 2015, n. 80

Criteri per la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere nazionale, nominati componenti della Commissione per le adozioni internazionali.

TESTO COORDINATO (al D.P.C.M. 16 febbraio 2018)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 38 della citata legge n. 184 del 1983, con il quale è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, di seguito chiamata Commissione;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 53, "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";

Visto l'art. 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, recante "Riordino della Commissione per le adozioni internazionali";

Visto il decreto del Ministro senza portafoglio 6 agosto 2007, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri a presiedere la Commissione per le adozioni internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2007, di ricostituzione della Commissione e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Considerata la natura pubblica della Commissione, che esercita funzioni e poteri pubblicistici in materia di adozioni internazionali;

Considerato che, secondo la previsione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007, gli enti di cui all'art. 39-ter della legge sull'adozione non possono esprimere rappresentanti nella Commissione;

Considerato che tale normativa è tesa ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, evitando conflitti d'interesse e confusioni di ruoli, in quanto gli enti - associazioni a carattere privato - possono svolgere attività in materia di adozioni internazionali solo se autorizzati dalla Commissione, ai cui indirizzi e direttive devono dare seguito; operano sotto la vigilanza della Commissione in campo nazionale e internazionale; sono sottoposti dalla Commissione a verifiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità, con possibilità di applicazione di sanzioni che, nei casi di gravi inadempienze, comportano la revoca dell'autorizzazione; e che gli enti hanno, inoltre, accesso a finanziamenti da parte della Commissione di progetti di sussidiarietà approvati dalla stessa e possono concludere convenzioni con la stessa;

Considerato che la normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e prevenzione approvata a partire dal 2012 tende ad evitare accesso e la permanenza in incarichi pubblici o equiparabili di persone che si trovino in situazioni che possano far dubitare della loro imparzialità, anche in ragione di potenziali conflitti di interesse;

Considerato, quindi, che occorre modificare i criteri per la designazione, la nomina e la permanenza nell'incarico dei rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale in seno alla Commissione per le adozioni internazionali;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dr. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

(modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2018)

1. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, devono aver maturata una qualificata esperienza nella materia della tutela dei diritti della famiglia e dei minori, nonchè nella materia delle adozioni nazionali o internazionali o dell'affidamento familiare. Essi devono possedere, altresì, idonee qualità morali.

2. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, non possono essere individuati tra coloro che presso gli enti autorizzati di cui all'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, ricoprono cariche sociali o di amministrazione, partecipano a organi di governo, organi direttivi, di controllo, di garanzia o scientifici.

[3. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, non possono, essere nominati o permanere nell'incarico:

a) se alle associazioni familiari a carattere nazionale che li esprimono partecipano o aderiscono enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato art. 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni;

b) se, nelle associazioni familiari a carattere nazionale che li esprimono, gli enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato art. 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, ricoprono cariche sociali o di amministrazione, partecipano a organi di governo, organi direttivi, di controllo, di garanzia o scientifici, anche tramite propri rappresentanti o soggetti che operano o collaborano con loro;

c) se con le associazioni familiari a carattere nazionale, che li esprimono, gli enti autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, hanno convenzioni o rapporti di collaborazione in essere o cessati da meno di due anni.] (comma abrogato) (1)

4. Il decreto del Ministro senza portafoglio, con delega alla famiglia, 6 agosto 2007, è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 marzo 2015

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DELRIO