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N.d.R. Per l'integrazione al presente decreto si rimanda al D.M. Economia e Finanze 13 maggio 2016.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2015

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 13 G.U.R.I. 23 marzo 2015, n. 68

Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

N.d.R. Per l'integrazione al presente decreto si rimanda al D.M. Economia e Finanze 13 maggio 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";

Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede, alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacità fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n. 42 del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, che prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e città metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che, nel dettare i principi ed i criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 42 del 2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale;

Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della citata legge n. 228 del 2012, che prevede che i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, tenendo anche conto, per i singoli comuni, dei criteri di cui alla medesima lettera b);

Visto l'art. 1, comma 380-quater, della menzionata legge n. 228 del 2012, il quale dispone che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonchè dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e che per detta quota percentuale non operano i criteri di cui alla lettera b) del citato comma 380-ter;

Visto l'art. 1, comma 380-quinquies, della legge n. 228 del 2012, il quale statuisce che, a decorrere dall'anno 2015, le risorse di cui al comma 380-quater sono distribuite in base alle disposizioni del medesimo comma 380-quater;

Visto l'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, il quale prevede che, dopo la conclusione dell'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, lo schema di decreto per l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali sia trasmesso alle Camere affinchè sullo stesso sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso inutilmente il quale, il decreto può comunque essere adottato, e che il Ministro, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri;

Visto il rapporto del 28 ottobre 2014 sulla stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario, pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il 3 novembre 2014;

Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 16 dicembre 2014;

Visto il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della commissione V - bilancio, espressi, ai sensi art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, nelle sedute del 25 febbraio 2015;

Decreta:

N.d.R. Per l'integrazione al presente decreto si rimanda al D.M. Economia e Finanze 13 maggio 2016.

Art. 1

1. Sono adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, allegati al presente decreto, di seguito indicati:

a) rapporto sulla stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario;

b) stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

2. La metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1 sono sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tener progressivamente conto del tax gap e della variabilità dei dati assunti a riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2015

Il Ministro: PADOAN

N.d.R. Per l'integrazione al presente decreto si rimanda al D.M. Economia e Finanze 13 maggio 2016.

N.d.R. Per l'integrazione al presente decreto si rimanda al D.M. Economia e Finanze 13 maggio 2016.