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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 10 marzo 2015

G.U.R.S. 27 marzo 2015, n. 13

Modalità per la predisposizione e il rilascio degli attestati di idoneità o di frequenza dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e in modo particolare gli articoli del titolo I - misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione Siciliana;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il quale dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare sono tenuti, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Visto l'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" con il quale i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;

Visto, in particolare, il comma 6, lettera a), del citato art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale prevede, tra i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, quello di "avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano";

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante le norme per la "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio", il cui art. 5 ha disposto, tra i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, quello di "avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni";

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2, comma 3, lettera e), prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in alternativa con altri, quello di "avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto";

Visto il D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, con il quale sono state emanate le nuove "Direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione";

Visto in particolare, l'articolo 42 del suddetto D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 che delega al dirigente generale l'approvazione, con apposito decreto, delle modalità per la predisposizione e il rilascio degli attestati di idoneità o di frequenza dei corsi in argomento;

Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa";

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Attestati

1. A far data dall'anno 2015 gli attestati di idoneità dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 sono predisposti e rilasciati dai soggetti organizzatori degli stessi corsi secondo l'allegato schema di cui al Mod. AS.

2. A far data dall'anno 2015 gli attestati di idoneità dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 sono predisposti e rilasciati dai soggetti organizzatori degli stessi corsi secondo l'allegato schema di cui al Mod. AC.

3. A far data dall'anno 2015 gli attestati di frequenza dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 sono predisposti e rilasciati dai soggetti organizzatori degli stessi corsi secondo l'allegato schema di cui al Mod. AM.

4. Gli attestati di idoneità e di frequenza di cui ai precedenti commi dovranno essere stampati su cartoncino formato A4, con l'apposizione del timbro a secco del soggetto organizzatore.

Art. 2

Elenchi informatici

1. A conclusione dell'esame colloquio dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014, i soggetti organizzatori avranno cura di inviare tramite casella PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it l'elenco degli allievi dichiarati idonei.

2. L'elenco di cui al precedente comma 1 dovrà essere trasmesso in formato "foglio elettronico" secondo lo schema di cui al "Mod. Elenco allievi idonei" pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento delle attività produttive.

3. Copia della "ricevuta di avvenuta consegna" e della "ricevuta di accettazione" della PEC di cui al precedente comma 1 dovrà essere consegnata al presidente della commissione d'esame, il quale, unitamente al verbale relativo all'esame colloquio, avrà cura di consegnarli al competente ufficio del Dipartimento delle attività produttive.

Art. 3

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito internet della Regione Siciliana.

Palermo, 10 marzo 2015.

FERRARA