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N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2015, n. 8

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 10 G.U.R.I. 14 marzo 2015, n. 61

Regolamento concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. (Regolamento n. 8)

N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art. 22, comma 15-bis;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Adotta

il seguente regolamento:

N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.

Capo I

Disposizioni di carattere generale

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Art. 1

Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge n. 221, del 17 dicembre 2012, e degli articoli 3, 5, 120, 121, 183, 185, 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

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Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) "cliente": chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo o ad aderire a una polizza collettiva della quale sostiene in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi;

b) "contraente": chi stipula un contratto assicurativo o aderisce a una polizza collettiva della quale sostiene in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi;

c) "documento informatico": la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

d) "firma digitale": un particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

e) "firma elettronica avanzata": un particolare tipo di firma elettronica disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

f) "firma elettronica qualificata": un particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

g) "intermediario": la persona fisica o la società iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o nell'Elenco Annesso di cui all'art. 116 del medesimo decreto;

h) "impresa di assicurazione" o "impresa": l'impresa di assicurazione italiana e/o l'impresa di assicurazione comunitaria;

i) "impresa di assicurazione comunitaria" o "impresa comunitaria": l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro, abilitata all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

j) "impresa di assicurazione italiana" o "impresa italiana": la società avente sede legale in Italia nonchè la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa;

k) "polizza": documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile;

l) "posta elettronica": servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;

m) "posta elettronica certificata": sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

n) "registro": il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

o) "strumenti di pagamento elettronici": dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento.

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Art. 3

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento:

semplifica gli adempimenti nell'ambito dei rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, informatici ed elettronici;

si applica alla promozione, al collocamento e alla gestione da parte delle imprese e degli intermediari dei contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni, salvo il caso in cui il collocamento del contratto di assicurazione sia effettuato interamente a distanza ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

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Capo II

Disposizioni riguardanti imprese e intermediari

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Art. 4

Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata

1. Le imprese italiane e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

2. I soggetti di cui al comma 1 indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

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Art. 5

Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari favoriscono l'utilizzo da parte dei clienti e dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.

2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

3. Le imprese e gli intermediari che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

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Art. 6

Utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

1. Le imprese e gli intermediari, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, prevedono, senza oneri a carico dei clienti, l'uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi.

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Capo III

Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico

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Art. 7

Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico

1. Prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l'impresa o l'intermediario possono acquisire dal cliente, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa o l'intermediario assolvono comunque agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza di cui all'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. A tal fine possono avvalersi anche di modalità informatiche.

3. L'impresa e l'intermediario tengono traccia del consenso reso ai sensi del comma 1 e della sua eventuale revoca, nonchè dell'indirizzo di posta elettronica del cliente e delle relative variazioni. Il contraente comunica all'impresa o all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato.

4. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento al consenso espresso dal cliente ai sensi del presente articolo.

5. Il consenso di cui al comma 1 può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il medesimo intermediario o con la medesima impresa, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2. Il consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni.

6. In ogni caso, il consenso di cui al comma 1 non costituisce consenso all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

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Art. 8

Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico

1. Il contraente può revocare il consenso espresso ai sensi dell'art. 7, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale. Di tale facoltà è data apposita informativa al cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa, e all'eventuale trasmissione, della documentazione in formato cartaceo.

3. Nel caso in cui l'accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione di cui all'art. 7 abbia comportato l'applicazione di uno sconto, indicato in polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto.

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Art. 9

Richieste di informazioni e scambio di comunicazioni

1. Le imprese e gli intermediari favoriscono l'utilizzo di strumenti elettronici per ricevere e riscontrare le richieste di informazioni, per la gestione dei reclami e per lo scambio di comunicazioni.

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Capo IV

Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti

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Art. 10

Conservazione dei documenti

1. Le imprese italiane e gli intermediari iscritti nel registro adottano procedure di conservazione dei documenti e delle comunicazioni previsti dai Capi II e III, anche facendo ricorso alla conservazione digitale di cui all'art. 57, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nel rispetto delle disposizioni attuative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di conservazione di documenti informatici.

2. Le procedure di cui al comma 1 devono consentire di mantenere evidenza della scelta operata dal contraente e garantire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni intercorse tra le parti.

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Art. 11

Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari

1. Le imprese e gli intermediari, al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

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Art. 12

Modifiche agli articoli 49, 56 e 61

1. All'art. 49, è inserito il seguente comma 1: "Gli intermediari affiggono nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un documento redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento.".

2. L'art. 49, comma 2, è così sostituito: "Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano o trasmettono al cliente:

a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività;

a-bis) nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato n. 7A;

b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni."

3. All'art. 49, è inserito il seguente comma 2-bis: "In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, i documenti di cui alle lettere a) e a-bis) del comma 2 sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute.".

4. L'art. 49, comma 3, è così sostituito: "L'intermediario, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, conserva un'apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero la prova del corretto invio della documentazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo.".

5. L'art. 49, comma 5, è così sostituito: "Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e a-bis), nonchè da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.".

6. All'art. 56, le parole "e 51" sono così sostituite: "51 e 52".

7. All'art. 61, comma 1, è inserita la lettera: "d) l'indirizzo di posta elettronica certificata."

N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.

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Art. 13

Modiche agli articoli 2, 8, 10 e 11

1. All'art. 2, comma 1, dopo la "lettera i)" è inserita la lettera: "i-bis) "polizza": documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile;".

2. All'art. 8, comma 2, la lettera b) è così sostituita: "al diritto, nel caso di cui alla lettera a), di modificare la modalità di comunicazione prescelta, con indicazione degli eventuali oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo;".

3. All'art. 8, comma 2, la lettera c) è così sostituita: "alla circostanza che l'impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico ai sensi dell'art. 11".

4. All'art. 10, comma 1, lettera b), le parole "il contratto stesso" sono sostituite con le parole: "la polizza".

5. L'art. 10, comma 2, è così sostituito: "La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 avviene, a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa.".

6. L'art. 10, comma 4, è così sostituito: "Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall'impresa in qualunque momento i documenti di cui al comma 1 su supporto cartaceo, nonchè di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso. In questo caso, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo".

7. L'art. 11 è così sostituito: "La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.".

N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.

Capo VII

Disposizioni finali

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Art. 14

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

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Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento le imprese e gli intermediari adempiono agli obblighi di cui agli articoli 4 e 11.

3. Gli intermediari iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunicano all'IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, secondo i termini e le modalità indicate in apposito provvedimento.

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Art. 16

Sostituzione degli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

1. Nei termini di cui al comma 1 dell'art. 15, gli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificati dal Provvedimento n. 2720 del 2 luglio 2009, sono sostituiti dagli allegati al presente Regolamento. I nuovi allegati tengono conto delle disposizioni introdotte dall'art. 4 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.

Il direttorio integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

VISCO

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Allegato 7a

La presente comunicazione viene affissa nei locali dell'intermediario in posizione visibile al pubblico.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al cliente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.

Allegato 7b

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

INSERIRE LA SEGUENTE AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Da fornire in caso di intermediario iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:

a) cognome e nome;

b) numero e data di iscrizione nel registro, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera;

c) indirizzo delle eventuali sedi operative;

d) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

e) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;

f) nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia un soggetto iscritto nella sezione C, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato;

g) nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia un soggetto iscritto nella sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività;

h) indicazione dell'IVASS quale Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).

Da fornire in caso di addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro, per il quale opera:

a) cognome, nome e natura del rapporto in essere con l'intermediario per il quale è svolta l'attività;

b) dati anagrafici e sede operativa/denominazione o ragione sociale e sede legale dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività, con l'indicazione della sezione di appartenenza e dei relativi numero e data di iscrizione;

c) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività;

d) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;

e) indicazione dell'IVASS quale Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi:

a) cognome e nome o ragione sociale;

b) Stato membro in cui l'intermediario è registrato;

c) indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'intermediario;

d) indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d'origine;

e) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;

f) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;

g) data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica;

h) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica;

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

INDICARE (1):

a) se l'intermediario è detentore o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;

b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

c) con riguardo al contratto proposto:

- se l'intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale, specificando, ove possibile, il numero di contratti sul quale fonda le proprie valutazioni;

- se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

- se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, avvisare il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta del contraente, indicare tali imprese;

- nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti (Il dettaglio del contenuto di tale informativa è quelli indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private).

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

INDICARE (ove appropriato rispetto alla natura dell'intermediario):

a) che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

oppure

che è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;

b) che l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

c) la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa (2); indicare, altresì, che il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa;

d) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (RIPORTARE INDIRIZZO E NUMERO TELEFONICO), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto 1), lettera b);

e) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del registro, se siano o meno autorizzati - in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (specificare la denominazione sociale) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze (3) per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.

__________

(1) Nel caso in cui il soggetto che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del registro, l'informazione dovrà essere riferita anche all'intermediario per il quale è svolta l'attività. Ove si tratti di addetto all'attività di intermediazione non iscritto nel registro che opera per intermediari iscritti, l'informazione dovrà essere riferita all'intermediario per il quale è svolta l'attività.

(2) Adattare l'informativa, nel caso di iscritti nella sezione B.

(3) Gli effetti dovranno essere resi noti al contraente anche nel caso in cui l'autorizzazione non sussista.

N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.

Allegato 8

Allegato non più pubblicato in quanto vigente fino al 31 marzo 2007.

N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.

N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.

N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.

N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. d), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.