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LEGGE 23 febbraio 2015, n. 19

G.U.R.I. 5 marzo 2015, n. 53

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale", sono sostituite dalle seguenti: "delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale".

Art. 2

Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: "commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis", è inserita la seguente: ", 416-ter".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO