
LEGGE 23 febbraio 2015, n. 19
G.U.R.I. 5 marzo 2015, n. 53
Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale
1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale", sono sostituite dalle seguenti: "delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale".
Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: "commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis", è inserita la seguente: ", 416-ter".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 2015
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO