
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 3 febbraio 2015
G.U.R.S. 13 febbraio 2015, n. 7
Fornitura dei presidi per l'autocontrollo della glicemia da parte di parafarmacie e sanitarie.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Vista la legge n. 115/87, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;
Visto l'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, che demanda ad accordi di livello regionale il compito di individuare le modalità normative ed economiche finalizzate al miglioramento dell'assistenza farmaceutica territoriale, nonché le forme di collaborazione in particolari iniziative di rilevante interesse sanitario;
Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;
Visto il D.A. n. 29108 del 4 giugno 1999, recante "Fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito anche da parte delle aziende commerciali di articoli sanitari";
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;
Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed, in particolare, l'art. 9 "Comitato paritetico permanente per l'erogazione dei LEA" e l'art. 12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";
Visto il D. A. n. 6248 del 16 settembre 2005;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del servizio sanitario regionale;
Vista la risoluzione n. 90/E del 15 settembre 2011 della direzione generale dell'Agenzia delle entrate, che rende applicabile l'aliquota IVA agevolata al 4% ai presidi per diabetici, erogati a favore di assistiti affetti da patologia diabetica in possesso della relativa esenzione;
Considerato che l'Amministrazione regionale intende garantire l'erogazione dei suddetti presidi, assicurando la pluralità dell'offerta e favorendo al contempo la capillarità della distribuzione;
Ritenuto, altresì, necessario uniformare le modalità distributive dei presidi per l'autocontrollo della glicemia su tutto il territorio regionale, nonché razionalizzarne il consumo;
Ritenuto necessario conseguire il contenimento della spesa anche attraverso azioni che assicurino al contempo la qualità del servizio e l'accessibilità delle prestazioni sanitarie;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
Visto il D.A. n. 2264 del 23 dicembre 2014, recante "Approvazione dell'Accordo con Federfarma relativo alla distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia";
Considerata la necessità di dover garantire la completezza dei dati di consumo dei presidi nell'ambito del territorio regionale;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, la fornitura dei presidi per l'autocontrollo della glicemia può essere effettuata, oltre che dalle farmacie private convenzionate, anche per il tramite delle parafarmacie e delle sanitarie.
L'erogazione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia verrà effettuata, in regime di convenzione, dalle parafarmacie e dalle sanitarie, applicando le condizioni di cui all'articolo 2 del D.A. n. 2264/14.
Le parafarmacie e le sanitarie si impegnano ad assicurare al paziente la libera scelta di tutte le tipologie di presidi, nel rispetto dei prezzi riportati nell'allegato 2 del D.A. n. 2264/14, nonché a garantire, su richiesta del paziente, la consegna domiciliare senta ulteriori oneri a carico del SSR secondo quanto stabilito dal disciplinare tecnico del sopra citato decreto.
Ai fini della fornitura a carico del SSR dei presidi per l'autocontrollo della glicemia, le parafarmacie e le sanitarie dovranno adeguare i propri gestionali per permettere l'elaborazione dei dati di consumo dei suddetti presidi, secondo quanto indicato nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e notificato agli interessati.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 3 febbraio 2015.
BORSELLINO
ALLEGATO 1
DISCIPLINARE TECNICO
Il presente disciplinare tecnico stabilisce le modalità di distribuzione dei presidi per diabetici da parte delle parafarmacie e delle sanitarie.
Le parafarmacie e le sanitarie garantiscono alle AA.SS.PP. e alla Regione l'erogazione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia per i pazienti diabetici secondo le modalità definite dal presente disciplinare tecnico.
a) Adempimenti per i prescrittori:
- La prescrizione deve essere effettuata dagli specialisti in medicina interna, endocrinologia, diabetologia, geriatria e pediatri dei centri di diabetologia pediatrica di aziende ospedaliere e territoriali, su apposita modulistica (Piano di prescrizione presidi - PPP), che riporti la firma per esteso e il timbro del prescrittore, il codice ENPAM, la struttura presso cui opera;
- II suddetto modulo deve contenere i dati anagrafici del paziente, il codice fiscale, la diagnosi e la terapia prescritta, i presidi prescritti e la loro quantità nonché il codice a lettura automatica per l'identificazione della tipologia di paziente (minore o adulto) e di diabete mellito (tipo 1, tipo 2 insulino-trattato, tipo 2 non insulino-trattato, altre tipologie di diabete mellito). La validità massima è di 12 mesi;
- Il PPP sarà definito con successivo provvedimento. Nelle more si adopererà la modulistica attualmente in uso;
- Nel caso di quantitativi superiori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa vigente, lo specialista è tenuto a motivare la prescrizione, con una breve relazione, indicando anche il periodo per cui si rende necessario un maggior controllo della glicemia (validità massima del PPP dodici mesi);
- Il PPP, datato e firmato dallo specialista, viene consegnato al paziente;
- L'Ufficio preposto dell'ASP di residenza del paziente, che riceve il suddetto PPP, consegna al paziente, previa verifica della tessera di esenzione ticket per diabete, il modulo di autorizzazione al ritiro dei presidi (validità bimestrale), in un numero di copie adeguato al numero di mesi autorizzati;
- Alla scadenza del periodo di validità del PPP, in assenza di variazioni dei quantitativi dei presidi prescritti, la nuova prescrizione potrà essere redatta dal medico di assistenza primaria o dal pediatra di ibera scelta dell'assistito. Eventuali variazioni dei quantitativi assegnati saranno stabiliti dallo specialista, che dovrà in tal caso redigere un nuovo Piano di prescrizione presidi.
b) Adempimenti per le parafarmacie e per le sanitarie
- Adeguare i propri gestionali al fine di garantire l'elaborazione del file contenente il consumo dei presidi per l'autocontrollo della glicemia;
- inoltrare, con cadenza mensile, i dati informatici all'ASP territorialmente competente che invierà il dato aggregato al Centro regionale di farmacovigilanza, allocato presso il servizio 7 farmaceutica dell'Assessorato della salute della Regione Sicilia. I dati di consumo dovranno essere inviati suddivisi per tipologia di paziente (minori, adulti) e di diabete (tipo 1, tipo 2 insulino-trattato e tipo 2 non insulino-trattato) mediante l'utilizzo di un codice a lettura ottica appositamente predisposto. Prima dell'entrata a regime del sistema il rimborso dei presidi verrà effettuato a presentazione della distinta riepilogativa relativa ai presidi erogati. A far data dalla messa a regime di tale sistema e successivamente all'adeguamento del modulo di autorizzazione al prelievo dei dispositivi con i codici di lettura automatica, l'invio ditali dati diverrà condizione indispensabile per ottenere il rimborso dei presidi;
- Emettere distinta riepilogativa relativa ai presidi erogati applicando l'IVA al 4%. Tale distinta deve essere presentata mensilmente alle AA. SS.PF. per la successiva liquidazione.
c) Adempimenti per le AA.SS.PP.:
- Verificare la rispondenza dei presidi alla diagnosi riportata nel PPP e la congruità dei quantitativi prescritti rispetto alle esigenze terapeutiche del caso;
- Individuare un referente per la gestione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia, che dovrà provvedere ad inviare al Centro regionale di farmacovigilanza, con puntuale cadenza mensile, i dati di consumo suddivisi per tipologia di pazienti (minore, adulti) e di diabete (tipo 1, tipo 2 insulino-trattato e tipo 2 non insulino-trattato), erogati dalle parafarmacie e dalle sanitarie. Prima dell'entrata a regime del sistema il rimborso dei presidi verrà effettuato a presentazione della distinta riepilogativa relativa ai presidi erogati. L'invio di tali dati è condizione indispensabile per ottenere il rimborso dei presidi a far data dalla messa a regime di tale sistema;
- Rimborsare alle parafarmacie ed alle sanitarie entro 30 giorni dalla presentazione della distinta quanto erogato nel periodo ai pazienti diabetici secondo i prezzi di cui all'allegato 2 del D.A. n. 2264/14.