
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2015
G.U.R.I. 17 marzo 2015, n. 63
Definizione del regime delle incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cessati dall'incarico.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, come inserito dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l'articolo 2, comma 9 della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 22, comma 3, del citato decreto-legge n. 90 del 2014;
Ritenuto, in applicazione del principio di parità di trattamento, di fissare anche per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni la stessa durata, già prevista in via generale per i componenti e i dirigenti delle autorità che esercitano poteri di regolazione o vigilanza nei confronti di una specifica categoria di operatori economici, per il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con le società controllate da questi ultimi;
Visto il Codice di condotta per i componenti del Supervisory Board della Banca centrale europea, approvato il 14 novembre 2014;
Ritenuta la necessità, coerentemente con il principio del primato del diritto europeo, di uniformare la disciplina nazionale nella materia indicata alle norme deontologiche esistenti a livello europeo, ivi comprese quelle relative a limitazioni successive alla cessazione del rapporto di impiego nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico, istituito con il Regolamento UE n. 1024/2013 e successivamente integrato dalle disposizioni attuative di cui al Regolamento n. 468/2014 della Banca centrale europea;
Acquisito il parere della Banca centrale europea espresso in data 13 ottobre 2014;
Acquisito, come richiesto dalla Banca centrale europea, il parere della Banca d'Italia espresso in data 23 dicembre 2014;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferito la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Oggetto e ambito di applicazione
1. La durata del divieto di cui all'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è stabilità in due anni a decorrere dalla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego. La Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, anche attraverso Comitati istituiti sulla base delle relative norme organizzative, possono deliberare per i singoli casi riduzioni della durata del divieto, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, del Codice di condotta per i membri del Supervisory Board della Banca centrale europea.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica:
a) ai componenti del Direttorio della Banca d'Italia;
b) ai componenti del Direttorio integrato dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
c) ai dipendenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che hanno ricoperto le funzioni di Titolare, di sostituto del Titolare, ovvero di dirigente in staff alla direzione presso Aree, Dipartimenti, Servizi, Filiali ovvero altre unità organizzative di pari livello cui sono attribuite, sulla base delle rispettive norme interne, competenze amministrative in materia di vigilanza o supervisione;
d) ai soggetti che hanno ricoperto l'incarico di Segretario generale o di vice Segretario generale presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DELRIO
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015, n. 435