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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 luglio 2015

G.U.R.I. 24 settembre 2015, n. 222

Condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 18 ottobre 2017 e con annotazioni alla data 8 ottobre 2019)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» e che il Fondo stesso è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo per il perseguimento di specifiche finalità, tra le quali quella, individuata dalla lettera a) dello stesso comma 2, della promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il comma 3 del precitato art. 23, il quale prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e che stabilisce che le misure del predetto Fondo sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto l'art. 30, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede:

al comma 2, che per il perseguimento delle finalità di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del citato Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie;

al comma 3, che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite massimo del 70 per cento;

al comma 4, che con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, nonchè le modalità di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante «Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», che prevede, in particolare:

all'art. 15, che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico;

all'art. 18, comma 6, che i programmi e i progetti destinatari degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, secondo le condizioni e le modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, recante «Modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» e contenente in allegato una prima ricognizione di risorse non utilizzate, per un importo pari a euro 1.847,63 milioni da destinare per il 70 per cento agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, previa verifica dell'effettiva dotazione riutilizzabile operata da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e che prevede, tra l'altro, che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinate all'intervento, pari complessivamente a euro 150.000.000,00, possono essere integrate anche dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal già menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del più volte citato decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» e che prevede, tra l'altro, che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinate all'intervento, pari a euro 250.000.000,00, possono essere integrate anche dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la nota prot. n. 32418 del 27 aprile 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ha comunicato a Cassa depositi e prestiti S.p.a. e al Ministero dell'economia e delle finanze l'intenzione di avvalersi della facoltà di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca per il finanziamento dei due citati interventi del Fondo per la crescita sostenibile, previa conferma da parte della medesima Cassa della disponibilità di risorse da utilizzare ai predetti fini;

Vista la nota prot. SECO/P/20/2015 del 30 aprile 2015, con la quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato la disponibilità di risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca accertate ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 ;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del direttore generale del tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalità operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01), recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) «Decreto-legge 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c) «Fondo crescita sostenibile»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 83/2012;

d) «Agenda digitale»: l'intervento del Fondo crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015;

e) «Industria sostenibile»: l'intervento del Fondo crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria sostenibile», di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015;

f) «Decreto interministeriale 26 aprile 2013»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, recante «Modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»;

g) «Decreto interministeriale 23 febbraio 2015»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile»;

h) «DD.MM. 15 ottobre 2014»: i decreti 15 ottobre 2014 del Ministro dello sviluppo economico e successive modificazioni che disciplinano gli interventi «Agenda digitale e Industria sostenibile»;

i) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

l) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

m) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

n) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni stipulate in relazione agli interventi Agenda digitale e Industria sostenibile ai sensi dell'art. 4 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015;

o) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli previsti dai DD.MM. 15 ottobre 2014;

p) «Convenzioni»: le convenzioni stipulate, in relazione a ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 4 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015 tra il Ministero, l'Associazione bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè i relativi atti aggiuntivi o integrativi o addenda;

q) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI individuate dal presente decreto;

r) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

s) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario.

Art. 2

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, le condizioni per l'attivazione degli interventi di cui ai DD.MM. 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del FRI risultanti dalle ricognizioni di cui all'art. 30, commi 3 e 4, del Decreto-legge 83/2012 e dalle verifiche effettuate da CDP ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto interministeriale 26 aprile 2013.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto definisce le disposizioni di raccordo tra le procedure e i criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previsti dai DD.MM. 15 ottobre 2014 e la disciplina delle modalità di utilizzo del FRI di cui al Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, e individua l'ammontare dei nuovi stanziamenti di risorse da destinare agli interventi Agenda digitale e Industria sostenibile.

Art. 3

Nuove risorse per gli interventi. Agenda digitale e Industria sostenibile e condizioni di utilizzo (1)

1. A valere sulla dotazione di risorse del FRI di cui all'art. 2, comma 1, sono destinati euro 100.000.000,00 all'intervento Agenda digitale ed euro 350.000.000,00 all'intervento Industria sostenibile per la concessione di agevolazioni nella forma del Finanziamento agevolato.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, per la concessione del contributo diretto alla spesa previsto dai DD.MM. 15 ottobre 2014 in associazione alle agevolazioni sotto forma di Finanziamento agevolato erogate a valere sul FRI, sono destinati ulteriori euro 20.000.000,00 all'intervento Agenda digitale e ulteriori euro 60.000.000,00 all'intervento Industria sostenibile, a valere sul Fondo crescita sostenibile.

3. Gli stanziamenti di risorse previsti dal presente decreto sono utilizzati previo esaurimento delle risorse del Fondo crescita sostenibile individuate nei DD.MM. 15 ottobre 2014. Il Ministero rende nota, nel proprio sito istituzionale, la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di agevolazione concesse con le risorse previste dal presente decreto, pubblicando, altresì, nel medesimo sito, le indicazioni operative all'uopo necessarie. (2)

4. Alle agevolazioni concesse con l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dai DD.MM. 15 ottobre 2014, fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal decreto interministeriale 23 febbraio 2015.

(1)

Per l'incremento delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, si rimanda ai DD.MM. Sviluppo Economico 18 ottobre 2017 e 2 agosto 2019.

(2)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Sviluppo Economico 18 dicembre 2017 allegato al Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 28 dicembre 2017, n. 301; e al Decr. dir. generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, allegato al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 8 ottobre 2019, n. 236.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto le imprese individuate come beneficiarie dall'art. 3 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, a condizione che abbiano ricevuto, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, un'adeguata valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall'art. 3 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015.

Art. 5

Progetti ammissibili

(sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. Sviluppo Economico 9 giugno 2016)

1. I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00 e rispettare gli ulteriori criteri rispettivamente stabiliti per l'intervento Agenda digitale e per l'intervento Industria sostenibile dall'art. 4 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

2. In caso di presentazione del progetto congiuntamente da parte di più soggetti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e fermi restando i limiti di spesa ammissibile per l'intero progetto di cui al comma 1, ciascun partecipante deve concorrere con una quota della predetta spesa non inferiore a euro 3.000.000,00.

3. I progetti per i quali è stata presentata domanda di agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"», non agevolati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il relativo bando, possono essere oggetto di domanda ripresentata a valere sull'analogo intervento previsto dal presente decreto, nel rispetto delle relative condizioni, entro e non oltre tre mesi dal correlato termine iniziale di presentazione delle domande. In tal caso, sono considerate valide, ai fini dell'avvio del progetto, la data della domanda originaria e, per i progetti congiunti, la quota minima dei costi complessivi ammissibili a carico di ciascun co-proponente, di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese indicate dall'art. 5, comma 1, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

Art. 7

Agevolazioni concedibili

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. Sviluppo Economico 9 giugno 2016 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 18 ottobre 2017)

1. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma del Finanziamento agevolato a valere sul FRI e del contributo alla spesa a valere sul Fondo crescita sostenibile, riconosciuto in aggiunta al Finanziamento agevolato. Le predette agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER.

2. Il Finanziamento agevolato copre una percentuale nominale delle spese ammissibili non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 60 per cento per le imprese di grande dimensione e al 70 per cento per le imprese di piccola e media dimensione, come classificate ai sensi dell'Allegato I al Regolamento GBER, ed è concedibile in presenza di un Finanziamento bancario associato erogato da una Banca finanziatrice, costituenti insieme il Finanziamento. Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa a valere sul Fondo crescita sostenibile, non può essere superiore al 100 per cento delle spese ammissibili ed è composto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, da almeno un 10 per cento di Finanziamento bancario.

3. Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie.

4. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 11 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento che, per il solo Finanziamento agevolato, decorre dalla data di erogazione e può avere durata massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento. In ogni caso, la durata del periodo di ammortamento del Finanziamento non può essere superiore a 8 anni. Si applicano le previsioni relative alla facoltà del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento, purchè entro la data di stipula del contratto di Finanziamento, nonchè le modalità e i termini di rimborso del Finanziamento di cui all'art. 6, comma 4, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, fermo restando che il rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario può avere inizio solo una volta rimborsato almeno il 60 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario. Pertanto, la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento bancario può differire da quella del Finanziamento agevolato.

5. Il Finanziamento agevolato è concesso a un tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione di cui all'art. 8, comma 6. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,8 per cento.

6. Il contributo alla spesa di cui all'art. 6, comma 2, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, in deroga alle modalità di calcolo previste dal precitato articolo, è concesso nella misura del 20 per cento della spesa ammissibile.

7. Alle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

7-bis. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo, superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l'importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

Art. 8

Procedura di concessione delle agevolazioni

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. Sviluppo Economico 9 giugno 2016)

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse con la procedura negoziale di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, alla domanda presentata dal soggetto proponente [in esito alla valutazione di massima circa l'ammissibilità del progetto di cui all'art. 8 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014] (parole eliminate) (1) deve essere unita, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 9 dei precitati decreti, l'attestazione, resa dalla Banca finanziatrice del singolo proponente, del relativo merito creditizio. Le predette attestazioni sono redatte secondo le modalità definite dalle Convenzioni, in attuazione dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015. Con apposito decreto direttoriale, adottato ai sensi del citato art. 9 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, saranno impartite le istruzioni per l'attuazione degli interventi in relazione alle specificità delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'istruttoria delle domande di agevolazione sono effettuati dal Soggetto gestore individuato dai DD.MM. 15 ottobre 2014, che esamina la proposta progettuale e la documentazione presentata dal soggetto proponente secondo quanto stabilito dall'art. 10 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. Il Soggetto gestore verifica altresì l'idoneità delle attestazioni della Banca finanziatrice e la relativa conformità a quanto prescritto nelle Convenzioni, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca finanziatrice. A tal fine il Soggetto gestore può richiedere alla Banca finanziatrice gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari. La valutazione operata dalla Banca finanziatrice esonera il Soggetto gestore dall'applicazione dei criteri di ammissibilità previsti con riferimento alla solidità economico-finanziaria dall'art. 10, comma 3, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 e precisati nell'allegato n. 2, punto A.2), dei predetti decreti. Il decreto direttoriale di cui al comma 2 ridetermina la soglia minima di accesso complessiva, il cui raggiungimento deve essere conseguito con i punteggi attribuiti in relazione ai restanti criteri di ammissibilità di cui al precitato allegato n. 2.

4. Qualora l'istruttoria del Soggetto gestore dia esito positivo e sia, pertanto, avviata la successiva fase di negoziazione, le richieste di dati e di informazioni di cui all'art. 10, comma 7, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 possono essere formulate dal Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, anche nei confronti della Banca finanziatrice che ha valutato il merito di credito, anche al fine di acquisire conferma del merito di credito attestato in considerazione di eventuali variazioni negoziate con riferimento al progetto presentato o alla sua copertura finanziaria. Restano fermi gli altri adempimenti posti a carico del Soggetto gestore e le ulteriori previsioni di cui all'art. 10 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

5. In esito all'attività negoziale, la proposta definitiva e l'ulteriore documentazione presentata dal soggetto proponente ai sensi dell'art. 11 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 devono essere corredate della delibera di Finanziamento bancario, redatta in conformità con i modelli definiti dalle Convenzioni. Verificate la predetta delibera e la documentazione presentata, il Soggetto gestore, entro i termini di cui al citato art. 11, provvede alla trasmissione della proposta di concessione delle agevolazioni, completa delle indicazioni relative all'avvenuta delibera di Finanziamento bancario, oltre che al Ministero, a CDP, al fine dell'assunzione da parte di quest'ultima della delibera di Finanziamento agevolato.

6. CDP, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione di cui al comma 5, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero, al Soggetto gestore e alla Banca finanziatrice. Entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione della delibera di Finanziamento agevolato, il Ministero adotta il decreto di concessione delle agevolazioni e lo trasmette, per il tramite del Soggetto gestore, alla Banca finanziatrice, a CDP e al soggetto beneficiario che, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, lo restituisce debitamente sottoscritto per accettazione, pena la decadenza delle agevolazioni, trasmettendone copia alla Banca finanziatrice e al Soggetto gestore. L'efficacia della delibera adottata da CDP e l'efficacia del decreto di concessione sono condizionate alla stipula del contratto di Finanziamento tra la Banca finanziatrice, che agisce per conto proprio e in nome e per conto di CDP, e il soggetto beneficiario. La predetta stipula deve intervenire entro 90 giorni dalla ricezione da parte della Banca finanziatrice del decreto trasmesso dal Soggetto gestore, pena la decadenza delle agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte del soggetto beneficiario o della Banca finanziatrice, di richiedere al Ministero per il tramite del Soggetto gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 giorni. Copia del contratto di Finanziamento stipulato è tramessa tempestivamente dalla Banca finanziatrice a CDP e al Soggetto gestore, secondo le modalità stabilite dalle Convenzioni.

7. Nel decreto di concessione di cui al comma 6 sono determinati l'ammontare delle agevolazioni concesse sotto forma di Finanziamento agevolato e di contributo alla spesa nonchè l'importo minimo del Finanziamento bancario, fermi restando gli ulteriori elementi di cui all'art. 12 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

8. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del Regolamento GBER, il decreto di concessione delle agevolazioni è subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In tali ipotesi il contratto di Finanziamento è stipulato successivamente alla comunicazione del Ministero relativa agli esiti della predetta notifica, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima da parte della Banca finanziatrice.

9. Qualora il progetto sia presentato congiuntamente da più soggetti che abbiano stipulato un contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione ai sensi dei DD.MM. 15 ottobre 2014, la domanda di agevolazione è presentata per il tramite del soggetto individuato come capofila, al quale sono, altresì, rivolte le interlocuzioni e comunicazioni previste dal presente articolo nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando la facoltà per il Ministero e per il Soggetto gestore di interloquire direttamente anche con gli altri soggetti proponenti. La domanda di agevolazione deve essere corredata dell'attestazione del merito di credito relativa a ciascun partecipante, predisposta dalla rispettiva Banca finanziatrice ovvero, nel caso di costituzione, ai fini del finanziamento del progetto, di un pool di banche senza rilevanza esterna, dalla Banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell'ambito del pool stesso, con la quale ciascun partecipante stipulerà il relativo contratto di Finanziamento. La sottoscrizione della domanda di agevolazione e la sottoscrizione per accettazione del decreto di concessione sono, in ogni caso, effettuate congiuntamente da tutti i soggetti proponenti.

(1)

Parole eliminate dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Sviluppo Economico 9 giugno 2016.

Art. 9

Erogazione delle agevolazioni e gestione del Finanziamento

1. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto avviene secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo in relazione al Finanziamento, al fine di garantire il rispetto dei ruoli e delle competenze definiti dall'art. 5 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015.

2. Fermi restando le modalità e i termini previsti dall'art. 13 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 per la presentazione, al Soggetto gestore, delle richieste di erogazione per stati di avanzamento dei lavori, nonchè per la verifica delle condizioni di erogabilità a carico del medesimo Soggetto gestore, l'erogazione delle quote di Finanziamento è effettuata dalla Banca finanziatrice, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Soggetto gestore dell'esito positivo delle verifiche effettuate. Non si applicano le disposizioni in merito all'anticipazione delle quote del finanziamento agevolato di cui al comma 2 dell'art. 13 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. L'eventuale erogazione in anticipazione può, in ogni caso, essere stabilita e regolata dal contratto di Finanziamento, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca finanziatrice, secondo quanto previsto nelle Convenzioni.

3. La messa a disposizione alla Banca finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l'erogazione del Finanziamento agevolato è disciplinata dalle Convenzioni.

4. Le modalità e gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione, unitamente agli adempimenti specifici a carico del Soggetto gestore, sono definiti con successivo decreto a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Le Convenzioni stabiliscono le modalità di erogazione del Finanziamento, nonchè gli impegni della Banca finanziatrice e di CDP, in conformità alle previsioni del presente articolo.

5. La gestione del Finanziamento, ivi compresi gli adempimenti relativi al rimborso della quota capitale e al pagamento degli interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza del contratto di Finanziamento, è effettuata dalla Banca finanziatrice, secondo le modalità specificate dalle Convenzioni.

Art. 10

Variazioni

1. Nel caso intervengano, successivamente alla concessione delle agevolazioni, variazioni dei progetti di ricerca e sviluppo ovvero dei soggetti proponenti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

2. La Banca finanziatrice comunica al Soggetto gestore e a CDP ogni riscontrata variazione soggettiva o oggettiva che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione delle agevolazioni. Analogamente, al fine dei necessari aggiornamenti da parte della Banca finanziatrice e dell'eventuale conferma del merito di credito, il Soggetto gestore comunica alla Banca finanziatrice medesima l'intervento di variazioni sottoposte all'assenso del Ministero che determinano la sospensione delle erogazioni e di quelle suscettibili di incidere sulla valutazione del merito di credito già effettuata ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento.

Art. 11

Verifiche, controlli ed ispezioni

1. Il Soggetto gestore effettua le verifiche, i controlli e le ispezioni previsti dall'art. 15 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

2. La determinazione dell'importo dell'agevolazione spettante in via definitiva operata dal Ministero ai sensi del comma 3 dell'art. 15 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 è comunicata, oltre che alle imprese interessate, al Soggetto gestore, a CDP e alle Banche finanziatrici.

Art. 12

Estinzioni anticipate

1. Il soggetto beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di attuazione, dalle Convenzioni e dal contratto di Finanziamento.

Art. 13

Revoche

1. L'accertamento delle circostanze di revoca totale di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 comporta la risoluzione del contratto di Finanziamento. In tali casi il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione del debito residuo e degli ulteriori importi previsti dal comma 2 del precitato art. 16.

2. L'accertamento delle circostanze di revoca parziale cui all'art. 16, comma 1, lettere g), h) e i) di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 comporta il ricalcolo delle quote erogabili e l'aggiornamento, da parte della Banca finanziatrice, del piano di ammortamento del Finanziamento. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate sono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperate alla prima data di scadenza rata utile.

3. Il decreto di concessione e il contratto di Finanziamento possono prevedere ulteriori circostanze di revoca totale o parziale e le conseguenze prodotte dalle stesse sul contratto di Finanziamento.

4. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, ai fini della valutazione di cui all'art. 16, comma 5, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, operata dal Ministero in ordine alla compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, nonchè alla concessione di eventuali proroghe al termine di realizzazione del progetto, il Ministero acquisisce una nuova valutazione del merito di credito da parte della Banca finanziatrice.

5. Il decreto di revoca delle agevolazioni, adottato dal Ministero su proposta del Soggetto gestore, formulata anche sulla base dei dati eventualmente forniti dalla Banca finanziatrice, è trasmesso dal Ministero stesso al soggetto beneficiario, a CDP e alla Banca finanziatrice.

Art. 14

Monitoraggio e valutazione

1. I risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e l'efficacia degli interventi di cui al presente decreto sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione previsti dall'art. 17 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. Le Convenzioni individuano le specifiche attività informative necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione predetti, individuando a tal fine anche gli adempimenti a carico di CDP e della Banca finanziatrice.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3404