
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 febbraio 2015, n. 37
G.U.R.I. 1 aprile 2015, n. 76
Regolamento recante modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, nell'ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella formulazione vigente al 1° luglio 2001, che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma triennale, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche tecniche dei relativi impianti di produzione, nazionali ed esteri, necessari per partecipare al programma pluriennale, nonchè delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalità di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;
Visto il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, nella formulazione vigente al 1° luglio 2001, concernente le modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;
Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti degli operatori e dei relativi impianti di produzione, nazionali e comunitari, necessari per partecipare al programma pluriennale, nonchè delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;
Visto il citato articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, laddove dispone, in particolare, che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto regolamento n. 256 del 2003;
Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali la determinazione dei requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle percentuali di miscelazione consentite, dei criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro nonchè le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;
Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, laddove dispone, in particolare, che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;
Visto il regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato "biodiesel", ai sensi dell'articolo 22-bis del predetto testo unico, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156;
Vista la sentenza n. 812 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, emessa in data 18 ottobre 2011 e depositata in data 16 febbraio 2012, che ha annullato l'articolo 4, comma 2, del predetto regolamento n. 256 del 2003 e gli atti di assegnazione, di esso applicativi, dell'Agenzia delle dogane;
Vista la sentenza n. 1120 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, emessa in data 18 ottobre 2011 e depositata in data 28 febbraio 2012, che ha annullato l'articolo 3, comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008;
Ravvisato l'obbligo, gravante sull'Amministrazione, di conformarsi a quanto stabilito nelle citate sentenze in relazione alla prescritta necessità di procedere, per effetto del disposto annullamento dei predetti articoli 4, comma 2, del predetto regolamento n. 256 del 2003 e 3, comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008, alla rideterminazione dei criteri di assegnazione del quantitativo di biodiesel in esenzione o agevolato, contenuti nelle suddette disposizioni;
Considerato che, al fine di potenziare la tutela di condizioni di parità nell'accesso al mercato del biodiesel da parte dei soggetti produttori dello stesso, ritenute dal Consiglio di Stato, nelle citate sentenze, non sufficientemente salvaguardate dall'applicazione dei criteri di assegnazione di cui alle disposizioni dallo stesso Consiglio annullate, si è proceduto ad eliminare lo scostamento tra i coefficienti posti alla base dei predetti criteri in modo da bilanciare il peso attribuito al rispettivo valore;
Tenuto conto che dalla predetta rideterminazione dei criteri di assegnazione dei quantitativi di biodiesel in esenzione o agevolato potrebbe derivare la necessità di procedere, per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009, alla riassegnazione, alle ditte ammesse a partecipare ai programmi disciplinati dai predetti regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 256 del 2003 e n. 156 del 2008, dei contingenti di biodiesel ivi previsti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota n. 3-5270 del 6 giugno 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256
1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, è così riformulato:
«2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite di cui al comma 1, l'assegnazione è effettuata con le seguenti modalità:
a) nella prima annualità di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonchè la capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,5 e 0,5. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualità. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attività, i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,125. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio;
b) nelle annualità successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le quote residue sono assegnate proporzionalmente alle capacità produttive delle predette ditte richiedenti. Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi da assegnare alle stesse sono determinati con l'applicazione dei criteri di cui alla lettera a) e attribuiti riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.».
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156
1. L'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, è così riformulato:
«4. La quota preliminarmente assegnabile è ripartita tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacità convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e della capacità produttiva annua di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,5 e 0,5. Ai fini del calcolo della predetta capacità convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche.».
Disposizioni varie
1. Fermi restando i dati storici in base ai quali ciascuna ditta ammessa a partecipare ai programmi è risultata destinataria di quote agevolate di biodiesel, per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 le assegnazioni del medesimo prodotto sono rideterminate alle stesse ditte tenuto conto dei criteri individuati rispettivamente negli articoli 1 e 2.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 febbraio 2015
Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 666