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DIRETTIVA (UE) 2015/413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 11 marzo 2015

G.U.U.E. 13 marzo 2015, n. L 68

Direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni e l'assistenza reciproca riguardo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale(Testo rilevante ai fini del SEE) (1)

TESTO COORDINATO (alla Dir. (UE) 2024/3237)

(1)

Titolo sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237.

Note sul recepimento

Adottata il: 11 marzo 2015

Entrata in vigore il: 17 marzo 2015

Termine per il recepimento: 6 maggio 2015

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione. L'Unione attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell'Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale.

2) Tuttavia, vista la mancanza di procedure adeguate e nonostante le possibilità esistenti nell'ambito della decisione 2008/615/GAI del Consiglio (3) e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (4) (in seguito «le decisioni di Prüm»), spesso le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non sono applicate se le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. La presente direttiva mira ad assicurare che anche in tali casi sia garantita l'efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

3) Nella comunicazione del 20 luglio 2010 dal titolo «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», la Commissione ha sottolineato che l'applicazione della normativa stradale si conferma un elemento chiave per la creazione di condizioni favorevoli alla riduzione sostanziale del numero di morti e feriti. Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2010 in materia di sicurezza stradale, il Consiglio ha chiesto di esaminare la necessità di un maggior rigore nell'applicazione del codice della strada da parte degli Stati membri e, se del caso, a livello di Unione. Esso ha invitato la Commissione a esaminare le possibilità di armonizzare i codici della strada a livello dell'Unione, ove opportuno, e di adottare ulteriori misure volte ad agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per le infrazioni stradali, in particolare quelle connesse a incidenti stradali gravi.

4) Il 19 marzo 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale, sulla base dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), inerente ai trasporti del trattato che istituisce la Comunità europea [ora articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)]. La direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) è stata tuttavia adottata sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2, TFUE. La sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2014 nella causa C-43/12 (6) ha annullato la direttiva 2011/82/UE, in quanto essa non poteva essere validamente adottata sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2, TFUE. La sentenza ha disposto il mantenimento degli effetti della direttiva 2011/82/UE fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva basata sull'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE entro un periodo di tempo ragionevole - che non deve superare 12 mesi dalla data di pronuncia della sentenza. E' opportuno pertanto adottare una nuova direttiva sulla base di detto articolo.

5) E' opportuno incoraggiare una maggiore convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri e, a tale proposito, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di definire norme comuni per le apparecchiature automatiche di controllo per la sicurezza stradale.

6) E' opportuno sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito alle normative in materia di sicurezza stradale in vigore nei vari Stati membri e in merito all'attuazione della presente direttiva, in particolare attraverso appropriate misure volte a garantire la diffusione di informazioni sufficienti sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale quando si viaggia in un Stato membro diverso dallo Stato membro d'immatricolazione.

7) Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti, in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che l'applicazione delle sanzioni sia facilitata indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. A tal fine, si dovrebbe utilizzare un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per talune specifiche infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, che consenta allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d'immatricolazione.

8) Uno scambio transfrontaliero più efficace dei dati di immatricolazione dei veicoli, che semplifichi l'identificazione delle persone sospettate di aver commesso un'infrazione in materia di sicurezza stradale, potrebbe accrescere l'effetto deterrente e indurre alla prudenza il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'infrazione, permettendo di ridurre in tal modo il numero di vittime dovute agli incidenti stradali.

9) Le infrazioni in materia di sicurezza stradale contemplate dalla presente direttiva non sono soggette a un trattamento uniforme negli Stati membri. Alcuni Stati membri le qualificano, nel diritto nazionale, come illeciti «amministrativi», mentre altri come illeciti «penali». La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla qualifica di tali infrazioni ai sensi del diritto nazionale.

10) Gli Stati membri dovrebbero concedersi reciprocamente il diritto di accesso ai rispettivi dati di immatricolazione dei veicoli per migliorare lo scambio di informazioni e per rendere più rapide le procedure in vigore. A tal fine, nella presente direttiva dovrebbero essere incluse, per quanto possibile, le disposizioni relative alle specifiche tecniche e alla disponibilità dello scambio automatizzato di dati contenute nelle decisioni di Prüm.

11) La decisione 2008/616/GAI specifica le caratteristiche di sicurezza delle applicazioni software esistenti e i relativi requisiti tecnici per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli. Fatta salva l'applicabilità generale della suddetta decisione, tali caratteristiche di sicurezza e requisiti tecnici dovrebbero, per motivi di efficienza regolamentare e pratica, essere utilizzati ai fini della presente direttiva.

12) Le applicazioni informatiche esistenti dovrebbero costituire la base per lo scambio di dati a norma della presente direttiva e agevolare nel contempo la presentazione di relazioni alla Commissione da parte degli Stati membri. Tali applicazioni dovrebbero permettere lo scambio rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli tra gli Stati membri. E' opportuno sfruttare l'applicazione informatica del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris), che è obbligatoria per gli Stati membri a norma delle decisioni di Prüm per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli. La Commissione dovrebbe valutare e redigere una relazione sul funzionamento delle applicazioni informatiche utilizzate ai fini della presente direttiva.

13) L'ambito d'applicazione di tali applicazioni informatiche dovrebbe essere limitato ai processi usati nello scambio di informazioni tra i punti di contatto nazionali negli Stati membri. Le procedure e i processi automatizzati nei quali le informazioni sono destinate a essere utilizzate esulano dall'ambito di tali applicazioni.

14) La strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'UE mira a trovare le soluzioni più semplici, più facilmente reperibili e vantaggiose in termini di costi per lo scambio di informazioni.

15) Gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informare la persona interessata delle procedure applicabili e delle conseguenze giuridiche secondo il diritto dello Stato membro dell'infrazione. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d'immatricolazione o nella lingua con maggiore probabilità compresa dalla persona interessata, onde assicurare che la persona in questione capisca chiaramente le informazioni a essa comunicate. Gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure appropriate, atte a garantire che sia informato soltanto il diretto interessato e non terzi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero utilizzare modalità di dettaglio analoghe a quelle adottate quando indagano su siffatte infrazioni, ivi compresi strumenti quali il plico raccomandato, se del caso. Tale persona potrà in tal modo reagire adeguatamente alla lettera d'informazione, in particolare chiedendo ulteriori informazioni, pagando la multa o esercitando i propri diritti della difesa, specialmente in caso di errore nell'identificazione. Ulteriori procedure sono contemplate dagli strumenti giuridici vigenti, fra cui gli strumenti di mutua assistenza e di reciproco riconoscimento, ad esempio la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio (7).

16) Gli Stati membri dovrebbero fornire traduzioni equivalenti in relazione alla lettera d'informazione inviata dallo Stato membro dell'infrazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

17) Al fine di perseguire una politica di sicurezza stradale volta a un livello elevato di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione e tenendo conto dell'estrema diversità delle situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, fatte salve politiche e normative più restrittive, per assicurare una maggiore convergenza dei codici della strada e della loro applicazione tra gli Stati membri. Nel quadro della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di definire norme comuni al fine di stabilire metodi, prassi e standard minimi comparabili a livello di Unione, tenendo conto della cooperazione internazionale e degli accordi esistenti in materia di sicurezza stradale, in particolare della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968.

18) Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri la Commissione dovrebbe esaminare l'esigenza di criteri comuni per le procedure di follow-up applicate dagli Stati Membri in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, conformemente alla legislazione e alle procedure degli Stati membri. In tale relazione la Commissione dovrebbe affrontare questioni quali le procedure tra le autorità competenti degli Stati membri per la trasmissione della decisione finale di irrogare una sanzione e/o una pena pecuniaria, nonché il riconoscimento e l'applicazione della decisione finale.

19) Nel preparare la revisione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione consulti tutti i pertinenti soggetti interessati, quali le autorità o gli organismi competenti per l'applicazione della normativa in materia di circolazione stradale, le associazioni delle vittime e altre organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale.

20) Una più stretta cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbe andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e alla protezione dei dati personali, garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati. Tali disposizioni dovrebbero tenere conto in particolare della natura specifica dell'accesso online transfrontaliero a banche dati. Occorre che le applicazioni informatiche da sviluppare consentano che lo scambio di informazioni avvenga in condizioni di sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi. I dati raccolti a norma della presente direttiva non dovrebbero essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli obblighi relativi alle condizioni di utilizzo e di conservazione temporanea dei dati.

21) Il trattamento dei dati personali previsto dalla presente direttiva è appropriato per raggiungere i legittimi obiettivi da essa perseguiti in materia di sicurezza stradale, vale a dire garantire un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione delle sanzioni e non va al di là di quanto è appropriato e necessario per raggiungere tali obiettivi.

22) I dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono dati personali. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dovrebbe applicarsi alle attività di trattamento svolte in applicazione della presente direttiva. Fatti salvi i requisiti procedurali previsti per le opposizioni e i ricorsi giurisdizionali degli Stati membri interessati, il soggetto interessato dovrebbe essere informato di conseguenza, al momento della notifica dell'infrazione, del diritto di accesso e del diritto di rettifica e di cancellazione dei dati personali, nonché del periodo massimo previsto per legge per la conservazione dei dati. In tale ambito, il soggetto interessato dovrebbe altresì avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o la cancellazione immediata dei dati registrati indebitamente.

23) Nell'ambito delle decisioni di Prüm, il trattamento dei dati di immatricolazione dei veicoli contenenti dati personali è soggetto alle disposizioni specifiche sulla protezione dei dati di cui alla decisione 2008/615/GAI. A tal fine, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare tali disposizioni specifiche ai dati personali che sono trattati anche ai fini della presente direttiva, purché garantiscano che il trattamento dei dati relativi all'insieme delle infrazioni disciplinate dalla presente direttiva rispetti le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

24) I paesi terzi dovrebbero poter partecipare allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli, a condizione che abbiano concluso un accordo con l'Unione a tal fine. Tale accordo dovrebbe comprendere le necessarie disposizioni sulla protezione dei dati.

25) La presente direttiva difende i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

26) Al fine di conseguire l'obiettivo dello scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso mezzi interoperabili, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, allo scopo di tenere conto delle pertinenti modifiche delle decisioni di Prüm o allorché previsto dagli atti giuridici dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato I. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

27) La Commissione dovrebbe analizzare l'applicazione della presente direttiva nell'ottica di individuare ulteriori misure efficaci ed efficienti volte a migliorare la sicurezza stradale. Fatti salvi gli obblighi in materia di recepimento della presente direttiva, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero inoltre, se del caso, collaborare con la Commissione nello svolgimento di tale attività per assicurare relazioni tempestive e complete in materia.

28) Poiché, qualora l'infrazione sia commessa con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui essa è stata commessa, l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può piuttosto essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

29) Dato che la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito non erano soggetti alla direttiva 2011/82/UE e non dovevano quindi recepirla, è opportuno concedere a tali Stati membri un periodo di tempo supplementare sufficiente per farlo.

30) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha espresso un parere il 3 ottobre 2014,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 12 del 15.1.2015.

(2)

Posizione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 marzo 2015.

(3)

Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008).

(4)

Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008).

(5)

Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 288 del 5.11.2011).

(6)

Sentenza nella causa Commissione/Parlamento e Consiglio, C-43/12, UE:C:2014:298.

(7)

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005).

(8)

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010).

(9)

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995).

(10)

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001).

Art. 1

Obiettivo

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

La presente direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. La direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:

a) eccesso di velocità;

b) mancato uso della cintura di sicurezza;

c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;

d) guida in stato di ebbrezza;

e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;

f) mancato uso del casco protettivo;

g) circolazione su una corsia vietata;

h) uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida;

i) mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede;

j) sorpasso pericoloso;

k) sosta o fermata pericolosa;

l) attraversamento di una o più strisce longitudinali continue;

m) guida contromano;

n) mancato rispetto delle norme sulla formazione e l'utilizzo dei corridoi di emergenza o mancata precedenza ai veicoli dei servizi di emergenza;

o) uso di un veicolo sovraccarico;

p) mancato rispetto delle norme che disciplinano le restrizioni di accesso dei veicoli;

q) incidente con fuga del conducente;

r) mancato rispetto delle norme a un passaggio a livello ferroviario.

In deroga al primo comma, lettera p), la presente direttiva non si applica alle condotte che costituiscono mancato rispetto delle norme che disciplinano le restrizioni di accesso dei veicoli nei casi seguenti:

a) le informazioni concernenti i limiti di restrizioni, divieti o obblighi con validità zonale, stato di accesso e condizioni per la circolazione nelle zone con restrizioni di accesso dei veicoli e i dati sulle restrizioni di accesso permanenti dei veicoli non sono stati creati né resi accessibili attraverso il punto di accesso nazionale in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione (1);

b) il conducente non rispetta le norme relative agli oneri e alle altre tariffe che devono essere pagati prima di entrare in una zona soggetta a restrizioni di accesso dei veicoli.

2. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dalle seguenti disposizioni degli atti giuridici dell'Unione:

a) la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio (2);

b) la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

c) le procedure di consegna degli atti del procedimento di cui all'articolo 5 della convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (4);

d) le disposizioni relative ai diritti degli indagati e imputati di cui alle direttive 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6)2013/48/UE (7), (UE) 2016/343 (8), (UE) 2016/800 (9) e (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(1)

Regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione, del 2 febbraio 2022, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 122 del 25.4.2022).

(2)

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005).

(3)

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014).

(4)

GU C 197 del 12.7.2000.

(5)

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010).

(6)

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012).

(7)

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013).

(8)

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016).

(9)

Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016).

(10)

Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016).

Art. 3

Definizioni

(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "veicolo", qualsiasi mezzo di trasporto soggetto a immatricolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro dell'infrazione normalmente adibito al trasporto su strada di persone o di merci, compresi veicoli combinati o rimorchi;

b) «Stato membro dell'infrazione», lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;

c) «Stato membro d'immatricolazione», lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;

d) «eccesso di velocità», il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada o il tipo di veicolo in questione;

e) «mancato uso della cintura di sicurezza», il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio (1) e del diritto dello Stato membro dell'infrazione;

f) «mancato arresto davanti a un semaforo rosso», il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

g) «guida in stato di ebbrezza», la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

h) «guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti», la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

i) «mancato uso del casco protettivo», il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

j) "circolazione su una corsia vietata", l'uso illecito di una corsia permanente già esistente o di una corsia provvisoria, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

k) «uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida», l'uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nel diritto dello Stato membro dell'infrazione;

l) "punto di contatto nazionale", le autorità designate ai fini dello scambio automatizzato delle richieste in entrata e delle risposte in uscita di dati d'immatricolazione dei veicoli, delle richieste in entrata e in uscita di assistenza reciproca per l'identificazione della persona interessata, delle richieste in entrata e in uscita di assistenza reciproca per l'invio della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o i documenti di follow-up alla persona interessata e delle richieste e risposte in entrata e in uscita di assistenza reciproca nell'applicazione delle decisioni amministrative definitive sulle ammende in materia di circolazione stradale irrogate per infrazioni in materia di sicurezza stradale;

m) «ricerca automatizzata», la procedura di accesso online per la consultazione delle banche dati di uno, più di uno o tutti gli Stati membri o i paesi partecipanti;

n) «intestatario del veicolo», la persona a cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione;

o) "mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede", il fatto di non mantenere la distanza sufficiente dal veicolo che precede, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

p) "sorpasso pericoloso", il sorpasso di un altro veicolo o di un altro utente della strada effettuato in modo che viola le norme applicabili in materia di sorpasso, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

q) "sosta o fermata pericolosa", la sosta o la fermata del veicolo effettuata in violazione delle norme applicabili in materia di sosta o fermata pericolosa, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione; il mancato pagamento delle tariffe di parcheggio e altre infrazioni analoghe non sono da ritenersi casi di sosta o fermata pericolosa;

r) "attraversamento di una o più strisce longitudinali continue", il cambio di corsia effettuato attraversando con il veicolo in modo illegale almeno una striscia longitudinale continua, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

s) "guida contromano", la guida di un veicolo in senso contrario al senso di marcia previsto, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

t) "mancato rispetto delle norme sulla formazione e l'utilizzo dei corridoi di emergenza o mancata precedenza ai veicoli dei servizi di emergenza", l'inosservanza delle norme applicabili intese a consentire ai veicoli dei servizi di emergenza, quali veicoli di polizia, veicoli di soccorso o automezzi antincendio, di transitare e raggiungere il luogo dell'emergenza, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

u) "uso di un veicolo sovraccarico", l'uso di un veicolo non conforme alle prescrizioni relative al peso massimo autorizzato o al peso massimo autorizzato per asse stabilite nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali di recepimento della direttiva 96/53/CE del Consiglio (2), o nel diritto dello Stato membro dell'infrazione per i veicoli o le operazioni in relazione ai quali tale direttiva non stabilisce siffatte prescrizioni;

v) "notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale", la prima decisione o primo qualsiasi altro documento emessi dall'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione alla persona interessata;

w) "documento di follow-up", qualsiasi decisione o qualsiasi altro documento che l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione emette dopo la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale in relazione a tale notifica o all'infrazione in materia di sicurezza stradale in questione, fino alla fase del ricorso dinanzi a un'autorità competente con il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti;

x) "persona interessata", una persona identificata conformemente al diritto dello Stato membro dell'infrazione come personalmente responsabile di un'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o l'intestatario, il proprietario, l'utente finale o il conducente del veicolo con cui è stata commessa un'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, anche se non identificato come personalmente responsabile in conformità del diritto nazionale dello Stato membro dell'infrazione;

y) "utente finale", qualsiasi persona che non sia l'intestatario o il proprietario del veicolo, ma un'altra persona indicata nel registro di immatricolazione dello Stato membro d'immatricolazione, a cui sia consentito utilizzare tale veicolo o che sia responsabile del suo utilizzo quotidiano, in particolare nell'ambito di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine o poiché il veicolo fa parte di un parco veicoli a disposizione dei dipendenti;

z) "Stato membro di residenza", qualsiasi Stato membro che può essere ritenuto con un ragionevole grado di certezza il luogo di residenza abituale della persona interessata;

aa) "mancato rispetto delle norme che disciplinano le restrizioni di accesso dei veicoli", il mancato rispetto di norme di accesso chiaramente e visibilmente demarcate, stabilite per tutte o per determinate categorie di veicoli ai fini della sicurezza stradale, come le zone pedonali e scolastiche e le piste ciclabili, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

ab) "incidente con fuga del conducente", situazione in cui il conducente si allontana dopo aver causato un incidente o una collisione stradale per evitare di subirne le conseguenze, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

ac) "mancato rispetto delle norme a un passaggio a livello ferroviario", il fatto di non fermarsi a un passaggio a livello ferroviario o di agire in modo pericoloso a un passaggio a livello ferroviario, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

ad) "autorità competente", l'autorità responsabile dell'immatricolazione dei veicoli o della registrazione delle patenti di guida, dell'avvio dei procedimenti di follow-up o delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o dell'applicazione delle sanzioni pertinenti, conformemente al diritto del rispettivo Stato membro.

(1)

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (GU L 373 del 31.12.1991).

(2)

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996).

Art. 3

Punti di contatto nazionali

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali per:

a) lo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli conformemente all'articolo 4;

b) le richieste e le risposte in entrata e in uscita di assistenza reciproca per l'identificazione della persona interessata conformemente all'articolo 5 quater;

c) le richieste e le risposte in entrata e in uscita di assistenza reciproca per la consegna della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o dei documenti di follow-up alla persona interessata conformemente all'articolo 5 sexies; e

d) le richieste e le risposte in entrata e in uscita di assistenza reciproca per l'applicazione delle decisioni amministrative definitive sulle ammende in materia di circolazione stradale irrogate per infrazioni in materia di sicurezza stradale conformemente all'articolo 5 septies.

Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto applicabile dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi punti di contatto nazionali cooperino tra loro al fine di garantire che tutte le informazioni necessarie siano condivise in tempo utile e che siano rispettati i termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, e all'articolo 5 quater, paragrafi 7 e 8.

Art. 4

Procedure per lo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli e l'assistenza reciproca tra Stati membri

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, rilevate nel territorio dello Stato membro dell'infrazione, lo Stato membro d'immatricolazione concede ai punti di contatto nazionali dello Stato membro dell'infrazione l'accesso ai dati nazionali seguenti di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su quanto segue:

a) i dati relativi ai veicoli;

b) i dati relativi agli intestatari e, se disponibili, ai proprietari e agli utenti finali dei veicoli.

Gli elementi di dati di cui al primo comma, lettere a) e b), che sono necessari per effettuare una ricerca sono quelli indicati nell'allegato.

2. Lo Stato membro dell'infrazione provvede affinché solo le sue autorità competenti abbiano l'accesso allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli attraverso i propri punti di contatto nazionali. Nell'effettuare una ricerca sotto forma di richiesta in uscita, l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione deve utilizzare il numero completo d'immatricolazione del veicolo.

L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione provvede affinché ogni richiesta in uscita comprenda il nome dell'autorità competente che presenta la richiesta, il nome utente della persona che tratta la richiesta e il numero di riferimento della richiesta.

3. Al fine di stabilire se un veicolo ha commesso un'infrazione in materia di sicurezza stradale pertinente, l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione può inizialmente chiedere l'accesso, tramite il proprio punto di contatto nazionale, solo ed esclusivamente ai dati tecnici relativi ai veicoli elencati nella sezione 2, parti I e II, dell'allegato.

Ove sia stabilito che un veicolo ha commesso un'infrazione in materia di sicurezza stradale, l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione può successivamente chiedere l'accesso, tramite il proprio punto di contatto nazionale, ai dati personali relativi alla persona interessata elencati nella sezione 2, parte I, e parti da III a VI, dell'allegato.

4. Lo Stato membro dell'infrazione utilizza i dati ottenuti nell'ambito delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, al fine di stabilire l'identità della persona personalmente responsabile di tali infrazioni in materia di sicurezza stradale ai sensi della legislazione dello Stato membro dell'infrazione.

5. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro d'immatricolazione provvede affinché, quando accedono ai dati di immatricolazione dei veicoli, le autorità competenti dello Stato membro dell'infrazione ricevano un messaggio specifico che le informi, almeno nei casi seguenti, che:

a) al momento dell'infrazione, il veicolo era stato registrato come rottamato;

b) al momento dell'infrazione, il veicolo era registrato come rubato in un registro nazionale;

c) al momento dell'infrazione, la targa di immatricolazione del veicolo era registrata come rubata in un registro nazionale;

d) al momento dell'infrazione, in alcun registro nazionale sono presenti informazioni relative al veicolo;

e) l'input di ricerca è stato rilevato come non corretto, in base ad alcuni requisiti nazionali di sintassi;

f) le informazioni richieste non possono essere comunicate nel caso in cui rivelino l'identità di una persona protetta conformemente al diritto dello Stato membro d'immatricolazione.

6. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro d'immatricolazione garantisce che siano condivisi solo gli elementi di dati personali connessi all'infrazione in materia di sicurezza stradale commessa.

7. Ai fini dell'assistenza reciproca a norma degli articoli 5 quater, 5 sexies o 5 septies, le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché ogni richiesta di assistenza reciproca comprenda il nome dell'autorità competente che presenta la richiesta, il nome utente della persona che tratta la richiesta e il numero di riferimento della richiesta.

Art. 4

Registri di immatricolazione nazionali

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli elementi di dati elencati nella sezione 2, parti da I a III e V, dell'allegato, se disponibili nei rispettivi registri di immatricolazione nazionali, siano aggiornati.

2. Gli Stati membri, ai fini della presente direttiva, conservano gli elementi di dati elencati nella sezione 2, parti V e VI, dell'allegato, se disponibili, nel registro di immatricolazione nazionale per almeno 12 mesi dopo qualsiasi modifica relativa all'intestatario, al proprietario o all'utente finale del veicolo, e non più a lungo del necessario, ai sensi della legislazione dello Stato membro.

Art. 5

Notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione decide se avviare o no procedimenti di follow-up relativamente a infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Qualora decida di avviare siffatti procedimenti, l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione emette, entro il termine stabilito all'articolo 5 bis, paragrafo 2, una notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale che informa la persona interessata in merito all'infrazione in materia di sicurezza stradale e, se del caso, alla decisione di avviare un procedimento di follow-up.

La notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale può avere finalità diverse da quelle di cui al secondo comma che sono necessarie per l'applicazione di quanto previsto dalle norme, quali la richiesta di comunicare l'identità e l'indirizzo della persona responsabile dell'infrazione in materia di sicurezza stradale, un'indagine volta a stabilire se la persona interessata ammetta o neghi di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale o una richiesta di pagamento.

2. La notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale comprende quanto meno le informazioni seguenti:

a) un'indicazione che la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale è emessa ai fini della presente direttiva;

b) il nome, l'indirizzo postale, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione;

c) tutte le informazioni pertinenti all'infrazione in materia di sicurezza stradale, in particolare i dati relativi al veicolo con cui è stata commessa l'infrazione, compresi il numero di immatricolazione del veicolo, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, la natura dell'infrazione, il riferimento dettagliato alle disposizioni giuridiche violate e, ove opportuno, i dati relativi al dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione;

d) informazioni dettagliate sulla qualificazione giuridica dell'infrazione in materia di sicurezza stradale, sulle sanzioni applicabili e su altre conseguenze giuridiche dell'infrazione in materia di sicurezza stradale, comprese le informazioni relative alle interdizioni alla guida (inclusi punti di penalità o altre restrizioni del diritto alla guida), in conformità del diritto dello Stato membro dell'infrazione;

e) informazioni dettagliate sui tempi, le modalità e i luoghi deputati all'esercizio del diritto di difesa o al ricorso contro la decisione di perseguire l'infrazione in materia di sicurezza stradale, compresi i requisiti per l'ammissibilità di tale ricorso e il termine per la sua presentazione, nonché sulla possibilità di avviare procedimenti in contumacia e sulle relative condizioni, in conformità del diritto dello Stato membro dell'infrazione;

f) ove applicabile, informazioni sulle misure adottate per identificare la persona interessata conformemente all'articolo 5 quinquies e sulle conseguenze della mancata cooperazione;

g) ove applicabile, informazioni dettagliate su nome, indirizzo e numero di conto bancario internazionale (IBAN) dell'autorità presso la quale può essere liquidata una sanzione pecuniaria irrogata, sul termine per il pagamento e sui metodi di pagamento alternativi praticabili e accessibili, in particolare applicazioni informatiche specifiche, purché tali metodi siano accessibili sia ai residenti sia ai non residenti;

h) informazioni chiare e complete sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati e sui diritti degli interessati, compresa un'indicazione su dove è possibile reperire le informazioni fornite a norma dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), comprese le informazioni relative alla fonte da cui provengono i dati personali, o un'indicazione che le norme di applicazione generale in materia di protezione dei dati sono disponibili sul portale CBE di cui all'articolo 8 della presente direttiva;

i) ove applicabile, informazioni dettagliate sulla possibilità e sulle modalità di attenuazione delle sanzioni per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, anche mediante il pagamento anticipato di una sanzione pecuniaria;

j) durante il periodo transitorio di cui all'articolo 5 nonies, paragrafo 2, e ove applicabile, un'indicazione chiara del fatto che l'entità giuridica privata che invia la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale è abilitata dall'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione di cui all'articolo 5 nonies, paragrafo 1, e una chiara demarcazione tra gli importi delle somme richieste, sulla base del relativo fondamento giuridico;

k) un link e, se possibile, un codice QR che rimandano al portale CBE di cui all'articolo 8.

3. L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione provvede affinché un conducente non residente riceva la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale di cui al paragrafo 2 se:

a) il conducente non residente è stato oggetto di un controllo su strada in loco; e

b) l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione non ha applicato in loco la sanzione connessa all'infrazione commessa.

La notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale è inviata al conducente non residente conformemente all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2.

4. L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione provvede affinché, qualora un conducente non residente sia stato oggetto di un controllo su strada in loco e detta autorità competente abbia applicato in loco la sanzione connessa all'infrazione commessa, tale conducente non residente riceva quanto meno:

a) una ricevuta della transazione pecuniaria o il verbale che impone una sanzione pecuniaria da pagare entro un determinato periodo di tempo;

b) i dati di contatto dell'autorità competente;

c) le informazioni sulle infrazioni commesse e, se del caso, sulle modalità che garantiscono il rispetto delle norme in futuro;

d) se possibile, un link o un codice QR che rimandano al portale CBE di cui all'articolo 8.

Le informazioni e i documenti di cui al primo comma sono forniti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'infrazione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione ritenga appropriata.

5. Su richiesta della persona interessata, e in conformità del diritto dello Stato membro dell'infrazione, l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione provvede affinché sia consentito l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso relative alle indagini sulla pertinente infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione può considerare tale richiesta come una richiesta d'impugnazione contro la sanzione irrogata; in tal caso, mediante la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale informa in modo chiaro e conciso la persona interessata di tale fatto e delle implicazioni giuridiche e procedurali di tale richiesta.

6. Gli Stati membri provvedono affinché l'inizio dei termini entro i quali i non residenti possono esercitare il loro diritto di ricorso o richiedere un'attenuazione delle sanzioni, in conformità del paragrafo 2, rispettivamente lettere e) e i), sia proporzionato, al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali diritti, e corrisponda alla data di spedizione o di ricevimento per posta o con mezzi elettronici della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o della decisione ufficiale sulla responsabilità della persona interessata.

(1)

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016).

(2)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

Art. 5

Consegna della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e dei documenti di follow-up

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione invia la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e i documenti di follow-up alle persone interessate per posta, a mezzo raccomandata, posta registrata o con mezzi elettronici equivalenti in conformità del capo III, sezione 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in conformità del diritto dello Stato membro dell'infrazione.

2. La notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale indirizzata all'intestatario, al proprietario o all'utente finale del veicolo è effettuata entro 11 mesi dall'infrazione in materia di sicurezza stradale qualora le ricerche automatizzate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, abbiano avuto esito positivo e l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione abbia stabilito l'identità e l'indirizzo dell'intestatario, del proprietario o dell'utente finale del veicolo con il grado di certezza richiesto dal diritto nazionale.

Qualora le ricerche automatizzate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non abbiano avuto esito positivo o l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione non sia stata in grado di stabilire l'identità e l'indirizzo dell'intestatario, del proprietario o dell'utente finale del veicolo con il grado di certezza richiesto dal diritto nazionale, la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale è emessa entro 5 mesi dalla data in cui l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione ha stabilito tale informazione.

3. Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire alle persone interessate di partecipare in remoto ai procedimenti giudiziari tramite collegamento video.

(1)

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).

Art. 5

Traduzione della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e dei documenti di follow-up fondamentali

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione, se decide di avviare procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, emette la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e qualsiasi documento di follow-up fondamentale nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo.

Ai fini del presente articolo sono le autorità competenti dello Stato membro dell'infrazione a decidere se un documento di follow-up sia fondamentale. Tuttavia, le autorità competenti tengono conto del fatto che la persona interessata deve comprendere le accuse e sia in grado di esercitare pienamente i diritti della difesa. Ciò comprende, in particolare, tutte le informazioni pertinenti all'infrazione, la natura dell'infrazione commessa, la sanzione irrogata, i mezzi d'impugnazione esperibili contro detta decisione, il termine previsto a tal fine e l'identificazione dell'organo dinanzi al quale presentare il ricorso.

2. In ogni caso specifico le autorità competenti dello Stato dell'infrazione decidono se sono fondamentali altri documenti.

3. Non è necessario tradurre le parti di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire alle persone interessate di conoscere le accuse a loro carico. Le autorità competenti decidono se tali parti sono pertinenti a tale scopo, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4. Su richiesta della persona interessata, l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione consente a tale persona di ricevere i documenti di follow-up in un'ulteriore lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, diversa da quella del documento di immatricolazione del veicolo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la qualità della traduzione della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e dei documenti di follow-up sia quanto meno quella richiesta dall'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/64/UE.

6. Lo Stato membro dell'infrazione provvede affinché, su richiesta della persona interessata, l'autorità competente in questione riesamini, in modo efficace e rapido, la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o i documenti di follow-up emessi nei confronti di tale persona in quanto tale notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o i documenti di follow-up non sarebbero conformi al presente articolo e agli articoli 5, 5 bis e 5 sexies.

Art. 5

Assistenza reciproca nell'identificazione della persona interessata

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca se le autorità competenti dello Stato membro dell'infrazione, dopo aver esperito tutti gli altri mezzi a loro disposizione, in particolare dopo aver effettuato una ricerca automatizzata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e dopo aver consultato altre banche dati la cui consultazione è esplicitamente autorizzata a norma della legislazione dell'Unione e nazionale, non sono ancora in grado di identificare la persona interessata con il grado di certezza richiesto dal diritto nazionale per avviare o condurre i procedimenti di follow-up di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca ai sensi del presente articolo. Se tuttavia, dopo aver valutato le circostanze dei singoli casi, si accerta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/41/UE, gli Stati membri vincolati da tale direttiva possono applicare tra loro soltanto tale direttiva.

3. L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione decide se richiedere assistenza reciproca per ottenere le informazioni supplementari di cui al paragrafo 5.

La richiesta di assistenza reciproca può essere introdotta solo dall'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione, conformemente al diritto nazionale di tale Stato membro.

L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione utilizza i dati ottenuti dall'assistenza reciproca per stabilire l'identità della persona personalmente responsabile dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commessa nel territorio dello Stato membro dell'infrazione.

4. Se l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione ha deciso di chiedere assistenza reciproca a norma del paragrafo 1, trasmette, tramite il proprio punto di contatto nazionale, una richiesta in formato elettronico strutturato al punto di contatto nazionale dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza.

5. L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione può chiedere allo Stato membro d'immatricolazione o allo Stato membro di residenza di:

a) stabilire l'identità e l'indirizzo della persona interessata, conformemente al diritto dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza, anche utilizzando banche dati nazionali quali i registri delle patenti di guida o i registri anagrafici;

b) invitare l'intestatario, il proprietario o l'utente finale del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione in materia di sicurezza stradale a fornire informazioni sull'identità, l'indirizzo e, ove disponibili, altri dati di contatto della persona responsabile dell'infrazione in materia di sicurezza stradale, conformemente alle procedure nazionali dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza, che devono essere applicate come se l'atto di indagine in questione fosse stato disposto dalle autorità di tale Stato membro.

6. La richiesta in formato elettronico strutturato contiene le informazioni seguenti:

a) gli elementi di dati relativi alla persona interessata ottenuti a seguito della ricerca automatizzata effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

b) se disponibile, la registrazione visiva del conducente recuperata dall'apparecchiatura di rilevamento, in particolare gli autovelox;

c) i dati relativi all'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

d) i dati relativi al veicolo con cui è stata commessa l'infrazione in materia di sicurezza stradale;

e) il motivo della richiesta di assistenza reciproca.

7. A meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto elencati al paragrafo 8 o che sia impossibile raccogliere le informazioni richieste, l'autorità competente dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza raccoglie le informazioni richieste di cui al paragrafo 5 senza indebito ritardo.

Senza indebito ritardo ed entro due mesi dal giorno in cui ha raccolto le informazioni richieste, l'autorità competente dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza risponde alla richiesta per via elettronica tramite il proprio punto di contatto nazionale.

Nel raccogliere le informazioni richieste, l'autorità competente dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza rispetta le formalità e le procedure espressamente richieste dall'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione, nella misura in cui non siano incompatibili con la propria legislazione nazionale.

8. L'autorità competente dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza può rifiutare di fornire le informazioni supplementari richieste di cui al paragrafo 5. Procede in tal senso solo in uno o più dei casi seguenti:

a) il diritto dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza prevede un'immunità o un privilegio che impedisce la fornitura delle informazioni;

b) la fornitura delle informazioni richieste sarebbe contraria al principio del ne bis in idem o comprometterebbe un'indagine penale in corso;

c) la fornitura delle informazioni richieste comprometterebbe un'indagine penale in corso;

d) la fornitura delle informazioni richieste sarebbe in contrasto con gli interessi essenziali di sicurezza nazionale dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza o lesiva degli stessi, metterebbe in pericolo la fonte delle informazioni o comporterebbe l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;

e) sussistono motivi fondati di ritenere che la fornitura delle informazioni richieste sarebbe incompatibile con gli obblighi incombenti allo Stato membro d'immatricolazione o allo Stato membro di residenza conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

f) la fornitura delle informazioni richieste comprometterebbe la sicurezza di un individuo o rivelerebbe l'identità di una persona protetta in conformità del diritto dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza.

Entro due mesi dal giorno in cui decide di applicare un motivo di rifiuto o stabilisce che non è possibile raccogliere le informazioni richieste, l'autorità competente dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza ne informa lo Stato membro dell'infrazione tramite il proprio punto di contatto nazionale. L'autorità competente dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza può decidere di non specificare quale motivo di rifiuto applica nei casi di cui al primo comma, lettere b), d) ed f).

Art. 5

Misure nazionali che agevolano l'identificazione della persona responsabile

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. In relazione alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare qualsiasi misura stabilita nel loro diritto nazionale per identificare con successo la persona responsabile dell'infrazione in materia di sicurezza stradale ("persona responsabile"), ad esempio misure relative all'obbligo per l'intestatario, il proprietario o l'utente finale di un veicolo di cooperare ai fini dell'identificazione della persona responsabile, purché siano rispettati i diritti fondamentali e procedurali previsti dal diritto dell'Unione e nazionale.

2. Le autorità competenti possono, in particolare:

a) consegnare atti alle persone interessate in relazione alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, compresi i documenti in cui è chiesto a tali persone di confermare la propria responsabilità per le infrazioni in materia di sicurezza stradale;

b) applicare, nella misura più ampia possibile, gli obblighi, comprese le relative sanzioni, imposti alle persone interessate che sono rilevanti ai fini dell'identificazione della persona responsabile.

Art. 5

Assistenza reciproca per la consegna della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e dei documenti di follow-up

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione può inviare la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o i documenti di follow-up alle persone interessate tramite le autorità competenti dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza nei casi seguenti:

a) l'indirizzo della persona alla quale il documento è destinato è sconosciuto, incompleto o incerto;

b) le norme procedurali previste dal diritto dello Stato membro dell'infrazione richiedono una prova della consegna dell'atto diversa dalla prova che può essere ottenuta mediante invio per posta, a mezzo raccomandata, posta registrata o con mezzi elettronici equivalenti di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1;

c) la consegna dell'atto per posta, a mezzo raccomandata, posta registrata o con mezzi elettronici equivalenti di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, non è stata possibile;

d) lo Stato membro dell'infrazione ha giustificati motivi per ritenere che la consegna dell'atto per posta, a mezzo raccomandata, posta registrata o con mezzi elettronici equivalenti di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, sia in quel caso particolare inefficace o inappropriata.

Le autorità competenti dello Stato membro dell'infrazione e dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza comunicano tra loro tramite i rispettivi punti di contatto nazionali.

2. Lo Stato membro d'immatricolazione o lo Stato membro di residenza provvede affinché la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e i documenti di follow-up da consegnare a norma del paragrafo 1 siano consegnati in conformità del rispettivo diritto nazionale oppure, qualora ciò sia debitamente giustificato, avvalendosi di un metodo particolare richiesto dallo Stato membro dell'infrazione, a meno che tale metodo non sia incompatibile con il rispettivo diritto nazionale.

3. Lo Stato membro d'immatricolazione o lo Stato membro di residenza provvede affinché la sua autorità competente fornisca una risposta in formato elettronico strutturato che include quanto segue:

a) se la consegna ha esito positivo, la data di consegna e i dati relativi alla persona che ha ricevuto l'atto;

b) se la consegna non ha esito positivo, il motivo della mancata consegna della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o del documento di follow-up.

La risposta indicante una consegna con esito positivo è considerata una prova della consegna dell'atto.

Art. 5

Assistenza reciproca nelle attività di applicazione

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. Gli Stati membri si prestano vicendevolmente assistenza nell'applicazione in caso di mancato pagamento di un'ammenda in materia di circolazione stradale irrogata per infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Dopo la consegna della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale alla persona interessata e in caso di mancato pagamento di un'ammenda per infrazione in materia di sicurezza stradale e irrogata dall'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione, tale autorità competente può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza assistenza nell'applicazione delle decisioni amministrative sulle ammende in materia di circolazione stradale relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. La richiesta di cui al paragrafo 2 è presentata solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la decisione su un'ammenda in materia di circolazione stradale è di natura amministrativa, definitiva e applicabile secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili dello Stato membro dell'infrazione;

b) lo Stato membro dell'infrazione è in possesso di una prova della consegna della richiesta di pagamento dell'ammenda stradale alla persona interessata;

c) la persona interessata è stata informata e ha avuto la possibilità di esperire i mezzi d'impugnazione contro la decisione amministrativa che infligge un'ammenda in materia di circolazione stradale conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dello Stato membro dell'infrazione;

d) l'ammenda in materia di circolazione stradale è superiore a 70 EUR.

4. L'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione trasmette, tramite il proprio punto di contatto nazionale, la richiesta di cui al paragrafo 2 allo Stato membro d'immatricolazione o allo Stato membro di residenza in formato elettronico strutturato.

5. Se la persona interessata è in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento dell'ammenda in materia di circolazione stradale, l'autorità competente dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza ne informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione.

6. Le autorità competenti dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza riconoscono la decisione amministrativa su un'ammenda in materia di circolazione stradale inviata a norma del presente articolo senza che siano richieste ulteriori formalità e adottano immediatamente tutte le misure necessarie per la sua applicazione, a meno che l'autorità competente decida di invocare uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento o dell'applicazione di cui al paragrafo 8.

7. L'applicazione della decisione su un'ammenda in materia di circolazione stradale è disciplinata dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nello Stato membro d'immatricolazione o nello Stato membro di residenza.

8. L'autorità competente dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza può rifiutarsi di riconoscere e applicare la decisione amministrativa su un'ammenda in materia di circolazione stradale. Procede in tal senso qualora abbia accertato uno dei casi seguenti:

a) l'applicazione della decisione su un'ammenda in materia di circolazione stradale sarebbe contraria al principio del ne bis in idem;

b) il diritto dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza prevede un'immunità che rende impossibile l'applicazione della decisione amministrativa su un'ammenda in materia di circolazione stradale;

c) la decisione su un'ammenda in materia di circolazione stradale non è più applicabile a norma del diritto dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza per decadenza dei termini;

d) la decisione su un'ammenda in materia di circolazione stradale non è definitiva;

e) la decisione su un'ammenda in materia di circolazione stradale o quanto meno il suo contenuto fondamentale non è tradotto come previsto all'articolo 5 ter;

f) la richiesta è incompleta e non può essere completata dalle autorità competenti dello Stato membro dell'infrazione;

g) sussiste una violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Se la richiesta è respinta, l'autorità competente dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza ne informa l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione, indicando i motivi del rifiuto.

9. La somma di denaro ottenuta dall'applicazione della decisione su un'ammenda in materia di circolazione stradale spetta allo Stato membro d'immatricolazione o allo Stato membro di residenza, salvo diverso accordo tra lo Stato membro dell'infrazione e lo Stato membro d'immatricolazione o lo Stato membro di residenza. L'ammontare è dovuto nella valuta dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza, a seconda di quale Stato membro abbia ricevuto la richiesta.

10. I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo non ostano all'applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI, di accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri nella misura in cui tali accordi o intese contribuiscono a semplificare o facilitare ulteriormente le procedure di applicazione delle sanzioni pecuniarie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Art. 5

Specifiche tecniche per lo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli e l'assistenza reciproca

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. Gli Stati membri utilizzano la versione aggiornata di un'applicazione informatica del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), progettata appositamente e altamente sicura, per scambiare le informazioni o trattare l'assistenza reciproca, conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 1.

Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati sia sicuro, efficiente sotto il profilo dei costi, rapido e affidabile ed effettuato con mezzi interoperabili nell'ambito di una struttura decentrata.

2. Le informazioni scambiate tramite EUCARIS sono trasmesse in forma cifrata.

3. Entro il 20 gennaio 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure, i contenuti e le specifiche tecniche del software, comprese le misure di cibersicurezza per le richieste e le risposte in formato elettronico strutturato relative all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a), e i mezzi di trasmissione delle informazioni per il trattamento dell'assistenza reciproca, tra cui l'uso di modelli uniformi, nonché le procedure di cui agli articoli 4, 5 quater, 5 sexies e 5 septies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2.

4. Nell'elaborazione degli atti di esecuzione la Commissione tiene conto delle considerazioni seguenti:

a) le autorità competenti devono avere la possibilità di individuare l'accesso diretto e indiretto quando la richiesta non proviene da un membro noto della piattaforma di comunicazione elettronica;

b) le autorità competenti devono avere la possibilità di consultare le richieste al fine di garantire che siano debitamente giustificate e conformi ai requisiti della presente direttiva;

c) è necessario definire procedure che consentano agli Stati membri di adottare misure adeguate in risposta alle segnalazioni automatiche e a picchi anomali di richieste, al fine di attenuare i rischi per i dati, nonché di organizzare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di monitoraggio, gestione e attenuazione dei rischi, in particolare per non inviare dati in risposta a richieste anomale in deroga all'articolo 4, paragrafo 1;

d) lo Stato membro d'immatricolazione deve avere la possibilità di chiedere gli estremi dell'infrazione in materia di sicurezza stradale prima della trasmissione dei dati di immatricolazione allo Stato membro dell'infrazione e di rifiutare la trasmissione dei dati di immatricolazione se lo Stato membro dell'infrazione non risponde a tale richiesta entro un mese;

e) è necessario introdurre un registro delle consultazioni che dia luogo a segnalazioni automatiche ai membri in caso di picchi anomali di richieste;

f) qualora le autorità competenti debbano avere la possibilità di scambiare dati in modalità singola sincrona e debbano avere la possibilità di scambiare dati in modalità batch asincrona.

5. Finché non diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le ricerche automatizzate di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della presente direttiva, sono effettuate conformemente alle procedure di cui al capo 3, punti 2 e 3, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (1), applicate congiuntamente all'allegato della presente direttiva.

6. Ciascuno Stato membro si fa carico delle spese da esso sostenute per la gestione, l'utilizzo, la manutenzione e gli aggiornamenti dell'EUCARIS e delle relative versioni modificate.

(1)

Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008).

Art. 5

Entità giuridiche private

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. Entro il 20 luglio 2029, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti non conferiscano a entità giuridiche appartenenti a privati o gestite da privati dotate di personalità giuridica distinta il potere di svolgere attività connesse all'applicazione della presente direttiva.

2. Nel periodo fino alla data di cui al paragrafo 1 ("periodo transitorio"), gli Stati membri provvedono affinché solo alle autorità competenti sia consentito di avviare e condurre procedure relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quali procedure relative allo scambio di informazioni, all'applicazione o a qualsiasi tipo di assistenza reciproca ai sensi della presente direttiva.

Art. 6

Relazioni e monitoraggio

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva entro il 20 gennaio 2029, e successivamente ogni quattro anni. La relazione contiene i dati e le statistiche corrispondenti a ciascun anno civile del periodo di riferimento.

2. La relazione indica il numero di ricerche automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, e destinate al punto di contatto nazionale dello Stato membro d'immatricolazione a seguito delle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commesse sul suo territorio, unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero strutturato di richieste non andate a buon fine, suddivise in base al tipo di esito negativo. Tali informazioni possono essere basate sui dati forniti tramite EUCARIS.

La relazione contiene inoltre una descrizione della situazione a livello nazionale in relazione al seguito dato alle infrazioni in materia di sicurezza stradale e agli eventuali problemi connessi riscontrati dagli Stati membri. La descrizione specifica quanto meno:

a) il numero totale di infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, registrate, che sono state rilevate automaticamente o senza che fosse identificata in loco la persona interessata;

b) il numero di infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, registrate, che sono state commesse con veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è avvenuta l'infrazione e rilevate automaticamente o senza che fosse identificata in loco la persona interessata;

c) il numero di apparecchiature di rilevamento automatico fisse o mobili, compresi gli autovelox;

d) il numero di sanzioni pecuniarie corrisposte volontariamente dai non residenti;

e) il numero di richieste e risposte di assistenza reciproca trasmesse per via elettronica in conformità dell'articolo 5 quater, e il numero di tali richieste nelle quali le informazioni non sono state fornite;

f) il numero di richieste e risposte di assistenza reciproca trasmesse per via elettronica in conformità dell'articolo 5 sexies, e il numero di tali richieste per le quali non è stato possibile consegnare gli atti;

g) il numero di richieste e risposte di assistenza reciproca trasmesse per via elettronica in conformità dell'articolo 5 septies, il numero di tali richieste per le quali è stato possibile applicare le sanzioni e il numero di tali richieste per le quali non è stato possibile applicare le sanzioni.

3. La relazione indica inoltre il numero e il tipo di infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commesse da conducenti con un veicolo immatricolato in un paese terzo.

4. La Commissione valuta le relazioni trasmesse dagli Stati membri e informa il comitato di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, in merito al relativo contenuto entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni di tutti gli Stati membri.

Art. 7

Obblighi supplementari

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

Le entità giuridiche in qualità di intestatari, proprietari o utenti finali di veicoli soggetti allo scambio di dati di cui alla presente direttiva hanno il diritto di ottenere informazioni sul trattamento dei loro dati.

Gli Stati membri si informano reciprocamente in merito agli incidenti di cibersicurezza, notificati a norma dell'articolo 23 della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), qualora gli incidenti si riferiscano a dati conservati in cloud virtuali o in servizi di cloud hosting virtuali o fisici.

(1)

Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022).

Art. 7

Sostegno finanziario destinato alla cooperazione transfrontaliera

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

La Commissione fornisce sostegno finanziario alle iniziative che contribuiscono alla cooperazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme in materia di sicurezza stradale nell'Unione, in particolare lo scambio di migliori pratiche, e all'attuazione di metodologie e tecniche intelligenti di applicazione negli Stati membri, potenziando lo sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto. Può essere fornito sostegno finanziario anche per campagne di sensibilizzazione sull'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di sicurezza stradale e campagne di informazione in tutta l'Unione sulle differenze tra le legislazioni nazionali.

Art. 8

Portale informativo sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ("portale CBE")

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. La Commissione predispone e gestisce un portale online sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ("portale CBE") disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e dedicato alla condivisione di informazioni con gli utenti della strada sulle norme in vigore negli Stati membri nel settore disciplinato dalla presente direttiva, anche, ove particolarmente rilevante, sulle modalità che garantiscono il rispetto delle norme. Il portale CBE comprende informazioni sui mezzi d'impugnazione, sui diritti conferiti alle persone interessate dalla presente direttiva, incluse le opzioni linguistiche, informazioni sulle norme in materia di protezione dei dati e sulle sanzioni applicabili, comprese, se del caso, le ripercussioni non pecuniarie applicabili, nonché i regimi e i mezzi disponibili per il pagamento delle ammende irrogate per infrazioni in materia di sicurezza stradale.

2. Il portale CBE è compatibile con l'interfaccia istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e con altri portali o piattaforme aventi finalità analoghe, come il portale europeo della giustizia elettronica.

3. Gli Stati membri forniscono informazioni aggiornate alla Commissione, ai fini del presente articolo. Gli Stati membri provvedono affinché sui siti web delle autorità competenti sia fornito un link al portale online.

(1)

Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018).

Art. 8

Accordi bilaterali e multilaterali tra Stati membri

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

La presente direttiva non osta all'applicazione di accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri nella misura in cui tali accordi o intese contengono prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle imposte dalla presente direttiva e contribuiscono a semplificare o facilitare ulteriormente le procedure ivi previste.

Art. 9

Atti delegati

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 per modificare l'allegato aggiornandolo alla luce del progresso tecnico o allorché ciò sia previsto da atti giuridici dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato.

Art. 10

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 marzo 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. E' di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 10

Procedura di comitato

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(1)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

Art. 10

Relazione della Commissione

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

Entro il 20 luglio 2030, e successivamente ogni 18 mesi dal ricevimento delle relazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

Art. 10

Relazioni transitorie

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

Entro il 6 maggio 2026 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione complessiva conformemente al secondo e al terzo comma del presente articolo.

Nella relazione complessiva è indicato il numero di ricerche automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione e destinate ai punti di contatto nazionali degli Stati membri di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero di richieste che hanno avuto esito negativo.

Nella relazione complessiva figura altresì una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, in base alla percentuale di tali infrazioni cui hanno fatto seguito notifiche di infrazione in materia di sicurezza stradale.

Art. 11

Revisione

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237)

Entro il 20 luglio 2030, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un'ulteriore revisione della presente direttiva per quanto riguarda l'inclusione di altre infrazioni, nella misura in cui i dati degli Stati membri ne dimostrino gli effetti positivi e quantificabili sulla sicurezza stradale.

Art. 12

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 maggio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

In deroga al primo comma, il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono posporre il termine di cui al primo comma fino al 6 maggio 2017.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237.

(1)

Allegato soppresso dall'art. 1 della Dir. (UE) 2024/3237.