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PRESIDENZA

DECRETO 23 marzo 2016

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 1 aprile 2016, n. 14

Bando per la realizzazione di interventi mirati al miglioramento dell'assistenza e dell'informazione dei consumatori e degli utenti, da finanziare ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, utilizzando i fondi assegnati dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. 6 agosto 2015 per la realizzazione e l'attuazione del Programma generale di intervento della Regione Siciliana 2016/2017.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 23 maggio 1994, n. 7;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in particolare, l'art. 148, 1° comma, il quale prevede che le entrate derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto il D.Lgs. 23 ottobre 2005, n. 206 [N.d.R. recte: D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206], e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;

Visto il decreto 6 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015 al n. 3394, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388 [N.d.R. recte: legge 23 dicembre 2000, n. 388], da attuare con i fondi di cui al capitolo di entrata n. 1650 denominato ''Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", per l'importo complessivo di euro 25.000.000,00;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato D.M. 6 agosto 2015 è stata destinata alle Regioni la somma di euro 10.000.000,00, ripartita secondo la tabella ivi riportata all'allegato "B", per la realizzazione di interventi mirati all'informazione ed all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e europee;

Preso atto che alla Regione Siciliana nell'ambito della somma di euro 10.000.000,00, è stata assegnata la somma complessiva di euro 813.662,00 (all. b, D.M. 6 agosto 2015);

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 7 dicembre 2015, registrato in data 28 dicembre 2015 presso l'Ufficio centrale di bilancio con cui è stato assunto l'impegno, fra gli altri, in favore della Regione Siciliana, della somma di euro 813.662;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 24 febbraio 2016 relativo al finanziamento degli interventi delle Regioni con le risorse di cui all'art. 5, comma 1, del sopracitato D.M. 6 agosto 2015;

Considerato che la Regione Siciliana intende promuovere un Programma generale per la realizzazione di interventi mirati all'informazione dei consumatori e degli utenti;

Dato atto che tale Programma viene realizzato, ai sensi dell'art. 6 del decreto di cui al visto precedente, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le Associazioni dei consumatori riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome, attraverso apposite convenzioni nelle quali sono stabiliti tempi, ammontare del finanziamento concesso, modalità di collaborazione, requisiti per la realizzazione dei singoli interventi, modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese;

Considerato che occorre provvedere a disciplinare le modalità di realizzazione, di svolgimento e di attuazione del Programma generale di intervento della Regione Siciliana 2016/2017 in riferimento alle priorità programmatiche della XVI legislatura al fine, anche, di consentire ai gruppi di Associazioni dei consumatori interessati di poter presentare le relative congiunte proposte di convenzione relative agli interventi che intenderebbero realizzare nell'ambito del Programma generale in parola;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione di un bando pubblico per la realizzazione di interventi rivolti ai consumatori ed agli utenti da finanziare ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In relazione a quanto specificato nelle premesse, è approvato, nel testo che si allega al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, il bando pubblico per la realizzazione di interventi mirati al miglioramento dell'assistenza e dell'informazione dei consumatori e degli utenti, da finanziare ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, utilizzando i fondi assegnati dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. 6 agosto 2015, per la realizzazione e l'attuazione del Programma generale di intervento della Regione Siciliana 2016/2017.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente al bando, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 23 marzo 2016.

MONTEROSSO

Allegato

BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELL'ASSISTENZA E DELL'INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, DA FINANZIARE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388, UTILIZZANDO I FONDI ASSEGNATI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CON D.M. 6 AGOSTO 2015 PER LA REALIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO DELLA REGIONE SICILIANA 2016/2017.

Art. 1

Premesse generali

Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo dei fondi - derivanti dalle multe Antitrust - assegnati a questa Regione dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. 6 agosto 2015 per la realizzazione e lo svolgimento del Programma generale di intervento della Regione Siciliana 2016/2017, da attuarsi secondo il combinato disposto di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2015 ed al decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 24 febbraio 2016.

Con il decreto del 6 agosto 2015 il Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388 [N.d.R. recte: legge 23 dicembre 2000, n. 388], da attuare con i fondi di cui al capitolo di entrata n. 1650 denominato ''Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", per l'importo complessivo di euro 25.000.000,00.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto del 6 agosto 2015, è stata assegnata alle Regioni la somma di euro 10.000.000,00, ripartita secondo la tabella ivi riportata all'allegato "B", per la realizzazione di interventi mirati all'informazione ed all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e europee; alla Regione Siciliana, in particolare, nell'ambito della somma di euro 10.000.000,00, è stato assegnato un finanziamento di euro 813.662,00.

La Regione Siciliana intende utilizzare tutte le risorse finanziarie assegnate; per tale motivo promuove un Programma generale di intervento per la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti.

Alla luce delle risorse destinate alla Regione Siciliana, per garantire l'economicità, l'efficacia, l'efficienza ed una migliore organizzazione di lavoro, il Programma generale in parola verrà realizzato, prevalentemente e preferibilmente, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori riconosciute alla data del presente bando giusta legge regionale 23 maggio 1994, n. 7 riunite in gruppo quali soggetti attuatori di cui al successivo art. 3, lett. b).

Il collocamento di tale finanziamento nell'ambito della Presidenza della Regione risponde ad una logica di sistema che intende privilegiare settori e tematiche di carattere strategico, con ricadute tendenzialmente trasversali ed intersettoriali, a supporto dell'azione di Governo nel suo complesso.

Sulla base di quanto sopra esposto è emanato il presente bando.

Art. 2

Criteri generali

1. Dalle superiori premesse si rileva l'esigenza di una stretta aderenza del Programma generale di intervento rispetto alle linee guida del programma di Governo e dei documenti di programmazione vigenti.

2. Il Programma generale di intervento della Regione Siciliana è unico e potrà essere composto da più interventi.

3. Il Programma generale di intervento dovrà essere conclusivamente approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 10/2000, con apposito decreto del Presidente della Regione Siciliana previa deliberazione della Giunta regionale di Governo, sentito il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;

tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e reso disponibile nel sito internet della Regione Siciliana.

4. Il Programma generale di intervento dovrà pervenire al Ministero dello sviluppo economico, a cura della Regione Siciliana, entro e non oltre l'1 settembre 2016.

Art. 3

Soggetti attuatori

1. Il Programma generale di intervento dovrà essere realizzato:

a) direttamente dalla Regione Siciliana, anche attraverso la stipula di apposite consulenze e/o conferendo appositi incarichi;

b) mediante apposite convenzioni da stipularsi con gruppi di Associazioni dei consumatori della Regione Siciliana (almeno sei) riconosciute alla data del presente bando ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 7.

Art. 4

Oggetto del programma generale

1. Il Programma generale di intervento della Regione Siciliana dovrà prevedere la realizzazione di interventi direttamente mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti attraverso:

a) lo sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;

b) la pubblicazione e la distribuzione di materiale divulgativo;

c) l'apertura e la gestione di appositi sportelli informativi e di assistenza; in tal caso, fermo restando quanto prescritto all'art. 13, comma 9, del presente bando dovrà essere prevista l'apertura di sportelli almeno 3 giorni la settimana con un minimo di tre ore al giorno per tutto il periodo di attuazione dell'intervento;

d) la consulenza individuale o collettiva, anche on line, a favore dei consumatori e degli utenti; in tal caso, fermo restando quanto prescritto all'art. 13, comma 9, del presente bando dovrà essere prevista anche l'apertura di sportelli almeno 2 giorni la settimana con un minimo di tre ore al giorno per tutto il periodo di attuazione dell'intervento;

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica agli interventi che la Regione Siciliana realizzerà direttamente ai sensi dell'art. 3, lett. a), del presente bando.

Art. 5

Contenuto degli interventi

1. Gli interventi che dovranno essere realizzati dai soggetti attuatori quali individuati nel precedente art. 3, lett. b), dovranno avere ad oggetto uno o più dei sottoelencati argomenti:

la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in particolare nell'ambito dei settori dei servizi pubblici, dell'alimentazione, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni, del credito, del turismo, della giustizia, della salute, delle garanzie, del risparmio energetico, del riciclaggio dei rifiuti.

2. Ogni intervento proposto dai soggetti attuatori (quali individuati all'art. 3, lett. b), del presente bando dovrà contenere:

a) l'oggetto dell'intervento, gli obiettivi e le finalità;

b) le attività attraverso le quali realizzare l'intervento;

c) l'attestazione dell'immediata eseguibilità dell'intervento;

d) la previsione dei costi totali;

e) la previsione o meno dell'apporto di ulteriori risorse all'intervento da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari;

f) i criteri per la verifica dei risultati;

g) l'indicazione del responsabile dell'intervento, comprensivo di recapito telefonico e di indirizzo e-mail;

h) l'impegno a rendicontare le spese sostenute con le modalità previste ed entro i termini perentori di cui ai successivi artt. 12 e 13;

i) l'impegno del responsabile dell'intervento a coprire i costi dell'intervento non coperti dal finanziamento a seguito delle riduzioni economiche di cui al successivo art. 8, comma 6.

3. Relativamente a ciascun intervento i soggetti attuatori dovranno, altresì, fornire:

a) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;

b) l'indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento;

c) l'indicazione delle sedi ove verrà attuata l'azione oggetto dell'intervento;

d) il recapito delle sedi (indirizzo, telefono, fax, e-mail) presso le quali verranno aperti gli eventuali sportelli informativi con i giorni e gli orari di sportello;

e) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;

f) la durata, con l'indicazione della data di avvio e di ultimazione dell'intervento;

g) il piano finanziario delle spese previste, secondo i criteri di cui al successivo art. 9;

h) l'eventuale percentuale di cofinanziamento;

i) l'eventuale indicazione di finalità relative ai soggetti deboli.

4. Uno stesso gruppo di Associazioni (almeno sei) può proporre un solo intervento; ogni Associazione dei consumatori della Regione Siciliana riconosciuta in base alla legge regionale n. 7/94 non può essere presente, sia direttamente sia indirettamente, in più di due interventi; le stesse Associazioni costituenti il gruppo non possono essere presenti in altro intervento, anche se con diverso capofila: è, invece, ammessa la contemporanea presenza in altro intervento di un massimo di tre Associazioni costituenti un gruppo (formato da almeno sei Associazioni).

Art. 6

Compatibilità con ulteriori risorse

1. Il finanziamento destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori risorse finanziarie da parte degli stessi soggetti beneficiari e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari dichiarati nel Programma generale di intervento.

Art. 7

Modalità e termini di presentazione delle proposte di convenzione

1. I soggetti attuatori quali individuati al precedente art. 3, lett. b), che intendano partecipare al Programma generale di intervento che sarà predisposto da questa Regione per la realizzazione di interventi mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti, dovranno fare pervenire, a pena di esclusione, le proposte di convenzione relative agli interventi che intendono realizzare redatte esclusivamente sull'apposito "Modello A" (allegato "A") - che viene unito al presente bando per farne parte integrante - entro e non oltre le ore 12:00 del 22 aprile 2016 (termine perentorio).

2. Uno stesso gruppo di Associazioni può presentare una sola proposta di convenzione; ogni Associazione dei consumatori della Regione Siciliana riconosciuta in base alla legge regionale n. 7/94 non può essere presente, sia direttamente sia indirettamente, in più di due proposte di convenzione; le stesse Associazioni costituenti il gruppo non possono essere presenti in altro intervento, anche se con diverso capofila: è, invece, ammessa la contemporanea presenza in altro intervento di un massimo di tre Associazioni costituenti un gruppo (formato da almeno sei Associazioni).

3. Non è consentita la presentazione di proposte di convenzione nonché la realizzazione di interventi da parte di singole Associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge regionale n. 7/94.

4. Ogni proposta di convenzione dovrà tenere conto dell'attuale disponibilità finanziaria derivante dai fondi assegnati giusta decreto 6 agosto 2015 del Ministero dello sviluppo economico.

5. La proposta di convenzione relativa all'intervento che si intende realizzare, sottoscritta dal legale rappresentante regionale dell'Associazione capofila e firmata per accettazione dal responsabile dell'intervento proposto, contenuta in un plico sigillato con la dicitura "non aprire", dovrà essere spedita e/o recapitata a mano, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: Regione Siciliana - Presidenza, Segreteria generale, Servizio 6° "Coordinamento attività economiche e produttive - Tutela consumatori", piazza Indipendenza, n. 21, 90129, Palermo; il plico in parola dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22 aprile 2016.

6. Ogni plico dovrà recare la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 - Iniziative della Regione Siciliana a vantaggio dei consumatori - anno 2016/2017", pena l'irricevibilità della proposta di convenzione.

7. Nella proposta di convenzione relativa all'intervento che si intende realizzare dovrà essere indicata espressamente l'Associazione capofila unitamente all'indicazione del nominativo del responsabile dell'intervento che rivestirà il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti della Regione Siciliana. Il legale rappresentante dell'Associazione capofila, munito di apposita delega, presenta in nome e per conto di tutte le Associazioni facenti parte del gruppo la proposta di convenzione dell'intervento.

8. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento, informatico e/o manuale, esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente bando, nonché delle procedure connesse all'eventuale accettazione delle proposte, secondo le finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

9. Le proposte di convenzione dovranno prevedere interventi la cui azione interessi i territori degli enti di area vasta coincidenti con le ex Province regionali siciliane.

10. Le proposte di convenzione presentate non dovranno superare la complessiva previsione di spesa a carico della Regione Siciliana di euro 100.000,00 cadauna.

Art. 8

Verifica, valutazione delle proposte e predisposizione della proposta del Programma generale di intervento

1. Una apposita Commissione di verifica (d'ora in poi denominata Commissione), formata da due dirigenti della Presidenza della Regione, Segreteria generale e da un dirigente avvocato dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, provvederà alla verifica ed alla valutazione delle proposte di convenzione rispetto ai criteri stabiliti con il presente bando. La Commissione sarà coadiuvata, per i compiti di segreteria, dal personale in forza presso la struttura cui è demandata l'attività della tutela dei consumatori e degli utenti.

2. A tal fine, la Commissione di cui al comma 1 verifica l'idoneità di ciascun intervento a realizzare gli obiettivi prefissati e terrà conto, per la valutazione delle proposte pervenute, in particolare:

- della sussistenza di congruità tra impegno economico richiesto e fruibilità del servizio da parte del maggior numero possibile di consumatori;

- della rispondenza delle proposte a quanto previsto dall'art. 5 del presente bando;

- della validità e dell'innovazione delle proposte di convenzione per la realizzazione degli interventi;

- della formulazione ed impostazione, anche in termini economici, dell'intervento;

- privilegerà le proposte di intervento che interesseranno la più ampia e capillare diffusione sul territorio regionale;

- privilegerà le proposte di intervento provenienti da gruppi di Associazioni che, dai dati in possesso dell'Amministrazione regionale alla data di emanazione del presente bando, abbiano una maggiore presenza effettiva, sia per iscritti sia per sedi/sportelli, sul territorio regionale;

- della realtà operativa del gruppo delle Associazioni proponenti già acquisita dall'Amministrazione regionale, nonché del complessivo modus operandi delle Associazioni del gruppo già riscontrato in occasione della realizzazione dei precedenti Programmi generali di intervento della Regione Siciliana.

3. La Commissione di cui al comma 1 provvede alla formazione di una graduatoria delle proposte di convenzione ritenute ammissibili, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ogni proposta in base ai seguenti parametri:

Gruppo di Associazioni:

- n. 6 Associazioni

punti 1

- da n. 7 a n. 10 Associazioni

punti 2

- da n. 11 a n. 15 Associazioni

punti 3

- da n. 16 a n. 20 Associazioni

punti 4

- da n. 21

punti 5

Iscritti dichiarati da ogni Associazione del gruppo:

- da n. 100 a n. 1.000

punti 1

- da n. 1.001 a n. 2.000

punti 2

- da n. 2.001 a n. 3.000

punti 3

- da n. 3.001 a n. 4.000

punti 4

- da n. 4001

punti 5

Sportelli dichiarati da ogni Associazione del gruppo:

- da n. 1 a n. 9

punti 1

- da n. 10 a n. 20

punti 2

- da n. 21 a n. 30

punti 3

- da n. 31 a n. 40

punti 4

- da n. 41

punti 5

Valutazione di merito della proposta di convenzione con riferimento:

a) all'articolazione delle attività, all'eventuale specificità delle iniziative mirate a particolari tipologie di consumatori, alla durata ed estensione delle attività previste: punti da 1 a 15:

b) al carattere innovativo dell'intervento (anche rispetto ad analoghi interventi presentati nei precedenti Programmi generali), all'adeguatezza dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi, all'articolazione dei mezzi e delle modalità previste per aumentare il numero di contatti diretti con i consumatori: punti da 1 a 15.

4. La Commissione di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento ministeriale, con riferimento ad ogni singola proposta di convenzione relativa agli interventi pervenuti e ferma restando la disposizione di cui all'art. 3, lettera a), potrà:

- ridurre l'importo della proposta tenuto conto degli iscritti del gruppo di Associazioni proponenti nonché della dislocazione sul territorio regionale delle sedi e degli sportelli delle singole Associazioni facenti parte del gruppo proponente, risultanti dai dati già in possesso della Regione Siciliana alla data del presente bando;

- ridurre talune voci dei costi contenute nella proposta per ricondurla ad omogeneità con gli altri interventi;

- modificare l'argomento dell'eventuale pubblicazione proposta e/o dell'intervento qualora non rispondente ai fini del presente Programma generale;

- accettare la proposta;

- rifiutare la proposta per una rivisitazione dell'intervento;

- escludere la proposta qualora una stessa Associazione sia presente in più di due gruppi di Associazioni;

- escludere la proposta.

5. Al fine di assicurare la piena aderenza ai criteri ed ai parametri di cui al presente bando, in sede di verifica potranno essere formulate da parte della Regione Siciliana, anche tramite fax, e-mail o altri strumenti di comunicazione, specifiche richieste di chiarimenti, modifiche e/o integrazioni alle proposte presentate. Il soggetto proponente dovrà ottemperare, anche tramite fax, alla richiesta entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, pena la non accettazione e conseguente esclusione della proposta di convenzione.

6. Le quote dei costi delle proposte di convenzione che risulteranno, a seguito della riduzione economica di cui al comma 4, non coperte dal finanziamento devono, comunque, essere assicurate dai soggetti attuatori quali indicati all'art. 3, lett. b).

7. La Regione, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione di cui al comma 1 formulerà una proposta di Programma generale di intervento della Regione Siciliana contenente gli interventi che saranno individuati quali effettivamente e concretamente rispondenti al miglioramento dell'informazione e dell'assistenza dei consumatori e degli utenti, in aderenza ai criteri ed ai parametri di cui al presente bando; tale proposta sarà sottoposta all'esame del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti per il prescritto parere che dovrà essere reso entro e non oltre il 18 maggio 2016.

8. Per le attività espletate dalla Commissione non è previsto alcun compenso.

Art. 9

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spese sostenute dal soggetto attuatore:

a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari e attrezzature nuove di fabbrica (sono esclusi, in ogni caso, i telefoni cellulari, gli smartphone, i tablet o prodotti portatili equivalenti) da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento nonché acquisto di prodotti specifici per la realizzazione dell'intervento;

b) acquisizione di servizi relativi a:

- realizzazione di appositi programmi informatici funzionali all'intervento;

- iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato relative alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura;

- consulenze professionali prestate, in base a lettere di incarico specifico del soggetto attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto dell'intervento, prestate da imprese e/o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;

c) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato e del personale cosiddetto parasubordinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione dell'intervento;

d) spese generali, per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c), ecc. Tali spese vengono riconosciute forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 15% delle spese ammissibili.

2. Le spese ammissibili devono essere sostenute nel periodo indicato al successivo art. 12 del presente bando ed essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma generale. Tali spese devono essere rendicontate alla Regione Siciliana secondo quanto previsto dal successivo comma 8 e devono essere da questa accertate e liquidate nei limiti dell'importo stabilito, per ciascuna voce, per ogni intervento;

3. I professionisti prestatori di consulenze di cui al comma 1, lett. b), non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto attuatore o presso il soggetto beneficiario né essere dipendenti di questi;

4. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), tali spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata;

5. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi realizzati e con qualsiasi mezzo diffusi, dovranno riprodurre, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura: "Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Siciliana 2016/2017 con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico - Ripartizione 2015", pena la non ammissibilità delle spese suddette; tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati dovranno, altresì, riportare sulla prima di copertina il logo della Regione Siciliana e la dicitura "Regione Siciliana - Presidenza";

6. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A..

7. La rendicontazione delle spese da parte dei soggetti attuatori di cui all'art. 3, lett. b) avverrà in base alle disposizioni contabili vigenti e secondo i criteri e le modalità previste nel Programma generale di intervento di cui all' "Allegato rendiconti" (Allegato "B"), che viene unito al presente bando per farne parte integrante.

8. Il soggetto attuatore, nella persona del responsabile dell'intervento, deve impegnarsi a rendicontare le spese sostenute entro i termini perentori indicati nel presente bando, pena la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate. Parimenti perentori sono i termini che saranno indicati nelle apposite comunicazioni della Regione Siciliana in caso di rendicontazione ritenuta dalla Regione non idonea.

9. Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile, la seguente dicitura: "Spesa relativa all'intervento n. ____ del Programma generale della Regione Siciliana finanziato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del D.M. 6 agosto 2015".

10. I titoli di spesa in originale devono essere conservati per almeno cinque anni, fatti salvi maggiori obblighi di legge, presso il soggetto attuatore e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione.

Art. 10

Adempimenti successivi ed esito dell'istruttoria

1. Una volta approvato con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, e presentato al Ministero dello sviluppo economico entro l'1 settembre 2016 il Programma generale di intervento della Regione Siciliana dovrà essere approvato dal prefato Dicastero.

2. Entro 15 giorni dall'approvazione del Programma generale di intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico, la Regione Siciliana comunicherà al soggetto attuatore l'esito dell'istruttoria.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria il soggetto attuatore dovrà immediatamente sottoscrivere con la Regione Siciliana l'apposita convenzione di cui agli artt. 3 e 11 del presente bando.

Art. 11

Stipula delle convenzioni

1. La Regione Siciliana stipulerà con i gruppi di Associazioni dei consumatori proponenti apposite convenzioni, secondo lo schema che viene unito al presente bando per farne parte integrante (allegato "C"). Le convenzioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Associazioni capofila del gruppo dei soggetti attuatori quali individuati all'art. 3, lett. b), del presente bando per la realizzazione dei rispettivi interventi inseriti nel Programma generale della Regione Siciliana.

2. La mancata sottoscrizione della convenzione comporterà l'automatica esclusione del gruppo di Associazioni dal Programma generale in parola.

3. Il responsabile dell'intervento ammesso a finanziamento comunicherà alla Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di stipula della convenzione di cui al precedente comma 1, l'avvenuto inizio delle attività.

Art. 12

Termine per la realizzazione degli interventi

1. Gli interventi previsti, finanziati e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'art. 3, lett. b), contenuti nel Programma generale di intervento della Regione Siciliana dovranno avere inizio entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui agli artt. 3 e 11 del presente bando e dovranno essere completati, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme erogate, entro dodici mesi dall'inizio del rispettivo intervento (termine perentorio).

Art. 13

Stato di avanzamento degli interventi

1. Ciascun soggetto attuatore trasmetterà alla Regione Siciliana una relazione contenente la situazione relativa all'avanzamento semestrale di ogni singolo intervento, da inviarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di rispettivo riferimento, unitamente alla rendicontazione delle spese effettuate, secondo le modalità indicate all'art. 9, comma 8, per la realizzazione dell'intervento, in misura non inferiore al 50%, utilizzando il "Modello 5 - Richiesta erogazione seconda quota" (allegato D).

2. Entro e non oltre 15 giorni dalla data di completamento delle attività, il soggetto attuatore trasmetterà alla Regione Siciliana la rendicontazione delle spese effettuate, utilizzando il "Modello 6 - Richiesta saldo e resoconto attività" che viene allegato al presente bando (allegato "E").

3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere sottoscritte dal responsabile dell'intervento.

4. Le bozze delle pubblicazioni che saranno realizzate dai soggetti attuatori, prima della stampa, devono essere trasmesse alla Regione Siciliana per il "visto si stampi"; l'inosservanza della presente disposizione comporterà, nei confronti del soggetto attuatore, la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate.

5. La mancata autorizzazione del "visto si stampi", reso ad insindacabile giudizio della Regione Siciliana, comporterà, nei confronti del soggetto attuatore, la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate.

6. Tra la comunicazione dell'avvio dell'intervento di cui all'art. 12 del presente bando e l'inoltro della bozza della pubblicazione di cui al precedente comma 4 non devono trascorrere più di settantacinque giorni; tra il "visto si stampi" e l'inizio dell'attività divulgativa non devono trascorrere più di trenta giorni. In caso di inosservanza di tali termini si procederà, nei confronti del soggetto attuatore, alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

7. Le pubblicazioni realizzate dovranno essere distribuite e diffuse secondo un dettagliato programma di incontri a cura dei soggetti attuatori quali individuati all'art. 3, lett. b). Tutti gli incontri dovranno essere comunicati alla Regione Siciliana per iscritto, anche a mezzo fax e/o e-mail, a cura del responsabile dell'intervento, almeno sette giorni prima; in tale comunicazione dovranno essere indicati il luogo dell'incontro, la sede e l'orario. In mancanza di questa comunicazione entro il suddetto termine gli incontri si avranno come non avvenuti; questo comporterà, per i soggetti attuatori, sia la decurtazione dell'importo progettuale autorizzato per tale attività sia la valutazione negativa dell'attività di diffusione della pubblicazione realizzata.

8. L'apertura di sportelli informativi dovrà essere garantita per l'intero periodo dell'intervento secondo le modalità indicate al precedente art. 4, comma 1, lettere c) e d).

9. Gli interventi che prevederanno l'utilizzo di sistemi informativi e telematici, l'attivazione di siti internet dedicati, etc., potranno prevedere una fase di progettazione e studio che dovrà essere completata entro e non oltre tre mesi dall'avvio dell'intervento; la relativa attività divulgativa dovrà essere operativa per l'intero rimanente periodo dell'intervento.

Art. 14

Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento di cui all'art. 1 del presente bando sarà effettuata dall'Ufficio competente, sempre che il Programma generale di intervento della Regione Siciliana sia stato ammesso a finanziamento dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le seguenti modalità:

- una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50 % dell'importo del finanziamento concesso in via provvisoria per l'intervento ammesso, da effettuarsi successivamente alla comunicazione dell'approvazione di cui all'art. 10 del presente bando;

- una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari all'ulteriore 40 % dell'importo del finanziamento concesso in via provvisoria per l'intervento ammesso a finanziamento, previa richiesta del soggetto attuatore, redatta secondo lo schema di cui al citato "Modello 5", corredata dalla relazione semestrale sulle attività svolte e dalla rendicontazione delle spese sostenute di almeno il 50 % del costo totale dell'intervento ammesso a finanziamento;

- La restante quota, a saldo, previa richiesta del soggetto attuatore, redatta secondo lo schema del "Modello 6" ed a seguito di quanto previsto ai commi successivi.

2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultimazione dell'intervento, pena la revoca del finanziamento, la documentazione finale concernente:

- una relazione che specifichi in dettaglio l'intervento realizzato, l'analisi dei risultati ottenuti, i dati a consuntivo di quanto previsto nell'intervento, le verifiche ed i monitoraggi effettuati;

- la rendicontazione complessiva delle spese effettuate per la realizzazione dell'intervento, secondo le modalità indicate all'art. 9, comma 8, utilizzando il modello "Rendicontazione finale e richiesta" che viene allegato al presente bando (allegato "E");

- le verifiche e i monitoraggi effettuati;

- la richiesta del saldo delle somme ammesse a finanziamento.

3. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'intervento unitamente ad una dichiarazione di conclusione dell'attività.

4. La Regione Siciliana, sulla base di quanto previsto al comma 2 ed all'esito delle verifiche di cui al successivo art. 15, accerta la conformità degli interventi realizzati ai requisiti previsti nel proprio Programma generale, determina l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede a definire l'importo del finanziamento che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo concesso in via provvisoria, al netto di eventuali ulteriori risorse dichiarate nell'intervento ai sensi dell'art. 6.

5. Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 4, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la Cassa regionale della Regione Siciliana, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione regionale.

6. Sulla base degli esiti delle attività previste ai precedenti commi 4 e 5, la Regione Siciliana emetterà il decreto di liquidazione a saldo.

Art. 15

Monitoraggio e controlli

1. Al fine di verificare sia lo stato di avanzamento di ciascun intervento, sia la sua completa realizzazione nonchè l'ammissibilità delle spese sostenute dai rispettivi soggetti attuatori, la Regione Siciliana, avvalendosi del personale regionale, attua l'attività ispettiva di monitoraggio e controllo in tutto il territorio regionale.

2. Tale personale non percepirà alcun compenso per tale attività ad eccezione del rimborso delle spese di missione.

3. Le verifiche ed i controlli di cui al presente articolo dovranno essere non meno di una per ogni intervento posto in essere dalle Associazioni di cui all'art. 3, lett. b) e dovranno interessare tutti i territori degli enti di area vasta coincidenti con le ex Province regionali siciliane.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'attività ispettiva di verifica e controllo sarà espletata da due unità di personale, una in servizio presso la Struttura regionale cui è demandata l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti e l'altra in servizio presso la Presidenza della Regione, Segreteria generale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal personale incaricato, è prevista la spesa complessiva di euro 10.000,00 a valere sull'ammontare del finanziamento concesso.

Art. 16

Commissione di verificare

Al fine di verificare la realizzazione del Programma generale di intervento, la Regione Siciliana nominerà la Commissione di verifica prevista dall'art. 12 del decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 24 febbraio 2016.

Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica della Commissione graveranno sull'ammontare del finanziamento concesso.

Art. 17

Revoche

1. La Regione Siciliana procederà alla revoca del finanziamento corrisposto per l'intero intervento ovvero per parte di esso, con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la Cassa regionale, delle somme già ricevute, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell'attività dell'intervento, previsto entro il 15° giorno dalla sottoscrizione della convenzione, che deve risultare da atto d'impegno del responsabile dell'intervento nella comunicazione sullo stato di avanzamento presentata ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente bando;

b) mancata rendicontazione secondo i termini e le modalità indicate nell'art. 9, commi 2 e 8, nell'art. 13, comma 2 e nell'art. 14, comma 2 del presente bando;

c) eventuale negativa valutazione a seguito delle verifiche di cui all'art. 15 del presente bando;

d) mancato rispetto della previsione di cui ai commi 4, 5, 8, 9 dell'art. 13 del presente bando; e) mancato completamento dell'intervento finanziato inserito nel Programma generale entro il termine fissato dall'art. 12. In questo caso è prevista la revoca del contributo relativa all'intero importo dell'intervento che non risulti realizzato almeno per l'80% sia in termini di spesa, sia in termini di risultato.

2. Nel caso di revoca totale o parziale del finanziamento dell'intervento di cui al precedente comma 1, il responsabile dell'intervento è individuato quale persona fisica che dovrà procedere alla restituzione delle somme nei confronti della Regione Siciliana.

Art. 18

Norme di salvaguardia

1. Le disposizioni di cui al presente bando regolano i rapporti tra la Regione Siciliana ed i soggetti attuatori quali individuati all'art. 3, lett. b), relativamente al Programma generale di intervento della Regione Siciliana.

2. I rapporti tra la Regione Siciliana ed il Ministero dello sviluppo economico, per quanto riguarda il Programma generale di intervento, sono regolati dal decreto del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - del 24 febbraio 2016.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni contenute nel sopracitato D.M. 6 agosto 2015, nel sopra richiamato decreto attuativo del 24 febbraio 2016, nonché la legislazione vigente.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E