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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 7 marzo 2016, n. 1

G.U.R.S. 25 marzo 2016, n. 13

Applicazione dell'art. 5, punto 8), allegato A, del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 - Variazione assetto funzionale impianto distribuzione carburanti.

Com'è noto, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, con il D.A. 12 giugno 2003, n. 45 e s.m.i. sono state emanate disposizioni inerenti il "Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia".

Nello specifico, l'art. 5, punto 8), dell'allegato A del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 prevede il rilascio ai soggetti titolari di concessione di impianti di distribuzione carburanti, di apposita autorizzazione per modifiche che comportano "aumento del numero dei serbatoi e/o della capacità degli stessi, nonché aumento del numero dei distributori".

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al citato punto 8) è, in ogni caso, subordinato sia all'acquisizione preliminare della certificazione attestante l'insussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, rilasciata dall'ente titolare dell'asse viario su cui insiste l'impianto, sia il successivo collaudo delle opere di modifica ad opera di una apposita commissione.

A maggior chiarimento, si specifica che il sopracitato art. 6 della legge regionale n. 97/82 dispone che:

"La nuova concessione o autorizzazione al potenziamento o alle modifiche, l'autorizzazione al trasferimento ed alla concentrazione sul medesimo impianto di distribuzione di carburanti stradali non può essere rilasciata qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) impianto che insiste in zone classificate "centri storici" dagli strumenti urbanistici;

b) impianto posto a marciapiede che non abbia una propria sede di rifornimento, la cui dislocazione sia tale da costituire ostacolo alla viabilità urbana ed extraurbana;

c) impianto posto in prossimità di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione;

d) impianto che, al di fuori delle ipotesi sopra previste, costituisce intralcio per la circolazione.".

Nel merito, giova evidenziare che talune istanze tendenti ad ottenere l'autorizzazione in argomento, pur rientrando nella casistica di cui al citato art. 5, sostanzialmente riguardano la sostituzione dei serbatoi esistenti con altri serbatoi, anche di maggiore capacità e quindi in numero inferiore di quelli esistenti, che, in ogni caso, non comportano l'aumento della capacità massima complessiva dell'impianto già in esercizio.

Orbene, per le motivazioni espresse, questa tipologia di intervento non configura, nei fatti, un reale "potenziamento" dell'impianto che, con le attuali procedure comporta sicuramente un aggravio dell'iter amministrativo.

Pertanto, in ordine alla succitata normativa, al fine di introdurre elementi di semplificazione si ritiene che, nella fattispecie in cui la capacità massima complessiva dell'impianto già in esercizio sia mantenuta o diminuita, l'autorizzazione in argomento possa essere rilasciata escludendo l'acquisizione della certificazione attestante l'insussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, nonché il successivo collaudo delle opere di modifica da parte della commissione di cui al medesimo art. 5, fermo restando, in ogni caso, le verifiche previste dalla vigente normativa ad opera del Comando dei Vigili del fuoco e dell'Ufficio delle dogane territorialmente competenti.

L'Assessore: LO BELLO