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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29

G.U.R.I. 7 marzo 2016, n. 55

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, gli articoli 1 e 18, lettera g);

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni e principi generali

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua le disposizioni della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "procedimenti paralleli": procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o più Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona;

b) "autorità competente": l'autorità giudiziaria o altra autorità legittimata in forza della legislazione dello Stato membro di appartenenza a prendere contatti e a scambiare informazioni al fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti penali paralleli;

c) "autorità contattante": l'autorità di uno Stato membro dinanzi alla quale è in corso un procedimento penale che contatta l'autorità di un altro Stato membro per verificare l'esistenza di procedimenti paralleli;

d) "autorità contattata": l'autorità di uno Stato membro cui l'autorità contattante di altro Stato membro chiede di confermare l'esistenza di procedimenti penali paralleli.

Art. 3

Autorità competenti

1. Le autorità competenti per l'ordinamento italiano sono il Ministro della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.

Art. 4

Obbligo di contattare l'autorità competente di altro Stato membro

1. L'autorità giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l'autorità competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.

2. Quando è ignota l'autorità competente da contattare, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Art. 5

Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro

1. Quando sono richieste informazioni dall'autorità competente di altro Stato membro sulla esistenza in Italia di un procedimento parallelo, l'autorità giudiziaria italiana risponde entro il termine indicato o, se non è indicato alcun termine, senza indebito ritardo.

Se nel procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana l'indagato o l'imputato è sottoposto a misura cautelare, la richiesta è trattata con urgenza.

2. Quando non è in grado di rispondere entro il termine stabilito, l'autorità giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni e indica il nuovo termine di risposta.

3. Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria italiana contattata, quest'ultima trasmette, senza ritardo, la richiesta all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità contattante.

Art. 6

Contenuto della richiesta di informazioni inviata all'autorità di altro Stato membro

1. La richiesta dell'autorità giudiziaria italiana diretta, ai sensi dell'articolo 4, all'autorità competente di altro Stato membro contiene le seguenti informazioni:

a) indicazione dell'autorità competente;

b) descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale;

c) identità dell'indagato o dell'imputato e, se del caso, delle persone offese e di quelle danneggiate dal reato;

d) fase, stato e grado del procedimento penale;

e) custodia cautelare cui è sottoposto l'indagato o l'imputato;

f) ogni altra informazione che si ritenga opportuno fornire.

Art. 7

Contenuto della risposta da fornire alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro

1. La risposta dell'autorità giudiziaria italiana, contattata dall'autorità competente di un altro Stato membro, alla richiesta di cui all'articolo 5 contiene le seguenti informazioni:

a) se è in corso o è stato definito un procedimento penale nei confronti della stessa persona per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento parallelo all'estero;

b) indicazione dell'autorità competente;

c) fase, stato e grado del procedimento e, ove adottata, decisione e suo contenuto.

2. L'autorità italiana contattata può fornire ulteriori informazioni.

Art. 8

Obbligo di consultazioni dirette

1. Il procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria contattante o contattata è autorità competente allo svolgimento delle consultazioni dirette, finalizzate alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo Stato membro.

2. Accertata l'esistenza di procedimenti paralleli in base allo scambio di informazioni, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, il procuratore generale, a tal fine richiesto dall'autorità giudiziaria italiana contattante o contattata, avvia le consultazioni dirette e ne dà notizia al Ministro della giustizia, inviandogli la documentazione pertinente e le proprie osservazioni.

3. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle consultazioni dirette, può disporre che non si dia corso alla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro qualora rilevi che, a seguito del mancato esercizio della giurisdizione in Italia, possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

4. Durante le consultazioni dirette il procuratore generale tiene conto dei seguenti criteri:

a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;

b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;

c) luogo in cui risiede, dimora o è domiciliato l'indagato o l'imputato;

d) prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione in altre giurisdizioni;

e) maggior tutela delle parti offese e minor sacrificio dei testimoni;

f) omogeneità del trattamento sanzionatorio;

g) ogni altro fattore ritenuto pertinente.

5. Nel corso delle consultazioni dirette il procuratore generale scambia con l'autorità competente dell'altro Stato membro interessato informazioni sugli atti rilevanti compiuti nel processo.

Può rifiutare la trasmissione di specifiche informazioni quando la loro comunicazione possa compromettere interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o la sicurezza di una persona.

Art. 9

Cooperazione con Eurojust

1. In ogni momento le autorità competenti italiane e degli altri Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust, nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI che istituisce Eurojust, come modificata dalla decisione 2009/426/GAI.

Capo II

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno

Art. 10

Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento

1. Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il procedimento, ma il giudice non può pronunciare sentenza.

2. La sospensione del processo conseguente al divieto di pronunciare sentenza, di cui è data immediata notizia al procuratore generale, non può avere durata superiore a venti giorni.

Art. 11

Effetti della concentrazione dei procedimenti

1. Quando è raggiunto il consenso sulla concentrazione dei procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana.

2. Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilità.

3. Il procuratore generale presso la Corte di appello dà in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia dell'esito delle consultazioni dirette.

Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri

ORLANDO, Ministro della giustizia

GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO