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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 31

G.U.R.I. 8 marzo 2016, n. 56

Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del 2014 - e in particolare gli articoli 1 e 18, comma 1, lettera e) della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativo alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nella Unione europea;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, nella parte in cui modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Capo II

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno

Art. 2

Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non è comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni:

1) l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;

2) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, nè ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;

4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: "come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009"; conseguentemente l'allegato I al presente decreto sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: "come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009"; conseguentemente l'allegato II al presente decreto sostituisce il certificato richiamato dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161;

b) all'articolo 13, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:

1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonchè che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero

2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero

3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.".

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri

ORLANDO, Ministro della giustizia

GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ALFANO, Ministro dell'interno

PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO