
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 37
G.U.R.I. 12 marzo 2016, n. 60
Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, lettera c);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonchè in tema di diritti di libertà e del giusto processo.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "decisione" una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da:
1) una autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna;
2) una autorità diversa dall'autorità giudiziaria, che si è pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purchè alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria penale;
3) una autorità diversa dall'autorità giudiziaria, che si è pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purchè alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria;
4) una autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3);
b) "sanzione pecuniaria" l'obbligo di pagare:
1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;
2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;
3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
4) una somma di denaro per la quale vi è condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.
c) "Stato della decisione" lo Stato in cui è emessa una delle decisioni di cui al comma 1, lettera a);
d) "Stato di esecuzione" lo Stato al quale è trasmessa una decisione a fini di esecuzione.
Autorità competenti
1. Le autorità competenti per le finalità di cui al presente decreto sono il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni ivi individuate.
Competenza
1. Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che si è pronunciata in merito alla sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.
Condizioni di trasmissione
1. La trasmissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione è disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie è divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.
3. Se è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
Trasmissione all'estero
1. Il provvedimento è inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorità competente dello Stato di esecuzione.
2. Se sono competenti le autorità di più Stati, la decisione è trasmessa all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.
Effetti del riconoscimento
1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorità italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.
2. L'autorità italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione se:
a) l'autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia della mancata esecuzione, totale o parziale;
b) l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamenti o dei principi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione;
c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna, sia stata concessa l'amnistia o la grazia.
3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4, comma 1, ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato di esecuzione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.
Competenza
1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero.
2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di decisione.
Condizioni per il riconoscimento
1. La Corte di appello riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la persona condannata dispone nel territorio dello Stato di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha la propria sede legale;
b) il fatto per cui è stata emessa la decisione è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10.
Ambito di applicazione
1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle seguenti fattispecie:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalità informatica;
n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traffico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio;
nn) violazioni del codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida, ai periodi di riposo e violazioni delle norme sul trasporto pericoloso;
oo) contrabbando di merci;
pp) violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
qq) minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi;
rr) danneggiamento;
ss) furto;
tt) i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.
2. In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.
Procedimento e decisione di riconoscimento
1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 8 fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima Corte di appello.
2. In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformità rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
3. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta è emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della Corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di trenta giorni.
4. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
5. Contro la decisione della Corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69.
6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.
7. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa alle autorità competenti dello Stato di emissione.
8. Se il riconoscimento è negato perchè la decisione sulle sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente, informandone immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
Motivi di rifiuto del riconoscimento
1. La Corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi:
a) se mancano una o più delle condizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10;
b) se il certificato allegato al presente decreto è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti in Italia o in altro Stato, diverso da quello della decisione, e, in tale ultimo caso, la decisione sia stata eseguita;
d) se, per i reati non elencati nell'articolo 10, i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;
e) se, per i fatti per i quali è stato chiesto il riconoscimento, si è già verificata la prescrizione della pena, sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana;
f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
g) se la sanzione è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;
h) se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte, nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'ordinamento italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove commessi fuori dal suo territorio;
i) se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata:
1) in caso di procedura scritta, non è stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero,
2) non è comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
2.1) che, a tempo debito, è stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonchè che è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2.2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero
2.3) che, informata del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero
2.4) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
2.5) se la sanzione pecuniaria applicata è inferiore a settanta euro o all'equivalente di tale importo.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), e) ed i), la Corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ogni informazione utile alla decisione.
Effetti del riconoscimento
1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di amnistia e grazia.
2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Quando risulta che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato di emissione, la Corte di appello, se per i fatti oggetto della decisione vi è giurisdizione dello Stato italiano, può decidere, ove l'ammontare della sanzione sia superiore al massimo edittale previsto per atti dello stesso tipo, di ridurre l'importo della stessa alla sanzione massima indicata dalla legislazione italiana. Converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano, applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione è stata applicata.
4. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il procuratore generale presso la Corte di appello consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia.
5. Quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, è possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al presente decreto. L'entità della sanzione alternativa è determinata secondo la legislazione italiana, ma non può superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.
6. Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'autorità competente dello Stato della decisione.
Cessazione dell'esecuzione
1. L'Autorità giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutività ovvero la revochi.
Spese
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Norme applicabili
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro della giustizia
GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
ALLEGATO I
(di cui all'articolo 5, comma 1)
a) * Stato della decisione:
* Stato di esecuzione:
b) Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione che impone una sanzione pecuniaria:
Denominazione ufficiale:
Indirizzo:
Numero di riferimento del fascicolo:
Numero di telefono (prefisso del Paese) (prefisso della città):
Numero di Fax. (prefisso del Paese) (prefisso della città):
E-mail (se disponibile):
Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha emesso la decisione:
Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione o, laddove applicabile, ai fini del trasferimento allo Stato della decisione delle somme provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):
c) Autorità competente per l'esecuzione della decisione che impone una sanzione pecuniaria nello Stato della decisione [se diversa dall'autorità di cui alla lettera b)]:
Denominazione ufficiale:
Indirizzo:
Numero di telefono (prefisso del Paese) (prefisso della città):
Numero di fax (prefisso del Paese) (prefisso della città):
E-mail (se disponibile):
Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione:
Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione o, laddove applicabile, ai fini del trasferimento allo Stato della decisione delle somme provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):
d) In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione amministrativa delle decisioni che impongono sanzioni pecuniarie nello Stato della decisione:
Denominazione dell'autorità centrale:
Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):
Indirizzo:
Numero di riferimento del fascicolo: Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):
Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):
E-mail (se disponibile):
e) L'autorità o le autorità che si possono contattare (qualora siano state compilate la lettera c) e/o la lettera d)
[_] Autorità di cui alla lettera b)
Può essere contattata per questioni riguardanti:
[_] Autorità di cui alla lettera c)
Può essere contattata per questioni riguardanti:
[_] Autorità di cui alla lettera d)
Può essere contattata per questioni riguardanti:
f) Informazioni relative all'identità della persona fisica o giuridica, cui è stata imposta una sanzione pecuniaria:
1. Persona fisica
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile, se del caso:
Pseudonimi, se del caso:
Sesso:
Cittadinanza:
N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Ultimo indirizzo noto:
Lingue che la persona in questione comprende (se note):
a) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione vi risiede, aggiungere le seguenti informazioni:
Residenza nello Stato di esecuzione:
b)Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per i beni che vi possiede la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:
Descrizione dei beni della persona:
Localizzazione dei beni della persona:
c) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per il reddito che vi possiede la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:
Descrizione della(e) fonte(i) di reddito della persona:
Localizzazione della(e) fonte(i) di reddito della persona:
2. Persona giuridica
Nome:
Tipo di persona giuridica:
Numero di registrazione (se disponibile) (1): http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005F0214&from=IT - ntr1-L 2005076IT.01002301-E0001:
Sede statutaria (se disponibile)1:
Indirizzo della persona giuridica:
a) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per i beni che vi possiede la persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:
Descrizione dei beni della persona giuridica:
Localizzazione dei beni della persona giuridica:
b)Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per il reddito che vi possiede la persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:
Descrizione della(e) fonte(i) di reddito della persona giuridica:
Localizzazione della(e) fonte(i) di reddito della persona giuridica:
g)Decisione che impone una sanzione pecuniaria:
1.Natura della decisione che impone una sanzione pecuniaria (contrassegnare la casella pertinente):
i) [_] decisione di un'autorità giudiziaria dello Stato della decisione in merito a un reato ai sensi del diritto di detto Stato;
ii) [_] decisione di un'autorità dello Stato della decisione, diversa da un'autorità giudiziaria, in merito a un reato ai sensi della legislazione di detto Stato. Si conferma che la persona interessata ha avuto la possibilità di essere giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale;
iii) [_] decisione di un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria in merito ad atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti. Si conferma che la persona interessata ha avuto la possibilità di essere giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale;
iv) [_] decisione di un'autorità giudiziaria competente in particolare in materia penale riguardo a una decisione di cui al punto iii).
La decisione è stata pronunciata il (data)
La decisione è passata in giudicato il (data)
Numero di riferimento della decisione (se disponibile):
La sanzione pecuniaria comporta l'obbligo di pagare (contrassegnare la/le casella/e pertinente/i e indicare l'importo/gli importi precisando la valuta):
[_] i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;
importo:
[_] ii) il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l'autorità giudiziaria agisca nell'esercizio della sua competenza penale;
importo:
[_] iii) una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
importo:
[_] iv) una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione;
importo:
L'importo totale della sanzione pecuniaria con indicazione della valuta:
2. Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi data/ora e luogo:
Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:
3.Qualora il reato o i reati individuati al punto 2 corrispondano ad una o più delle seguenti menzioni, confermarlo contrassegnando la o le pertinenti caselle:
[_] partecipazione ad un'organizzazione criminale
[_] terrorismo
[_] tratta di esseri umani
[_] sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile
[_] traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
[_] traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
[_] corruzione
[_]frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
[_] riciclaggio di proventi di reato
[_] falsificazione di monete, tra cui l'euro
[_] criminalità informatica
[_] criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
[_] favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
[_]omicidio volontario, lesioni personali gravi
[_] traffico illecito di organi e tessuti umani
[_] rapimento, sequestro e presa di ostaggi
[_] razzismo e xenofobia
[_] furti organizzati o con l'uso di armi
[_]traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
[_] truffa
[_] racket e estorsioni
[_] contraffazione e pirateria in materia di prodotti
[_] falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
[_] falsificazione di mezzi di pagamento
[_] traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
[_] traffico illecito di materie nucleari e radioattive
[_] traffico di veicoli rubati
[_] stupro
[_] incendio doloso
[_]reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
[_] dirottamento di aereo/nave
[_]sabotaggio
[_]infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo e infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose
[_] contrabbando di merci
[_] violazione dei diritti di proprietà intellettuale
[_] minacce e atti di violenza contro le persone, anche in occasione di eventi sportivi
[_] danno penale
[_] furto
[_] reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.
In quest'ultimo caso, pregasi indicare le disposizioni esatte dello strumento adottato sulla base del trattato CE o del trattato UE corrispondenti al reato:
4.Qualora il reato o i reati individuati al punto 2 non siano contemplati al punto 3, fornire una descrizione circostanziata del reato o dei reati in questione:
h) Caratteristiche della decisione che impone una sanzione pecuniaria
1.Pregasi confermare che (contrassegnare le caselle):
[_] a) La decisione è stata emessa a titolo definitivo
[_] b) A conoscenza dell'autorità che ha emesso il certificato, una decisione nei confronti della stessa persona rispetto agli stessi atti non è stata emessa nello Stato di esecuzione e nessuna stata eseguita.
2.Pregasi indicare se il procedimento ha formato oggetto di una procedura scritta:
[_] a) No, non ne ha formato oggetto
[_] b) Sì, ne ha formato oggetto. Si conferma che la persona interessata è stata informata, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione.
3. Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:
1. [_] Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
2. [_] No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:
[_] 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
OPPURE
[_] 3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
OPPURE
[_] 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
OPPURE
[_] 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il ... (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:
[_] l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;
OPPURE
[_] l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
OPPURE
[_] 3.4. l'interessato, espressamente informato del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto ad un'udienza e ha espressamente comunicato di non opporsi al procedimento.
4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2, 3.3 o 3.4, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:
.........................................................
........................................................"
4.Pagamento parziale della sanzione
Se una parte dell'ammontare della sanzione è già stata pagata allo Stato della decisione o, a conoscenza dell'autorità che ha emesso il certificato, a qualsiasi altro Stato, pregasi indicare l'importo pagato:
i) Sanzioni alternative, compresa la pena privativa della libertà
1.Pregasi indicare se lo Stato della decisione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare sanzioni alternative qualora non sia possibile eseguire la decisione che impone una sanzione, totalmente o in parte:
[_] sì
[_] no
2.In caso affermativo, pregasi indicare quali sanzioni possono essere applicate (tipo di sanzioni e livello massimo):
[_] Detenzione. Periodo massimo:
[_] Lavori di pubblica utilità (o equivalenti). Periodo massimo:
[_] Altre sanzioni. Descrizione:
j) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):
k)Il testo della decisione che impone una sanzione pecuniaria è allegato al certificato.
Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:
Nome:
Funzione (titolo/grado):
Data:
Timbro ufficiale (se disponibile)
________________________
1 Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la sede statutaria della persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione si trova in tale Stato, devono essere indicati il numero di registrazione e la sede statutaria.