
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 febbraio 2016
G.U.R.I. 2 marzo 2016, n. 51
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze HHMA, HMA e HMMA.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", di seguito denominato "testo unico";
Viste, in particolare, le tabelle I, II, III e IV che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza e la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;
Vista la nota della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, prot. n. 14188 del 24 marzo 2015, con cui è stato richiesto l'avvio dell'istruttoria al fine di procedere al completamento e all'aggiornamento delle tabelle di cui al testo unico con l'inserimento delle seguenti sostanze:
HMMA, denominazione comune;
d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina, denominazione chimica.
HHMA, denominazione comune;
2-(3,4-Diidrossifenil)-N-metilpropilamina, denominazione chimica.
HMA, denominazione comune;
d,l-4-Idrossi-3metossiamfetamina, denominazione chimica.
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 18 giugno 2015;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 settembre 2015, favorevole all'inserimento delle predette sostanze nella Tabella I del testo unico, "in attesa di evidenze scientifiche che si renderanno disponibili";
Vista la nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, prot. n. 48169 del 9 ottobre 2015, con cui è stato richiesto all'Istituto superiore di sanità, "eventuali nuove acquisizioni scientifiche relative ad aggiornamenti in merito alle sostanze HMMA, HHMA e HMA";
Ritenuto, sulla scorta del principio di precauzione e in attesa di acquisire le richieste evidenze scientifiche, di dover aggiornare le tabelle degli stupefacenti e di procedere a tal fine all'inserimento delle predette sostanze nella Tabella I del testo unico;
Decreta:
1. Nella Tabella I, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
HMMA, denominazione comune;
d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina, denominazione chimica.
HHMA, denominazione comune;
2-(3,4-Diidrossifenil)-N-metilpropilamina, denominazione chimica.
HMA, denominazione comune;
d,l-4-Idrossi-3metossiamfetamina, denominazione chimica.