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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 febbraio 2016

G.U.R.I. 21 marzo 2016, n. 67

Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonchè le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Unione Europea;

Visto il protocollo d'intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Agea, le regioni e Provincie autonome ed il Ministero della Salute finalizzato a definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al Mipaaf e ad Agea degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonchè le modalità di effettuazione degli stessi, prorogato con nota Mipaaf n. 25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, e con Atto della Conferenza Stato-Regioni n. 165/CSR del 27 novembre 2014 al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513, di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Capo I

Parte generale

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare:

a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;

c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai beneficiari:

a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonchè dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

3. Ai beneficiari di cui agli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano gli impegni di cui al Capo II del presente decreto, e le relative sanzioni, a norma dell'art. 43 del regolamento (UE) n. 640/2014, sono invece stabilite dal regolamento (CE) n. 1122/2009.

4. Le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

5. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo III del presente decreto si applicano ai beneficiari delle misure di sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "AGEA": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

b) "AGEA Coordinamento": l'Area di coordinamento di AGEA;

c) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale ai sensi dell'art. 52 del Trattato dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che esercita un'attività agricola;

d) "allerta tempestiva": la notifica di un'inadempienza di limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;

e) "anno civile considerato": è l'anno civile nel quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o la domanda di pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco da conteggiare ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controlli;

f) "anni considerati": nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, i tre anni successivi all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, l'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013;

g) "attività agricola":

1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con D.M. Mipaaf del 18 novembre 2014, n. 6513,

3. lo svolgimento di un'attività minima, definita con D.M. Mipaaf del 18 novembre 2014, n. 6513, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

h) "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera i), situate all'interno del territorio nazionale;

i) "beneficiario": il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; il soggetto beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

j) "cessione": qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;

k) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

l) "condizionalità": i Criteri di gestione obbligatoria (CGO) e le norme di Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) di cui alle lettere m) e t);

m) "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO): ciascun regolamento o direttiva così come elencati nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 al presente decreto;

n) "domanda ammessa": istanza ritenuta ammissibile dall'autorità competente e rientrante, in virtù dell'entità dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure;

o) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;

p) "impegno": il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

q) "impegno pertinente di condizionalità": impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

r) "inadempienza/violazione/infrazione": l'inosservanza dei CGO previsti dalla legislazione dell'Unione europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo; l'inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attività agricola minima; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale;

s) "Mipaaf": Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

t) "norma": requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 dell'Allegato 1 del presente decreto. Inoltre, per norme si intendono anche gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'art. 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

u) "organismi di controllo specializzati": le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'art. 67, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 809/2014, responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui all'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

v) "pagamento ammesso": contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

w) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purchè l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonchè le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del D.M. Mipaaf del 18 novembre 2014, n. 6513, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

x) "prodotti agricoli": i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonchè il cotone;

y) "revoca": ai fini del presente decreto, il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale;

z) "sanzione amministrativa": ai fini del presente decreto, una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione;

aa) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

bb) "settori di condizionalità": insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali; mantenimento dei pascoli permanenti;

cc) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'art. 4 (1), lettera e) e tenuto conto della definizione di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Capo II

Condizionalità

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Sezione 1

Parte generale

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 3

Regole di condizionalità

1. Le regole di condizionalità comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all'Allegato 1, con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali.

2. Per il 2016 le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1122/2009, così come stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 640/2014 ed ai sensi dell'Allegato 8. Tale disposizione non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente, agli impianti di alberi di Natale e alle specie a crescita rapida a breve termine, di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513. Ai fini del presente comma, si intende per "pascolo permanente" il pascolo quale definito all'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale.

3. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

4. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonchè le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.

5. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera w) del presente decreto;

d) qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v ), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., nonchè dei pagamenti ai sensi degli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 4

Conseguenze delle inadempienze

1. Al beneficiario di cui all'art. 1 comma 2, che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'art. 3 è applicata una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti di cui all'art. 1 comma 2, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1.

La riduzione od esclusione è applicata in relazione all'insieme delle domande di aiuto o di pagamento relative ai pagamenti di cui all'art. 1, presentate dal beneficiario nel corso dell'anno in cui l'inadempienza è stata rilevata nonchè alle domande presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui agli articoli 85-unvicies e art. 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora siano soddisfatte una o entrambe le seguenti condizioni aggiuntive:

a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;

b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Le riduzioni od esclusioni sono applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all'art. 3.

2. Per quanto riguarda le superfici forestali, la riduzione o esclusione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 5

Accertamento delle inadempienze

1. In attuazione dell'art. 67, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalità e possono affidare ad enti di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.

2. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di cui al comma 1 di riferire all'Autorità giudiziaria ove l'inadempienza accertata costituisca ipotesi di reato.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Sezione 2

Riduzioni od esclusioni

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 6

Applicazione delle riduzioni od esclusioni

1. Le riduzioni od esclusioni di cui all'art. 4 si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile ("anno civile considerato"), le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013 ("anni considerati").

3. In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto dei commi 1 e 2 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, con le eccezioni di cui al comma 3, concessi o da concedere a tale beneficiario.

4. L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 7

Calcolo della riduzione od esclusione - Negligenza ed intenzionalità

1. La riduzione o esclusione si applica all'importo totale dei pagamenti elencati all'art. 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza o negli anni civili considerati, come definito dall'art. 6 commi 1 e 2. Ai fini del calcolo, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonchè dei criteri enunciati nei commi 2, 3, 4 e 5.

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di reiterazione, il 15%.

I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, sono giudicati di importanza minore, come definiti all'Allegato 3, non determinano una riduzione o un'esclusione. In questi casi l'autorità competente invia un'allerta tempestiva al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma. Non rientrano nell'ambito di applicazione del precedente comma i casi in cui le infrazioni costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta tempestiva, può essere accordato, in coerenza con quanto previsto dai documenti programmatori regionali dello sviluppo rurale, all'interno dei bandi riservati alla misura dello sviluppo rurale che finanzia la consulenza aziendale, l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.

3. Quando risulta l'adempimento alle misure correttive di cui al comma 2 o nel caso le stesse non possono essere attuate per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, l'autorità di controllo competente procede all'annullamento delle riduzioni corrispondenti all'infrazione i cui effetti non sono stati corretti.

4. Le disposizioni relative alle inadempienze di importanza minore, di cui ai commi 2 e 3, non si applicano nel caso in cui la natura dell'inadempienza produce effetti negativi superiori ai limiti fissati per le infrazioni di importanza minore o tali da non consentire il ripristino di una situazione conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate.

5. Se l'inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, in applicazione dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione da applicare all'importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali è stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'art. 8 del presente decreto.

6. Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:

a) quando l'infrazione agli impegni di condizionalità supera i livelli stabiliti secondo le modalità definite dalla circolare di AGEA ai sensi dell'art. 22, comma 4;

b) quando il carattere di intenzionalità è riscontrato dagli enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalità;

c) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014.

7. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui all'art. 1, comma 2.

8. Nei casi di inadempienza intenzionale estrema in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti di cui all'art. 1 nell'anno civile successivo, ai sensi dell'art. 75 del regolamento UE n. 809/2014. Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia stata accertata la ripetizione di una o più infrazioni intenzionali a carico dello stesso beneficiario, come precisato nell'Allegato 3.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 8

Cumulo delle riduzioni

Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 640/2014 e degli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell'Allegato 3.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 9

Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni

Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile. Resta fermo l'obbligo di porre in atto gli interventi correttivi notificati al beneficiario dall'Autorità competente al fine di riportare l'azienda in condizioni di conformità rispetto all'inadempienza accertata. Gli organismi pagatori adottano, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia realizzato gli interventi correttivi notificati. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive, ove previste, sono notificati al beneficiario.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 10

Importi risultanti dalla condizionalità

Ai sensi dell'art. 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il Ministero dispone di trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 6. A tal fine, il 15 settembre di ogni anno gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento i dati relativi alle riduzioni ed esclusioni dell'anno precedente. Entro il 15 ottobre di ogni anno, Agea Coordinamento trasmette al Mipaaf i dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, secondo il formato dell'Allegato 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Mipaaf procede con decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ad identificare le finalità alle quali destinare le somme e a definirne le modalità di utilizzo.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Sezione 3

Sorveglianza e controllo

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 11

Comitato paritetico

1. E' istituito presso il Mipaaf il Comitato paritetico per il monitoraggio e la formulazione di proposte di modifica relativamente all'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di tale compito, il Comitato è composto dai rappresentanti del Mipaaf, delle Regioni e Province autonome, rappresentanti degli Organismi Pagatori, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute, integrato da una rappresentanza delle organizzazioni del tavolo agro/alimentare, delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste riconosciute.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, del Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura e della consulenza giuridica dell'Istituto di diritto agrario comunitario comparato.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 12

Autorità competente al coordinamento dei controlli

1. L'Agea svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99.

2. L'Agea a norma dell'art. 67, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinchè l'efficacia dei controlli effettuati dall'Organismo Pagatore sia almeno pari a quella ottenuta dall'esecuzione degli stessi da parte di enti di controllo specializzati.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Capo III

Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Sezione 1

Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso alle misure

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 13

Inadempienze dei criteri di ammissibilità

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 14

Misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica: art. 28 e 29 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 39 del regolamento CE n. 1698/2005 s.m.i. - Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari - Misure agro-climatico-ambientali, sull'agricoltura biologica e sulle indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua: art. 28, 29 e 30 del regolamento UE n. 1305/2013 - Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima

1. I requisiti minimi per i fertilizzanti e prodotti fitosanitari ed i relativi obblighi, ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni regionali attuative, sono stabiliti all'Allegato 7.

2. I criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima, di cui allo stesso decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513, ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione, sono stabiliti dal decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513 e dettagliati nel decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Sezione 2

Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Sottosezione 1

Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 15

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, in caso di mancato rispetto:

a) degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) oppure degli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

c) dei "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513 e l'"attività agricola minima", di cui di cui allo stesso decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513; si applica per ogni gruppo di infrazione od infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento e per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati; la violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni. I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari", ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 smi., i "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" e l'"attività agricola minima", di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513, si applicano alla Superficie Oggetto d'Impegno (SOI).

2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, del 5% o del 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'Allegato 4.

3. Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere la sanzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 16

Riduzioni o Esclusioni per violazioni di impegni agro-climatico-ambientali, nell'ambito dell'agricoltura biologica, indennità natura 2000 e direttiva quadro acque o per il benessere degli animali nonchè per impegni agro-ambientali - Misura 214 PSR 2007-2013 ed impegni pertinenti di condizionalità

Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o più impegni previsti dalla tipologia di operazione, a norma degli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nonchè di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, che può portare fino all'esclusione, definita dell'autorità di gestione, nel rispetto del principio della proporzionalità, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l'operazione in questione. L'autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave e si applica l'art. 35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, con le conseguenze previste dal successivo art. 17, comma 2.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 17

Ripetizione dell'inadempienza e violazioni gravi

1. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui all'art. 15, comma 2, sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta. In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10% (si veda l'Allegato 4).

La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 16 del presente decreto comporta di nuovo l'esclusione del beneficiario dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi nell'anno della domanda. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

4. Le esclusioni e le revoche di cui al comma 2 si applicano anche nei casi di violazioni gravi individuate a norma dell'art. 23, comma 1, quarto trattino.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 18

Dichiarazioni difformi in misure connesse alle superfici e ad animali

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'Allegato 5 al presente decreto.

2. Per gli animali non elencati nell'Allegato 5 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle Regioni e Province Autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle relative disposizioni attuative.

3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione ed esclusione, si applicano quelle disposte dall'art. 31, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014.

4. Le percentuali di riduzione ed esclusione applicate alle misure di sostegno alle superfici, in caso di sovradichiarazioni, sono quelle previste dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 640/2014.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 19

Recupero di importi erogati in annualità pregresse

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione, ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Sottosezione 2

Sostegno a misure connesse ad investimenti nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'art. 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'art. 27, all'art. 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'art. 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 20, all'art. 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'art. 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 20

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all'Allegato 6.

3. Ove si accertino infrazioni, relative ad impegni od a gruppi di impegni, di gravità, entità e durata di livello massimo o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Sottosezione 3

Sostegno per tutte le misure di sviluppo rurale

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 21

Disposizioni comuni

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014, nonchè dell'art. 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Capo IV

Disposizioni finali

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 22

Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità

1. Le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'Allegato 1 del presente decreto.

Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'Allegato 1 al presente decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'Allegato 1, ove modificato.

2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità e di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto, e di garantire la controllabilità degli elementi d'impegno stabiliti, le Regioni e Province Autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al Mipaaf che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse e con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.

3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell'Allegato 1, si applicano gli impegni indicati nell'Allegato medesimo.

4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonchè i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Agea invia la bozza di circolare alle Regioni e alle Provincie autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato di cui all'art. 11, per le finalità stabilite nel medesimo articolo del presente decreto. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, Agea pubblica la circolare.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 23

Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale

1. Ove non abbiano già adempiuto, al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo Pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:

a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;

b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6;

c) i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;

e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.

Le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'organismo pagatore competente, garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013. I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari vengono comunicati al competente Organismo Pagatore.

2. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli Organismi Pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui al comma 1.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 24

Monitoraggio

1. L'Agea effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate dagli organismi pagatori annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle Regioni e Province Autonome, unitamente ai dati di cui all'art. 10, una relazione dettagliata a livello territoriale entro il 15 ottobre di ciascun anno sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalità previste dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 ed in base all'art. 13 del presente decreto.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa entro la medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al Comitato di cui all'art. 11.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 25

Mantenimento del pascolo permanente ai fini della condizionalità

In applicazione dell'art. 3, comma 2, la percentuale di superficie investita a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003, deve rimanere invariata, entro limiti definiti. Il mantenimento della percentuale di pascolo permanente si applica a livello nazionale. Agea predispone il catalogo delle superfici a pascolo permanente, in modo da consentire l'effettivo monitoraggio delle superfici e le eventuali azioni di limitazione o ripristino, conformemente all'Allegato 8.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 26

Norme di rinvio

1. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande di sostegno/aiuto assunte entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti.

2. Il regime di riduzioni ed esclusioni segue le nuove disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 640/2014.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 27

Abrogazioni e norme transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale 23 gennaio 2015, n. 180, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", è abrogato.

2. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non connesse alla superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del presente Decreto con riferimento alle percentuali di riduzione individuate dagli Allegati 4 e 6, nonchè ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato 7.

3. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, resta ferma la disciplina definita dalle Regioni e Provincie Autonome, ovvero dalle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, in materia di:

a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione;

c) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente;

d) fattispecie identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 574

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

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ALLEGATO 5

Allegato 5 (articolo 20)

Tabella di conversione per riduzioni ed esclusioni per difformità in misure connesse ad animali (articolo 19 del decreto)

Specie animali

UBA per capo

Altri suini

0,3

Altro pollame

0,03

Cunicoli

0,02

.

.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

ALLEGATO 6

Allegato 6 (articolo 20)

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 20 del decreto).

Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di gruppi di impegni riferiti alle tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 20):

A. Per "gruppo di impegni": si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Le Regioni e Province autonome o l'autorità di gestione riferiscono ciascun gruppo di impegni alla tipologia di operazione o misura/sottomisura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Supponiamo, ad esempio, che il gruppo di impegno AA sia riferito alla misura/sottomisura mentre il gruppo di impegno BB sia riferito solo alla tipologia di operazione.

Nel caso di violazione del gruppo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura mentre nel caso di infrazione del gruppo di impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente alla tipologia di operazione. Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

.

.

.

Medio (3)

.

.

.

Alto (5)

.

.

.

B. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 - Sottosezione 2):

- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.

- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

- I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno AA

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)

.

1

.

Medio (3)

3

.

3

Alto (5)

.

.

.

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3)

- Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio

Percentuale di riduzione

1,00 < = x < 3,00

3%

3,00 < = x < 4,00

x%

x = > 4,00

y%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3). dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.

- Ai sensi dell'articolo 20 comma 2 le Regioni e Province autonome o l'autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

- Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad una data tipologia di operazione o misura/sottomisura, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 21 del decreto.

- Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 20 comma 3 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5) come indicate nei documenti di programmazione regionale, approvati dalla Commissione europea ovvero nelle relative disposizioni attuative.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

ALLEGATO 7

Allegato 7 (articolo 14)

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali.

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005.

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152" (Supplemento ordinario n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006);

- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 14, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali":

- obblighi amministrativi;

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri). Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 15 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori.

Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione fino all'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.

Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' articolo 28 e dell'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005.

Normativa nazionale di riferimento

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

a) Fatto salvo che le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro le scadenze individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ad integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014 "Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Tali scadenze differiscono per ogni tipologia di attrezzatura individuata all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale allegato modifica l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014.

b) Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.

b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza."

c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

d) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 14 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D.MIPAAF 25 gennaio 2017.

ALLEGATO 8

Allegato 8 (articolo 3)

SETTORE

Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013

Ambito di applicazione

I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Regolamento CE 1120/2009 successive modificazioni.

Descrizione degli impegni

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modificazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del D.M. 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, comma 2, punto 2, del Regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2016 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2016. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, punto 2, del Regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate "pascolo permanente" a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.