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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/568 DELLA COMMISSIONE, 29 gennaio 2016

G.U.U.E. 13 aprile 2016, n. L 97

Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 3 maggio 2016

Applicabile dal: 3 maggio 2016

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma,

considerando quanto segue:

1) Conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione.

2) Il documento sugli importi non recuperabili presentato dall'autorità di certificazione alla Commissione nell'ambito dei conti annuali a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 138, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, stabilisce gli importi non recuperabili a livello di ciascuna priorità. Tale documento dovrebbe contenere anche informazioni esplicite riguardo agli importi che, secondo lo Stato membro in questione, non dovrebbero essere rimborsati al bilancio dell'Unione e dimostrare, in particolare, i provvedimenti amministrativi e giuridici adottati dallo Stato membro per procedere efficacemente al recupero degli importi non recuperabili. Poiché tale documento si riferisce ad importi precedentemente inclusi nei conti certificati presentati alla Commissione, esso dovrebbe tuttavia essere presentato per la prima volta nel 2017.

3) Conformemente all'articolo 126, lettera b), e all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le detrazioni effettuate prima della presentazione dei conti certificati non possono essere considerate recuperi se si riferiscono alle spese incluse nella domanda finale di pagamento intermedio relativa a un dato periodo contabile per il quale i conti sono preparati. E' pertanto opportuno chiarire che le informazioni sugli importi non recuperabili presentate a norma del presente regolamento delegato dovrebbero riguardare unicamente gli importi già inclusi nei conti certificati precedentemente presentati alla Commissione.

4) Per consentire alla Commissione di decidere se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati al bilancio dell'Unione, lo Stato membro dovrebbe presentare le informazioni richieste, a livello di ciascuna operazione e di ciascun beneficiario, prima del termine stabilito per la presentazione dei conti nell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In conformità a tale disposizione, dovrebbe essere possibile prorogare il termine anche per il documento sugli importi non recuperabili.

5) E' necessario stabilire i criteri che permetteranno alla Commissione di valutare se a uno Stato membro sia imputabile colpa o negligenza nei provvedimenti amministrativi e giuridici di recupero. Anche qualora siano soddisfatti uno o più di tali criteri, ciò non dovrebbe significare automaticamente che allo Stato membro sia in effetti imputabile colpa o negligenza.

6) Per motivi di certezza del diritto, la Commissione dovrebbe concludere la propria valutazione entro un termine stabilito e gli Stati membri dovrebbero rispondere alla valutazione della Commissione entro un altro termine stabilito. Per gli stessi motivi la Commissione dovrebbe poter concludere la propria valutazione anche qualora lo Stato membro non fornisca informazioni supplementari. In caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode di cui all'articolo 122, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali termini non dovrebbero tuttavia applicarsi.

7) A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013, uno Stato membro può decidere di non recuperare da un beneficiario un importo versato indebitamente, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi. In questo caso non è necessario che l'importo sia rimborsato al bilancio dell'Unione. Su tali importi de minimis non saranno richieste informazioni.

8) Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tale regolamento non istituisce un sistema diverso per gli importi di cui all'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Spetta pertanto agli Stati membri e ai paesi terzi che partecipano a un determinato programma di cooperazione territoriale europea decidere che né il beneficiario capofila né l'autorità di gestione del programma siano tenuti a recuperare un importo indebitamente versato se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012).

(3)

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013).

Art. 1

Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili

1. Qualora uno Stato membro ritenga che un importo indebitamente versato a un beneficiario, precedentemente incluso nei conti certificati presentati alla Commissione, non sia recuperabile e abbia concluso che tale importo non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'autorità di certificazione chiede alla Commissione di confermare questa conclusione.

2. L'autorità di certificazione trasmette la richiesta di cui al paragrafo 1, a livello di ciascuna operazione, nel modulo che figura nell'allegato del presente regolamento mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Lo Stato membro presenta una richiesta stabilita conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal 2017 e fino al 2025 compreso, relativamente al periodo contabile precedente. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine al 1o marzo.

Art. 2

Condizioni per determinare la colpa o la negligenza degli Stati membri

Criteri indicativi di colpa o negligenza di uno Stato membro:

a) lo Stato membro non ha fornito alcuna descrizione, con l'indicazione delle relative date, dei provvedimenti amministrativi e giuridici che ha adottato per recuperare l'importo in questione [o per ridurre o sopprimere il livello del sostegno o per ritirare il documento conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta];

b) lo Stato membro non ha fornito alcuna copia del primo ordine di recupero né degli eventuali ordini di recupero successivi [né ha fornito alcuna copia della lettera destinata a ridurre o sopprimere il livello del sostegno o a ritirare il documento conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta];

c) lo Stato membro non ha comunicato la data dell'ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario dell'operazione in questione né ha fornito una copia della prova di tale pagamento;

d) lo Stato membro, dopo aver rilevato l'irregolarità, ha effettuato uno o più pagamenti indebiti al beneficiario in relazione alla parte dell'operazione interessata dall'irregolarità;

e) lo Stato membro non ha inviato la lettera destinata a ridurre il livello del sostegno o a ritirare il documento conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta, né ha preso una decisione equivalente entro 12 mesi dal rilevamento dell'irregolarità;

f) lo Stato membro non ha avviato la procedura di recupero entro 12 mesi da quando la sovvenzione è stata definitivamente ridotta o soppressa (a seguito di un procedimento amministrativo o giudiziario oppure con l'accordo del beneficiario);

g) lo Stato membro non ha esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale;

h) lo Stato membro non ha fornito documenti relativi alle procedure di insolvenza e di fallimento, se del caso;

i) lo Stato membro non ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 3.

Art. 3

Procedura per determinare se un importo non recuperabile debba essere rimborsato dagli Stati membri

1. Sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, la Commissione valuta ciascun caso al fine di stabilire se il mancato recupero di un importo sia dovuto a colpa o negligenza dello Stato membro, tenendo in debito conto le circostanze specifiche e il quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro. Anche qualora siano soddisfatti uno o più criteri di cui all'articolo 2, la Commissione può concludere che allo Stato membro non sia imputabile colpa o negligenza.

2. Entro il 31 maggio dell'anno in cui sono presentati i conti, la Commissione può:

a) chiedere per iscritto allo Stato membro di fornire ulteriori informazioni sui provvedimenti amministrativi e giuridici adottati per recuperare qualsiasi contributo dell'Unione indebitamente versato ai beneficiari; oppure

b) chiedere per iscritto allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero.

Se la Commissione sceglie l'opzione di cui al primo comma, lettera a), si applicano i paragrafi da 5 a 8.

3. Se la Commissione non agisce a norma del paragrafo 2, ed entro il termine stabilito nel medesimo paragrafo, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.

4. Il termine di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode.

5. Lo Stato membro risponde entro tre mesi alla richiesta di informazioni inviata dalla Commissione a norma del paragrafo 2.

6. Se lo Stato membro non fornisce le ulteriori informazioni richieste a norma del paragrafo 2, la Commissione continua la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili.

7. Entro tre mesi dal ricevimento della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta entro il termine previsto, la Commissione informa lo Stato membro di aver concluso che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, motivando la propria conclusione e chiedendo allo Stato membro di presentare le sue osservazioni entro due mesi. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.

8. Entro sei mesi dal termine per la presentazione delle osservazioni da parte dello Stato membro di cui al paragrafo 7, la Commissione conclude la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili e, qualora confermi la propria conclusione che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, adotta una decisione. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.

Ai fini del calcolo del contributo dell'Unione che deve essere rimborsato dallo Stato membro, si applica il tasso di cofinanziamento a livello di ciascuna priorità, quale previsto nel piano di finanziamento in vigore al momento della richiesta.

Art. 4

Fornitura di informazioni sugli importi non recuperati che non superano 250 EUR di contributo dei fondi

Qualora uno Stato membro decida di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi, non è necessario fornire informazioni alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER