
LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2016, n. 2
G.U.R.S. 29 gennaio 2016, n. 5
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: "La BBR ha come obiettivo la ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell'ambito della sperimentazione clinica di farmaci, o la ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica, sempre che la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi, da svolgersi con il consenso dell'interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca scientifica previsti dalla legge o negli altri casi di cui al paragrafo 8.1 dell'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 dell'11 dicembre 2014.".
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 22/2015, è aggiunto il seguente periodo: "Il trattamento dei dati personali correlato è effettuato previo consenso espresso dell'interessato e previa informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle garanzie relative ai dati genetici previste dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 gennaio 2016.
CROCETTA
GUCCIARDI
Assessore regionale per la salute