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N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12

G.U.R.I. 1° febbraio 2016, n. 25

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 1

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 2016

MATTARELLA

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO