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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 2016, n. 63

G.U.R.I. 4 maggio 2016, n. 103

Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

TESTO COORDINATO (al D.M. Giustizia 13 febbraio 2023, n. 71)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 222, recante modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;

Visto l'articolo 4, commi 4 e 4-bis, dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126;

Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1, comma 2, ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con il decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito;

Visto il parere della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa emesso in data 30 luglio 2012;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 7 novembre 2013 e nell'adunanza del 3 luglio 2014;

Viste le note del 2 dicembre 2014 e del 30 novembre 2015 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali

1. L'esame previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti materie:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

d) principi contabili nazionali e internazionali;

e) analisi finanziaria;

f) gestione del rischio e controllo interno;

g) principi di revisione nazionali e internazionali;

h) disciplina della revisione legale;

i) deontologia professionale ed indipendenza;

l) tecnica professionale della revisione;

m) diritto civile e commerciale;

n) diritto societario;

o) diritto fallimentare;

p) diritto tributario;

q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

r) informatica e sistemi operativi;

s) economia politica, aziendale e finanziaria;

t) principi fondamentali di gestione finanziaria;

u) matematica e statistica.

2. Per le materie indicate al comma 1, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitata funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

3. Per i soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo svolgimento della revisione legale si consegue secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 4-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2

Ammissione all'esame

1. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;

b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.

2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

3. Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.

Art. 3

Contenuto e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, ed è presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame.

2. La domanda può essere presentata con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.

3. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;

b) di aver conseguito il diploma di laurea tra quelle individuate con regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 20 giugno 2012, n. 145, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

c) di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio di cui al regolamento previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 25 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione attestante l'assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento;

d) eventualmente di aver diritto all'esonero dalle singole prove ai sensi del successivo articolo 11.

4. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, ovvero apposita autocertificazione sostitutiva:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d);

b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato al comma 6.

5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda è esente da autenticazione.

6. L'istante deve versare il contributo per le spese d'esame nella misura di euro 100,00. L'ammontare dell'importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.

7. Coloro che presentano domanda di partecipazione all'esame producendo una dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio sono ammessi con riserva nelle more della presentazione dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

8. Per coloro che hanno già conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per coloro che presentano domanda per sostenere l'esame di accesso alle dette professioni, le domande per lo svolgimento delle prove integrative finalizzate all'abilitazione all'esercizio della revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalità previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.

Art. 4

Commissione esaminatrice

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 13 febbraio 2023, n. 71)

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composta da:

a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede;

b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1;

c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni;

d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

2. Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.

3. Se il numero dei candidati è superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.

4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico.

5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui è addetto, nel numero strettamente necessario, personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La commissione nomina il capo dell'ufficio di segreteria tra il personale appartenente alla terza area.

Art. 5

Materie delle prove di esame

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Giustizia 13 febbraio 2023, n. 71)

1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalità:

a) la prima prova scritta verte su materie economiche e aziendali, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u);

b) la seconda prova scritta verte su materie giuridiche, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere m), n), o), p), q);

c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale;

d) la prova orale verte sulle materie scelte tra quelle elencate nell'articolo 1, comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al presente regolamento.

1-bis. Il bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale contiene indicazioni sulla modalità con la quale è svolta ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), consistente nella risoluzione per iscritto di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata, nonchè l'indicazione delle materie su cui si svolgerà la prova orale di cui al comma 1, lettera d).

Art. 6

Adempimenti della commissione esaminatrice precedenti le prove

1. Prima dell'inizio delle prove i membri della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non sussistono situazioni di incompatibilità. Al fine dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte, al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, e i criteri e le modalità di formulazione delle domande delle prove orali. Le domande devono essere predisposte, eventualmente per gruppi omogenei di tematiche, e devono essere sorteggiate al momento della prova.

3. La commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi, escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nell'articolo 2. Detto elenco è depositato almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi è inviata comunicazione scritta.

Art. 7

Svolgimento delle prove scritte

(sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.M. Giustizia 13 febbraio 2023, n. 71)

1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento di identità personale in corso di validità.

2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in massimo tre giorni consecutivi.

3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula nove quesiti a domanda aperta vertenti sulle materie d'esame previste, per quel giorno, dal decreto con cui è stato indetto l'esame. I quesiti sono suddivisi in gruppi di tre, curando che ciascun gruppo di quesiti verta, nell'insieme, su tutte le materie previste per la giornata di esame. Ogni gruppo di quesiti è trascritto su di un foglio che, firmato dal presidente, è chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del testo della prova in essa contenuto, dandosi altresì lettura del testo dei quesiti non sorteggiati.

4. I quesiti sono formulati in modo da consentire al candidato di dimostrare la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova.

5. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati fino ad un massimo di cinque ore dalla dettatura dei quesiti. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura è iniziata.

6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio.

7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato prima dell'inizio delle prove scritte e preventivamente autorizzati dalla commissione.

8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro nè con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale è fatta menzione nel verbale.

9. E' escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza.

10. Il presidente della commissione è responsabile della legalità delle operazioni di esame.

11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

Art. 8

Adempimenti dei candidati e della commissione

(sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.M. Giustizia 13 febbraio 2023, n. 71)

1. A ciascun candidato è consegnata, per ciascuna prova nei giorni di esame, una coppia di buste, una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco. A ogni prova d'esame corrisponde un diverso colore della coppia di buste. Su ogni busta grande è apposto un talloncino contenente un codice a barre o un codice a barre a risposta rapida (QR code), generato in modo da garantire l'anonimato del candidato e riportante lo stesso codice identificativo per ciascun candidato.

2. Il candidato, dopo aver svolto i quesiti, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura; appone altresì, sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione.

3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione, e suggellati con l'impronta del sigillo della commissione.

4. Entro sette giorni dal termine delle prove scritte, alla presenza di almeno tre componenti della commissione e di due candidati, designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, la commissione constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso codice a barre o codice a barre a risposta rapida (QR code) e, dopo avere rimosso i talloncini, le racchiude in un unico plico. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolato i plichi, su ciascuno di essi è apposto un numero progressivo.

5. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 9

Correzione degli elaborati

(sostituito dall'art. 2, comma 4, del D.M. Giustizia 13 febbraio 2023, n. 71)

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento motivato del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. Il presidente stabilisce il calendario delle riunioni. La commissione procede, nel corso di sedute della durata non inferiore a quattro ore da tenersi almeno due volte a settimana, alla correzione e valutazione delle prove scritte, seguendo il numero progressivo apposto sui plichi ai sensi dell'articolo 8, comma 4. Verificata la integrità delle buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste il numero già segnato sul plico. Lo stesso numero è poi trascritto in cima al foglio o ai fogli relativi a ciascun elaborato e sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione, che resta chiusa fino alle operazioni di cui al successivo comma 5.

2. A ciascun elaborato è assegnato, su delibera a maggioranza della commissione, un punteggio in trentesimi. Il voto è annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione è sottoscritta dal presidente.

3. Nel caso in cui il primo o il secondo elaborato sia stato annullato o valutato insufficiente, non si procede alla correzione degli elaborati successivi.

4. Dopo la correzione, le buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato e la busta piccola contenente il relativo cartoncino di identificazione sono inserite nuovamente nel plico; quest'ultimo è sigillato e conservato in adeguati contenitori, distinti per ciascuna seduta della commissione.

5. Terminata la correzione e la valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'accoppiamento del nome del candidato alla terna dei rispettivi elaborati. A tal fine, sono nuovamente aperti i plichi, seguendo la numerazione progressiva apposta ai sensi dell'articolo 8, comma 4, nonchè le buste piccole contenenti il cartoncino di identificazione, ed è stilato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale.

6. La commissione annulla la prova nel caso in cui gli elaborati risultino in tutto o in parte copiati da altro lavoro o da altra fonte o rechino segni di riconoscimento.

7. Di tutte le operazioni indicate ai commi precedenti è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 10

Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

(modificato dall'art. 2, comma 5, del D.M. Giustizia 13 febbraio 2023, n. 71)

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice.

2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa.

3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, ovvero in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del segretario della commissione e del candidato da esaminare. La prova orale completa non può avere durata superiore a sessanta minuti.

4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneità se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato è data comunicazione al candidato al termine della prova.

5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza.

6. Per ogni seduta è redatto processo verbale riassuntivo delle domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti hanno facoltà di allegare una relazione da loro sottoscritta, che è controfirmata dal presidente.

7. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, è affisso presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11

Equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie

(modificato e integrato dall'art. 3, comma 1, del D.M. Giustizia 13 febbraio 2023, n. 71)

1. I soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonchè dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente provvedimento, nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Le prove sono indette e si svolgono secondo le modalità previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, all'interno delle sessioni d'esame previste dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo. Per i medesimi rimane fermo l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che hanno superato le prove integrative di cui al precedente comma 1, è immediatamente comunicato, a cura delle Università presso le quali si sono svolte le sessioni di esame, agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei revisori legali.

3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nonchè dalle corrispondenti materie della prova orale.

4. Sono altresì esonerati dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo.

4-bis. Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno già formato oggetto di esame universitario, secondo le modalità contenute nella convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti che hanno conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima.

Art. 12

Norma transitoria

1. Fino alla data della prima ordinanza di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative.

Resta fermo, altresì, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere, a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, al momento della presentazione dell'istanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Ministro della giustizia: ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1084