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LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2016, n. 1

G.U.R.S. 22 gennaio 2016, n. 4

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "entro 90 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 120 giorni" e le parole "ferma restando la titolarità degli immobili al patrimonio della Regione" sono sostituite dalle parole "dei rapporti giuridici in essere riferibili alle attività dell'ospedale Piemonte";

b) il comma 4 è soppresso;

c) al comma 5 dopo la parola "manutenzione" aggiungere le parole "anche straordinaria".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 gennaio 2016.

CROCETTA

GUCCIARDI

Assessore regionale per la salute