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PRESIDENZA

CIRCOLARE 14 gennaio 2016

G.U.R.S. 29 gennaio 2016, n. 5

Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto", art. 4, comma 1, lettera b) - Mancata adozione del Piano comunale amianto - Conseguenze e responsabilità collegate.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA

La legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto" prevede per i comuni l'obbligo di adottare, entro tre mesi dall'adozione di specifiche linee guida da parte della Regione Siciliana, il Piano comunale amianto, e concede trenta giorni di tempo per trasmettere il piano all'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile (art. 4, comma 1, lettera b). I comuni, inoltre, devono provvedere a rendicontare annualmente all'Ufficio amianto i risultati conseguiti.

In merito sembra il caso di ricordare che le linee guida per la redazione del Piano comunale amianto sono state adottate dalla Regione Siciliana con deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 20 aprile 2015 e sono state notificate a tutte le amministrazioni comunali con circolare n. 29257 del 7 maggio 2015. Le linee guida, allegate a un'ulteriore circolare del Dipartimento della protezione civile del 22 luglio 2015, sono state inoltre pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32, Parte I, del 7 agosto 2015.

Dalle linee guida si evince che il Piano comunale amianto deve essere strutturato per il raggiungimento di tre obiettivi:

1) pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, manufatti e materiali contenenti amianto, per "fotografare" la situazione attuale e prevenire smaltimenti illeciti con conseguente abbandono di rifiuti speciali che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre;

2) rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere ulteriori fenomeni di abbandono;

3) programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 10/2014.

Come si vede, l'attività intestata ai comuni è fondamentale per dare seguito ai successivi adempimenti previsti dalla legge regionale n. 10/2014. Per quanto riguarda gli aspetti economici va ricordato inoltre che sono oggi disponibili alcuni strumenti che le amministrazioni comunali possono utilizzare per dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa di settore. L'art. 10 della sopracitata legge regionale n. 10/2014, stabilisce infatti che l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità prepara un bando per la "concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto di trasformazione di cui all'art. 14 dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e privati. I comuni provvedono in conseguenza secondo le direttive del proprio Piano comunale amianto, sotto la vigilanza dell'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile". La relativa dotazione finanziaria, fissata dall'art. 16, comma 3, della stessa legge, è pari a 10 milioni di euro.

La legge di stabilità 2015 prevede inoltre uno stanziamento di 12 milioni di euro nel triennio 2015-2017 per le bonifiche dell'amianto nei Siti di interesse nazionale (SIN) contaminati dall'amianto. Infine la delibera CIPE n. 6 del 28 gennaio 2015, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per la realizzazione del programma di interventi per lo smaltimento dell'amianto e dell'eternit nei comuni della Valle del Belice.

Esiste quindi la possibilità di utilizzare i fondi messi a disposizione dei comuni per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto, ma va ricordato che, in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) della sopracitata legge regionale n. 10/2015, la mancata osservanza dei termini fissati per l'elaborazione del Piano comunale amianto comporta una riduzione percentuale, "nella misura stabilita dall'Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti".

Alla luce di quanto sopra, considerato che solo pochissimi comuni dell'Isola hanno ottemperato all'adempimento sopra richiamato, si invitano le amministrazioni in indirizzo che non avessero provveduto a trasmettere con urgenza il Piano comunale amianto al Dipartimento regionale della protezione civile - Ufficio amianto (cf. recapiti riportati in calce), per potere accedere ai finanziamenti sopra citati e per consentire all'Amministrazione regionale di procedere con urgenza agli adempimenti conseguenti.

Allo stesso tempo sembra il caso di evidenziare che, per le motivazioni sopra esposte, l'eventuale protrarsi immotivato dell'attuale stato di inerzia di molte amministrazioni comunali e il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla legge dovranno inevitabilmente essere portati all'attenzione delle autorità competenti, dato che le omissioni in materia ambientale possono comportare, se accertate, anche responsabilità civili e penali.

Nel confidare pertanto nella collaborazione delle amministrazioni in indirizzo e nel rappresentare che l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile e Arpa Sicilia sono comunque disponibili per ogni utile chiarimento e supporto ai fini della redazione del Piano comunale amianto, si resta in attesa di un cortese, urgentissimo, riscontro.

La presente sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il commissario ad acta con i poteri ex art. 2, comma 4, legge regionale n. 10/2000: ANZA'