
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/706 DELLA COMMISSIONE, 3 maggio 2016
G.U.U.E. 15 maggio 2016, n. L 122
Decisione che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 79, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nell'Unione. Detto regolamento prevede che, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni, conformemente alle disposizioni del regolamento stesso, nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 prevede che l'elenco degli ispettori dell'Unione sia adottato dalla Commissione in base alle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca ("l'Agenzia").
4) Un primo elenco di ispettori dell'Unione è stato istituito con decisione di esecuzione 2011/883/UE della Commissione (3). Tale elenco è stato sostituito tre volte da nuovi elenchi di ispettori dell'Unione, istituiti rispettivamente con le decisioni di esecuzione 2013/174/UE (4), 2014/120/UE (5) e (UE) 2015/645 (6) della Commissione. A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia devono notificare alla Commissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo e la Commissione deve modificare l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre.
5) Alcuni Stati membri e l'Agenzia hanno notificato modifiche all'attuale elenco degli ispettori. In base a tali modifiche è quindi opportuno sostituire l'elenco istituito con decisione di esecuzione (UE) 2015/645 con un nuovo elenco degli ispettori dell'Unione.
6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 343 del 22.12.2009.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011).
Decisione di esecuzione 2011/883/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 343 del 23.12.2011).
Decisione di esecuzione 2013/174/UE della Commissione, dell'8 aprile 2013, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 101 del 10.4.2013).
Decisione di esecuzione 2014/120/UE della Commissione, del 4 marzo 2014, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 66 del 6.3.2014).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/645 della Commissione, del 20 aprile 2015, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 106 del 24.4.2015).