
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 73
G.U.R.I. 20 maggio 2016, n. 117
Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per "condanna" ogni decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato.
Rilevanza delle decisioni di condanna
1. Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purchè non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.
2. Le condanne di cui al comma 1 hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena.
3. La valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 2016
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro della giustizia
GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO