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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 maggio 2016

G.U.R.I. 24 giugno 2016, n. 146

Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Quarta, Titolo I;

Visto l'art. 181, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152/2006 il quale stabilisce che "entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso";

Visto l'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152/2006 che definisce la raccolta differenziata come "la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico";

Visto l'art. 184, del decreto legislativo n. 152/2006 che classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;

Visto il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in particolare, l'art. 11, paragrafo 1, che istituisce la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti;

Vista la decisione della Commissione europea, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", e in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo misure per incrementare la raccolta differenziata;

Rilevato che l'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, prevede che la misura del tributo di cui all'art. 3, comma 24, della legge n. 549/1995, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata;

Rilevato che l'art. 205, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente;

Visto l'art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengono definite le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Visto l'art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che consente alle regioni e alle Province di Trento e di Bolzano di definire, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune sulla base delle citate linee guida;

Sentite le regioni per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanate le allegate "Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati", che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2016

Il Ministro: GALLETTI